CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 33990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13163/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio e [OSCURATO:PERSONA] forza di procura speciale allegata al ricorso, che hanno indicato recapito p.e.c.; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza n. 8339/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campani a , depositata il 21/11/2021 ; Irpef 2012/2014 -Notifica avviso accertamento - Contribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento riferita a tre avvisi di accertamento per Irpef e addizionali degli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, per l’importo complessivo di euro 403.281,48. Il giudice di appello ritenne in particolare compiutamente notificati gli avvisi ai sensi del comma 4 dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede che , i n caso di esito negativo della notificazione all’estero, si applicano le disposizioni del primo comma, lettera e). 2. Contro tale decisione il contribuente propone ricorso affidato a tremotivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 24 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, per omessa notifica degli atti presupposti all’avviso diaccertamento. Il ricorrente deduceche: a) la CTR avrebbe deciso in base al fatto notoriocostituito dalla Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, e tuttavia in caso di mancato completamento della notificazione mediante raccomandata internazionale l’Agenzia avrebbe dovuto tentare la notifica ai sensi dell’art. 142c.p.c., e cioè mediante lo strumento consolare; b) ancora , la notificazione sarebbe nulla poiché la CTR non avrebbe verificato la realizzazione di tutte le modalità previste dalla detta Guida e cioè la presenza di tre copie dell’atto con traduzione e la spedizione all’Ambasciata;c) in ogni caso, poiché la stessa CTR ha accertato che la notifica con il deposito presso la casa comunale è avvenuta prima della spedizione della raccomandata A/R, è evidente la violazione della sequenza procedimentale prevista dall’art. 60, comma 4, deld.P.R. n. 600 del 1973, che è opposta, in quanto solo dopo l’accertata impossibilità di notificare mediante raccomandata doveva essere effettuata la notificazione presso la casa comunale e comunque mai avrebbe potuto operare il principio della sanatoria, visto che la parte aveva sempre eccepito il solo vizio procedimentale dell’omessa notifica dell’atto presupposto. Il motivo èin parte fondato nei termini che seguono. 1.1. Si premette che appare pacifico in fatto che il contribuente sia cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, e che la CTR ha ritenuto mancante l’avviso di ricevimento della raccomandata internazionale, anche evidenziando che il sistema postale cubano non la preveda; ha poi ritenuto valida la notificazione effettuata col deposito presso la casa comunale. 1.2.La censura sulla necessità di procedere ai sensi dell’art. 142 c.p.c.è infondata, poiché la stessa lettera dell’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, evidenzia l’alternatività tra la notificazione mediante raccomandata all’indirizzo di residenza indicato nell’AIRE e la procedura di cui all’art. 142 c.p.c. (Cass. n. 20256 /2017 ; Cass. n. 33469/2023; Cass.n. 22271/2024 in motivazione ; ancora Cass. n. 8696/2025); lanorma in commento costituisce infatti una disposizione speciale rispetto all'art. 142c.p.c. e ciò rileva proprio in ordine alla modalità, semplificata, di esecuzione della notifica, essendo sufficiente la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dal registro AIRE, mentre nell'altro caso sarebbe stato necessario che l'atto fosse notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. 1.3. Il motivo è invece fondato ove viene censurata la notificazione ritenuta valida dalla CTR in base ad una scansione procedimentale degli adempimenti diversa da quella prevista dalla legge. La motivazione della CTR appare ritenere valida la notifica zione esponendo che essa sia stata effettuata prima col rito degli irreperibili a Brusciano, in data 13/04/2017, e solo dopo, risultando il Perrotta iscritto all’AIREe residente a Cuba, sia stata spedita la raccomandata internazionale, in data 5/05/2017, precisando però che essa è rimasta priva di prova del suo completamento. Sennonchè, il procedimento previsto dall’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una scansione temporale degli adempimenti esattamente opposta, in quanto all’esito negativo della notificazione (mediante la raccomandata internazionale) deve fare seguito la notificazione ai sensi del primo comma lett. e), e quindi con il rito degli irreperibili e col deposito presso la casa comunale dell’ultimo domicilio. Infine, quanto all’ultima affermazione della CTR circa l’intervenuta sanatoria, il ricorrente ha correttamente evidenziato la sua inapplicabilità. Infatti, la nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione(Cass. n. 11474 /2025 ; Cass.n. 24433/2018). Il motivo, quindi, assorbita ogni altra censura, non avendo la CTR esaminato l’indicato profilo, deve essereaccolto nei termini indicati. 2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e132 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul terzo motivo di appellocon cui era stata denunciata la carenza di procura e costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione perché effettuata mediante funzionari che non avevano superato un pubblico concorso. 2.1.Il motivo è infondato. La CTR sul punto,nell’affermare la legittimità dell’atto, rinviava alla condivisa motivazione dei giudici di primo grado, motivazione del resto riportata dallo stesso ricorrente nel proprio motivo di ricorso, e non fatta oggetto di alcuna censura sotto il profilo del merito. Comunque, quanto alla sottoscrizione della intimazione, giova appena rammentare che questa Corte è ferma nel ritenereche in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di unasottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, lacartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede lasottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605//2019), con principi estensibili anche alla intimazione successiva alla cartella. Quanto al contestato potere rappresentativo (con conseguente «nullità della procura e della costituzione in questo grado di giudizio»), la doglianza è del tutto inammissibile in quanto genericamente formulata, senza alcun riferimento alla concreta vicenda processuale, non illustrando se l’agente della riscossione si fosse costituito e le modalità della sua costituzione. Comunque, occorre osservare che questa Corte (Cass. n. 22689/2024) ha già evidenziato , q uanto al contestato potere rappresentativo dell’ente riscossione in capo al soggetto –dipendente privato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in mancanza di qualifica di dirigente a seguito di concorso pubblico -conferente il mandato alle liti in grado di appello all’avvocato del libero foro con conseguente assunta invalida costituzione in giudizio di ADER, che l’art. 1, comma 9, del d.l. n. 193/2016 dispone che «Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l’articolo 2112 del codice civile». Pertanto, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell’ADER - quale ente pubblico economico - è regolato dalle norme di diritto privato, oltre che dalla contrattazione collettiva, e non è dato applicare le norme sul pubblico impiego (Cass. n. 26166/2016, con riguardo alla trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico), per cui valeil principio di diritto statuito da questa Corte, a S ezioni unite, secondo cui in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. S.U. n. 20596/2007; Cass.S.U. n. 20563 / 2014) . 3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce in rubrica la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al primo motivo di appello relativo alla nullità della procura depositata dalla resistente, motivo sul quale la CTR non avrebbe pronunciato. 3.1.Il motivo è inammissibile. Esso denuncia, sia nella rubrica che nella prima parte dell’esposizione, una omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui era lamentata la nullitàdella procura depositata dalla resistente in quanto non reca alcuna sottoscrizione autogra f a da parte del procuratore né da parte del soggetto che presumibilmente ha conferito l‘incarico,ma poi riporta un motivo di appello, riferito alla motivazione sul calcolo degli interessi, nelle conclusioni facendo riferimento al secondo motivo di appello. La contraddittorietà degli assunti e la genericità della descrizione del fatto processuale non consentono ritenere scrutinabile il motivo, non essendo chiaro l’oggetto della doglianza. Deve appena ribadirsi che laddove siano dedotti vizi di natura processuale nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, quale giudice del fattoprocessuale, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di specificità del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021). 4. Il primo motivo va quindi accolto, nei termini indicati, mentre gli altri motivi vanno respinti. Va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, nei termini indicati in motivazione, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al mo