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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 32291/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso due distinti provvedimenti, reciprocamente collegati, e, in particolare, da un lato, avverso l'ordinanza con cui la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato; dall'altro, l'ordinanza con cui, in data 25.11.2022, la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, ex officio, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 24, commi 6- sexies e 6-septies, dl. n. 137 del 2020, del ricorso per cassazione proposto dallo stesso Bennato, ex art. 41, c.p.p., avverso la menzionata ordinanza del 20.10.2022, ricorso trasmesso via PEC ai seguenti indirizzi di posta . elettronica: sez 1 .penale.ca [OSCURATO:EMAIL] ;sez2.penale.ca.reggiocala [OSCURATO:EMAIL].

1.1. Con particolare riferimento alla menzionata ordinanza del 25.11.2022, il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento.

La Corte di appello, ad avviso del Bennato, sarebbe incorsa in un palese errore di fatto, non essendosi avveduta che l'atto di ricorso ex art. 41 c.p.p. era stato depositato mediante invio anche ad uno degli indirizzi PEC tra quelli individuati con provvedimento DIGSIA, associati all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ragione per la quale la corte di appello avrebbe adottato un provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione funzionalmente abnorme, in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento.

Rileva, inoltre, il ricorrente che sussiste un'insuperabile antinomia tra la disposizione di cui all'art. 591, comma 2, c.p.p., e l'art. 24, comma 6- septies, d.l. 137 del 2020, specialmente in quelle ipotesi, come quella in esame, in cui il giudice a quo abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 137 del 2020 per carenza, nella normativa emergenziale, di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 591, comma 3, c.p.p.

1.2. In relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Bennato denuncia, invece, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del giudice per l'udienza preliminare, dott. [OSCURATO:PERSONA].

2. Con requisitoria scritta del 24.3.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

4. Manifestamente infondato appare il ricorso proposto contro l'ordinanza adottata dalla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

E invero, come affermato da un condivisibile orientamento del [OSCURATO:PERSONA], l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez.

II, 10.12.2013, n. 7320, rv. 259158).

Ciò posto, come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale.

Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito" (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590).

Orbene, alla luce di tali principi, il provvedimento oggetto di ricorso non può considerarsi abnorme.Esso, infatti, non si colloca al di fuori del sistema normativo, rappresentando, piuttosto puntuale applicazione, da parte del giudice di merito, del disposto dell'art. 24, comma 6-septies, dl. n. 137 del 2020.

Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, nell'ambito della disciplina emergenziale sorta per fronteggiare la pandemia da COVID-.19, il Legislatore ha consentito per la prima volta il deposito degli atti processuali penali, ivi compresi gli atti di impugnazione, attraverso modalità telematiche, prevedendo, al contempo, nuove e specifiche cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione, modellate sulla particolare natura tecnica del mezzo di trasmissione degli atti, tassativamente contemplate dall'art. 24, comma 6-sexíes, dl. n. 137 del 2020, tra le quali è ricompreso il caso che l'atto di impugnazione sia trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4» (cfr. l'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), dl. 137 del 2020).

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la sanzione processuale prevista dall'art. 24, comma 6-sexíes, lett. e), d.l. n. 137 del 2020, operi esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del citato provvedimento direttoriale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414).

Il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per una delle cause individuate dall'art. 24, comma 6-sexies, del citato decreto-legge è attribuito, dal successivo comma 6-septies dello stesso art. 24, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in deroga alla previsione di cui all'art. 591, comma 2, c.p.p. che, com'è noto, attribuisce tale potere al giudice dell'impugnazione.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento ad altra causa di inammissibilità tra quelle contemplate dalla menzionata disposizione normativa, ha fissato il condivisibile principio, secondo cui, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in deroga alla competenza indicata all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice del provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice "ad quem" del vaglio di ammissibilità quanto agli altri profili (cfr. Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, Rv. 282673).

In presenza, dunque, di una delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, il giudice del provvedimento impugnato ha il dovere di rilevarla, giustificandosi la deroga alla competenza fissata dall'art. 591, co. 2, c.p.p., in ragione dell'emergenza pandemica.

