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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40355/2024

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO dì BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinv o della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 31 maggio 2023 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 9 febbraio 2021 dal Tribi. nale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del 'eato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed era stato condannato alle )ene di legge.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputatc ,, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva inosservanza della legge penalè e cl fetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., assumendo che a Corte territoriale aveva reso una motivazione del tutto carente in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod, pen., concretatasi nel solo riferimento al "valore del mezzo ogget!o della condotta", considerato anche che nella specie si trattava di un vecchio veicolo.

4. Con il secondo motivo deduceva inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento degli invocai i doppi benefici di legge, dovendosi ritenere mancante la motivazione 9.1 punto poiché la Corte territoriale aveva motivato esclusivamente in punto di circostanze attenuanti generiche.

5. Con il terzo motivo deduceva inosservanza della legge penale e d fetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel d elitto di furto, essendo sul punto la motivazione del tutto illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondi ito.

2. Ed invero, secondo l'opinione del Giudice di legittimità, condi visa da questo Collegio, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. ,131- )is cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettw to con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., -na non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevar i (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 28304! - 01).

3. In applicazione del suddetto principio deve ritenersi immune d: vizi la motivazione che per escludere l'applicazione dell'istituto in paro faccia riferimento, come nel caso di specie, al valore del bene ogget o della ricettazione, e dunque alla gravità del danno cagionato alla parto offesa che per l'appunto è uno dei criteri di cui all'art. 133, comma prin io, cod. pen. 4.

Anche il secondo motivo è inammissibile poiché la corrispondente doglianza contenuta nell'atto di appello è stata dedotta in mar era del tutto generica.5.

Premesso che all'imputato sono stati concessi i benefici del e cir:ostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale dell ia pela, deve comunque osservarsi che la doglianza relativa ai dOppi benefici contenuta nell'atto di appello è stata dedotta in maniera cel tutto generica.

6. In particolare, con l'atto di appello la difesa aveva chi esto "il riconoscimento dei benefici di legge concedibili", senza l'indica? ione dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi i: I fatto a sostegno della richiesta, ciò che, a mente del disposto di cui all'art. 591 cod. proc. pen., rende il motivo inammissibile.

7. Deve, al riguardo, osservarsi che, al fine di stabilire se i tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità, non èi suffdente il solo dato del mancato esame della censura specificamente deva uta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di arfirnis!iibilità.

8. Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da quesl a Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ha rso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia )reso in considerazione un motivo di appello "ab origine" manifes1amente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglian za non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Si; z. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/1 )/2019, Bercigli, Rv. 277281).

9. Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha i: el tutto omesso di statuire deve essere ritenuto inammissibile poicN, come detto, non corredato dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno.

10. È, infine, inammissibile anche il terzo motivo, dovendosi .itenere immune da manifesta illogicità la motivazione resa dalla Corte territoriale che correttamente ha escluso l'invocata riqualificaz )ne del fatto nel delitto di furto, osservando che nessun elemento s'intoni atico di una condotta sussumibile nel reato di cui all'art 624 cod. peri. era stato acquisito agli atti e che il rinvenimento della vettura ogci atto di ricettazione era avvenuto "a distanza di mesi dalla data della sofirazione del mezzo al proprietario ...".11.Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere di:hiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'i id. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituz onali i del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di r tene «e che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gameri :o delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO dì BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinv o della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 31 maggio 2023 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 9 febbraio 2021 dal Tribi. nale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del 'eato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed era stato condannato alle )ene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputatc ,, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva inosservanza della legge penalè e cl fetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., assumendo che a Corte territoriale aveva reso una motivazione del tutto carente in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod, pen., concretatasi nel solo riferimento al "valore del mezzo ogget!o della condotta", considerato anche che nella specie si trattava di un vecchio veicolo. 4. Con il secondo motivo deduceva inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento degli invocai i doppi benefici di legge, dovendosi ritenere mancante la motivazione 9.1 punto poiché la Corte territoriale aveva motivato esclusivamente in punto di circostanze attenuanti generiche. 5. Con il terzo motivo deduceva inosservanza della legge penale e d fetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel d elitto di furto, essendo sul punto la motivazione del tutto illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondi ito. 2. Ed invero, secondo l'opinione del Giudice di legittimità, condi visa da questo Collegio, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. ,131- )is cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettw to con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., -na non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevar i (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 28304! - 01). 3. In applicazione del suddetto principio deve ritenersi immune d: vizi la motivazione che per escludere l'applicazione dell'istituto in paro faccia riferimento, come nel caso di specie, al valore del bene ogget o della ricettazione, e dunque alla gravità del danno cagionato alla parto offesa che per l'appunto è uno dei criteri di cui all'art. 133, comma prin io, cod. pen. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché la corrispondente doglianza contenuta nell'atto di appello è stata dedotta in mar era del tutto generica.5. Premesso che all'imputato sono stati concessi i benefici del e cir:ostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale dell ia pela, deve comunque osservarsi che la doglianza relativa ai dOppi benefici contenuta nell'atto di appello è stata dedotta in maniera cel tutto generica. 6. In particolare, con l'atto di appello la difesa aveva chi esto "il riconoscimento dei benefici di legge concedibili", senza l'indica? ione dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi i: I fatto a sostegno della richiesta, ciò che, a mente del disposto di cui all'art. 591 cod. proc. pen., rende il motivo inammissibile. 7. Deve, al riguardo, osservarsi che, al fine di stabilire se i tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità, non èi suffdente il solo dato del mancato esame della censura specificamente deva uta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di arfirnis!iibilità. 8. Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da quesl a Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ha rso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia )reso in considerazione un motivo di appello "ab origine" manifes1amente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglian za non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Si; z. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/1 )/2019, Bercigli, Rv. 277281). 9. Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha i: el tutto omesso di statuire deve essere ritenuto inammissibile poicN, come detto, non corredato dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno. 10. È, infine, inammissibile anche il terzo motivo, dovendosi .itenere immune da manifesta illogicità la motivazione resa dalla Corte territoriale che correttamente ha escluso l'invocata riqualificaz )ne del fatto nel delitto di furto, osservando che nessun elemento s'intoni atico di una condotta sussumibile nel reato di cui all'art 624 cod. peri. era stato acquisito agli atti e che il rinvenimento della vettura ogci atto di ricettazione era avvenuto "a distanza di mesi dalla data della sofirazione del mezzo al proprietario ...".11.Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere di:hiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'i id. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituz onali i del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di r tene «e che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gameri :o delle spese processuali e della somma di euro tre
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