CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12/11/2020, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere ed agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale insorto carico di questi per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale, nell'unico motivo di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314, 315 e 644 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così (Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). 3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come la Corte di merito abbia fatto puntuale applicazione dei principi richiamati, ponendo in rilievo i comportamenti gravemente colposi serbati dal ricorrente, suscettibili di espletare un effetto sinergico rispetto all'adozione della misura cautelare al provvedimento restrittivo. Il ricorso è connotato da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]