CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) i primi due motivi sono manifestamente infondati, posto che anche nel giudizio abbreviato è sempre possibile per la Corte di appello esercitare i poteri officiosi di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta è stata acquisita nel contraddittorio delle parti; ii) il terzo motivo afferisce ad un mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione, di per sé inidoneo ad incidere sulla chiara comprensione della condotta contestata, e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDebor. ne Angelo C ozzi , DEPOSITAT ,A ,N C C E • • 23 Lin 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti.ssa K fa le,