Ciò posto dalla lettura degli atti, ammissibile in questa sede di legittimità, venendo in questione un error in procedendo, si evince, come evidenziato anche dal pubblico ministero, che il ricorso ex art. 41 c.p.p. risulta inviato in data 4 novembre esclusivamente agli indirizzi sezl.penale.ca.reogiocalabria©giustiziacert.it; sez2.penale.ca seqgiocala bria©giustiziacertitl, che, come rilevato dalla corte territoriale non sono ricompresi tra quelli indicati con provvedimento.

Il giudice di merito, dunque, ha agito nel pieno esercizio del potere riconosciutogli dalla legge, incombendo su di lui, come si è detto, l'obbligo di rilevare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.

Vero è che lo stesso atto di impugnazione è stato trasmesso anche al corretto indirizzo - PEC ([OSCURATO:EMAIL] ), e di ciò il giudice di merito non ha tenuto conto. 4 7t- Ma si tratta di un'omissione irrilevante, perché tale impugnazione deve considerarsi tamquam non esset, come si dirà in prosieguo, perché tardiva.

5. Anche il ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p., proposto in data 5 novembre 2022, contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del 20 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della domanda di ricusazione, infatti, è da individuarsi, in quindici giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, secondo la previsione generale di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., secondo cui il termine per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni, e al comma 2, lett. a), del medesimo articolo.

Ciò in quanto nessuna previsione specifica è contenuta in materia di termini per proporre ricorso per cassazione, nel dettato normativo dell'art. 41, c.p.p. (cfr., in questo senso, Sez. 7, Ordinanza n 33538 del 2007).

Orbene, non appare revocabile in dubbio che nel computo dei termini trovi applicazione la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p. - secondo cui «salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.» - alla quale l'art. 585 c.p.p., nel disciplinare i termini per impugnare, non pone alcuna deroga, principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai termini previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. (cfr. Sez. 4, n. 649 del 26/11/2020, Rv. 2809274; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 2798745; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, Rv. 2777216), avente portata generale.

Ciò posto, come si evince dalla lettura degli atti processuali e come rilevato dal pubblico ministero, l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione è stata emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2022 e, in pari data, è stata effettuata la relativa notificazione in favore sia del difensore che dell'imputato.

