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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21402/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da sanzione disciplinare per avere consegnato ad altro detenuto, non appartenente al suo gruppo di socialità, un foglio manoscritto, contenente una richiesta di risarcimento ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, predisposta e lasciata in bianco; che il Magistrato di sorveglianza e, poi, il Tribunale di sorveglianza hanno respinto le impugnazioni proposte da Attanasio sul corretto rilievo che egli non ha dimostrato di essere autorizzato a comunicare con detenuti appartenenti, come lui sottoposti a regime detentivo differenziato, ad altri gruppi di socialità e che, comunque, la condotta contestata, lungi dall'assumere contenuto comunicativo, si è tradotta nella, vietata, consegna di un oggetto; che, con il ricorso, Attanasio reitera le considerazioni sottese al reclamo dichiarato inammissibile, ribadendo, ancora una volta senza comprovare la fondatezza dell'affermazione, che, al tempo dei fatti di causa, egli era autorizzato alla comunicazione con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e sostenendo — in contrasto con quanto, con ragionamento di perfetta coerenza logica, attestato dal Tribunale di sorveglianza — che la consegna del documento all'altro detenuto costituisce forma di comunicazione non verbale, rientrante nella sfera di applicazione dell'autorizzazione che egli assume essergli stata rilasciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ,IAA ich,Ui nchiL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da sanzione disciplinare per avere consegnato ad altro detenuto, non appartenente al suo gruppo di socialità, un foglio manoscritto, contenente una richiesta di risarcimento ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, predisposta e lasciata in bianco; che il Magistrato di sorveglianza e, poi, il Tribunale di sorveglianza hanno respinto le impugnazioni proposte da Attanasio sul corretto rilievo che egli non ha dimostrato di essere autorizzato a comunicare con detenuti appartenenti, come lui sottoposti a regime detentivo differenziato, ad altri gruppi di socialità e che, comunque, la condotta contestata, lungi dall'assumere contenuto comunicativo, si è tradotta nella, vietata, consegna di un oggetto; che, con il ricorso, Attanasio reitera le considerazioni sottese al reclamo dichiarato inammissibile, ribadendo, ancora una volta senza comprovare la fondatezza dell'affermazione, che, al tempo dei fatti di causa, egli era autorizzato alla comunicazione con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e sostenendo — in contrasto con quanto, con ragionamento di perfetta coerenza logica, attestato dal Tribunale di sorveglianza — che la consegna del documento all'altro detenuto costituisce forma di comunicazione non verbale, rientrante nella sfera di applicazione dell'autorizzazione che egli assume essergli stata rilasciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ,IAA ich,Ui nchiL [OSCURATO:PERSONA]
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