Il termine per impugnare è, pertanto, spirato il 4 novembre 2022, coincidente con il quindicesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso di deposito, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p. proposto in data 5 novembre 20227 va dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso due distinti provvedimenti, reciprocamente collegati, e, in particolare, da un lato, avverso l'ordinanza con cui la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato; dall'altro, l'ordinanza con cui, in data 25.11.2022, la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, ex officio, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 24, commi 6- sexies e 6-septies, dl. n. 137 del 2020, del ricorso per cassazione proposto dallo stesso Bennato, ex art. 41, c.p.p., avverso la menzionata ordinanza del 20.10.2022, ricorso trasmesso via PEC ai seguenti indirizzi di posta . elettronica: sez 1 .penale.ca [OSCURATO:EMAIL] ;sez2.penale.ca.reggiocala [OSCURATO:EMAIL]. 1.1. Con particolare riferimento alla menzionata ordinanza del 25.11.2022, il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento. La Corte di appello, ad avviso del Bennato, sarebbe incorsa in un palese errore di fatto, non essendosi avveduta che l'atto di ricorso ex art. 41 c.p.p. era stato depositato mediante invio anche ad uno degli indirizzi PEC tra quelli individuati con provvedimento DIGSIA, associati all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ragione per la quale la corte di appello avrebbe adottato un provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione funzionalmente abnorme, in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento. Rileva, inoltre, il ricorrente che sussiste un'insuperabile antinomia tra la disposizione di cui all'art. 591, comma 2, c.p.p., e l'art. 24, comma 6- septies, d.l. 137 del 2020, specialmente in quelle ipotesi, come quella in esame, in cui il giudice a quo abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 137 del 2020 per carenza, nella normativa emergenziale, di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 591, comma 3, c.p.p. 1.2. In relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Bennato denuncia, invece, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del giudice per l'udienza preliminare, dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con requisitoria scritta del 24.3.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 4. Manifestamente infondato appare il ricorso proposto contro l'ordinanza adottata dalla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E invero, come affermato da un condivisibile orientamento del [OSCURATO:PERSONA], l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez. II, 10.12.2013, n. 7320, rv. 259158). Ciò posto, come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale. Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito" (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590). Orbene, alla luce di tali principi, il provvedimento oggetto di ricorso non può considerarsi abnorme.Esso, infatti, non si colloca al di fuori del sistema normativo, rappresentando, piuttosto puntuale applicazione, da parte del giudice di merito, del disposto dell'art. 24, comma 6-septies, dl. n. 137 del 2020. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, nell'ambito della disciplina emergenziale sorta per fronteggiare la pandemia da COVID-.19, il Legislatore ha consentito per la prima volta il deposito degli atti processuali penali, ivi compresi gli atti di impugnazione, attraverso modalità telematiche, prevedendo, al contempo, nuove e specifiche cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione, modellate sulla particolare natura tecnica del mezzo di trasmissione degli atti, tassativamente contemplate dall'art. 24, comma 6-sexíes, dl. n. 137 del 2020, tra le quali è ricompreso il caso che l'atto di impugnazione sia trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4» (cfr. l'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), dl. 137 del 2020). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la sanzione processuale prevista dall'art. 24, comma 6-sexíes, lett. e), d.l. n. 137 del 2020, operi esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del citato provvedimento direttoriale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414). Il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per una delle cause individuate dall'art. 24, comma 6-sexies, del citato decreto-legge è attribuito, dal successivo comma 6-septies dello stesso art. 24, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in deroga alla previsione di cui all'art. 591, comma 2, c.p.p. che, com'è noto, attribuisce tale potere al giudice dell'impugnazione. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento ad altra causa di inammissibilità tra quelle contemplate dalla menzionata disposizione normativa, ha fissato il condivisibile principio, secondo cui, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in deroga alla competenza indicata all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice del provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice "ad quem" del vaglio di ammissibilità quanto agli altri profili (cfr. Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, Rv. 282673). In presenza, dunque, di una delle cause di inammissibilità previste dall'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, il giudice del provvedimento impugnato ha il dovere di rilevarla, giustificandosi la deroga alla competenza fissata dall'art. 591, co. 2, c.p.p., in ragione dell'emergenza pandemica. Ciò posto dalla lettura degli atti, ammissibile in questa sede di legittimità, venendo in questione un error in procedendo, si evince, come evidenziato anche dal pubblico ministero, che il ricorso ex art. 41 c.p.p. risulta inviato in data 4 novembre esclusivamente agli indirizzi sezl.penale.ca.reogiocalabria©giustiziacert.it; sez2.penale.ca seqgiocala bria©giustiziacertitl, che, come rilevato dalla corte territoriale non sono ricompresi tra quelli indicati con provvedimento. Il giudice di merito, dunque, ha agito nel pieno esercizio del potere riconosciutogli dalla legge, incombendo su di lui, come si è detto, l'obbligo di rilevare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Vero è che lo stesso atto di impugnazione è stato trasmesso anche al corretto indirizzo - PEC ([OSCURATO:EMAIL] ), e di ciò il giudice di merito non ha tenuto conto. 4 7t- Ma si tratta di un'omissione irrilevante, perché tale impugnazione deve considerarsi tamquam non esset, come si dirà in prosieguo, perché tardiva. 5. Anche il ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p., proposto in data 5 novembre 2022, contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del 20 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della domanda di ricusazione, infatti, è da individuarsi, in quindici giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, secondo la previsione generale di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., secondo cui il termine per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni, e al comma 2, lett. a), del medesimo articolo. Ciò in quanto nessuna previsione specifica è contenuta in materia di termini per proporre ricorso per cassazione, nel dettato normativo dell'art. 41, c.p.p. (cfr., in questo senso, Sez. 7, Ordinanza n 33538 del 2007). Orbene, non appare revocabile in dubbio che nel computo dei termini trovi applicazione la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p. - secondo cui «salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.» - alla quale l'art. 585 c.p.p., nel disciplinare i termini per impugnare, non pone alcuna deroga, principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai termini previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. (cfr. Sez. 4, n. 649 del 26/11/2020, Rv. 2809274; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 2798745; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, Rv. 2777216), avente portata generale. Ciò posto, come si evince dalla lettura degli atti processuali e come rilevato dal pubblico ministero, l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione è stata emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2022 e, in pari data, è stata effettuata la relativa notificazione in favore sia del difensore che dell'imputato. Il termine per impugnare è, pertanto, spirato il 4 novembre 2022, coincidente con il quindicesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso di deposito, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione ex art. 41 c.p.p. proposto in data 5 novembre 20227 va dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condann
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