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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 36069/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita a seguito della esecuzione di due ordinanze cautelari del Gip di Lecce e, precisamente, l'ordinanza n. 6/2002 (poi annullata dal Tribunale del riesame) in relazione ai reati di cui Meutr; 416 bis, 648 bis e 644 cod.pen. e quella n. 40/2003, invece confermata in sede di riesame e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in data 3.2.2004, con successiva attenuazione della misura con gli arresti domiciliari, protrattisi fino al 14.4.2004 quando veniva disposta la misura dell'obbligo di dimora, poi revocata il 6.5.2004, per complessivi n. 341 giorni di custodia cautelare e n. 27 giorni in regime di arresti domiciliari.

A sostegno della domanda l'istante deduceva che con sentenza n. 31/2017 era stato assolto dal Tribunale di Lecce dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per non aver commesso il fatto e dai restanti reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste e che detta sentenza era divenuta irrevocabile in data 26.5.2017.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato/articolando un unico complesso motivo di ricorso.

Con detta censura lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. laddove l'ordinanza impugnata esclude il diritto dell'istante per aver dato o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave con il sostanziale travisamento di elementi processuali acquisiti al giudizio di assoluzione nonché con l'omessa valutazione dei documenti prodotti a sostegno della richiesta aventi rilevanza decisiva e la conseguente contraddittorietà della motivazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente nonché l'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato.

L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia.

La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo.

Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si gsffr_p_ poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638).

In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).Ebbene, posti detti principi, nel caso di specie l'ordinanza impugnata nel rigettare l'istanza ha puntualmente ripercorso la vicenda processuale del Luperto concludendo che "....la commistione di rapporti, le relazioni economiche compiute con leggerezza ed in spregio alle regole civilistiche e societarie. .hanno reso opaca la ricostruzione dei rapporti economici e tanto, in uno ai soggetti coinvolti in tali operazioni, molti dei quali pregiudicati, ha portato alla ricostruzione compiuta delle OCC che una valutazione ex ante rende ancorata a condotte del Luperto che hanno certamente ad esse dato causa..".

L'ordinanza impugnata è giunta a tale conclusione analizzando e richiamando dei passaggi della sentenza n.31/2017 emessa dal Tribunale di Lecce ove si evidenzia che il Luperto è "..soggetto dedito a traffici illeciti, in particolare la consumazione di frodi fiscali ed usure oltre che rapine.."; con una rilevante posizione creditoria nei riguardi di tale [OSCURATO:PERSONA], sia per trasporti di merce che per locazione di locali aziendali, rapporto che pur non prevedendo in origine la pattuizione di interessi usurari, in virtù di un inganno posto in essere dal Luperto, che avrebbe sfruttato la negligenza del debitore nel documentare le somme corrisposte, avrebbe di fatto dato luogo ad usura con il conseguimento di somme via via crescenti.

A corroborare la caratura criminale del Luperto, come soggetto dedito stabilmente all'usura, convergevano altresì le dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia tra cui [OSCURATO:PERSONA], che in particolare indicava il Luperto con il soprannome di "[OSCURATO:PERSONA]", quale soggetto dedito alle rapine ed all'usura, sia in proprio che per conto di altri, e complice del Notaro, a sua volta affiliato alla [OSCURATO:PERSONA].

Dalla sentenza dianzi indicata emergeva in particolare un episodio in cui il Luperto aveva tentato di uccidere con un colpo di pistola alla testa l'emissario di un capo clan presentatosi a riscuotere la 'tangente' dell'attività usuraria, tentativo non andato a buon fine solo perchè si era inceppata l'arma.

Ed ancora l'ordinanza impugnata ripercorre analiticamente le attività svolte dal Luperto, ovvero la fitta rete di operazioni economiche e transazioni, la predisposizione di timbri falsi per confezionare fatture per operazioni inesistenti (attività questa ammessa dallo stesso Luperto in sede di interrogatorio in data 9.5.2003), la utilizzazione di un meccanismo frenetico di circolazione di denaro tra diversi conti correnti molti dei quali intestati a familiari ma di fatto gestiti da lui al fine di dissimulare quanto più possibile l'origine illecita del denaro.Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo emergendo una serie variegata di condotte, quantomeno gravemente colpose, che tratteggiano in capo al Luperto un ruolo di primo piano nella gestione di una serie di attività illecite, plurimi contatti con contesti criminali associativi di indubbio rilievo e con soggetti coinvolti in attività illecite.

Elementi questi che, globalmente considerati, assumono una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione delle ordinanze cautelari, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante", quindi coeva all'emissione delle ordinanze medesime, non potendo ritenersi tale quadro in nessun modo scalfito dalla documentazione prodotta dall'imputato (c.d. memoriale) né dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente/liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. getta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita a seguito della esecuzione di due ordinanze cautelari del Gip di Lecce e, precisamente, l'ordinanza n. 6/2002 (poi annullata dal Tribunale del riesame) in relazione ai reati di cui Meutr; 416 bis, 648 bis e 644 cod.pen. e quella n. 40/2003, invece confermata in sede di riesame e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in data 3.2.2004, con successiva attenuazione della misura con gli arresti domiciliari, protrattisi fino al 14.4.2004 quando veniva disposta la misura dell'obbligo di dimora, poi revocata il 6.5.2004, per complessivi n. 341 giorni di custodia cautelare e n. 27 giorni in regime di arresti domiciliari. A sostegno della domanda l'istante deduceva che con sentenza n. 31/2017 era stato assolto dal Tribunale di Lecce dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per non aver commesso il fatto e dai restanti reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste e che detta sentenza era divenuta irrevocabile in data 26.5.2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato/articolando un unico complesso motivo di ricorso. Con detta censura lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. laddove l'ordinanza impugnata esclude il diritto dell'istante per aver dato o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave con il sostanziale travisamento di elementi processuali acquisiti al giudizio di assoluzione nonché con l'omessa valutazione dei documenti prodotti a sostegno della richiesta aventi rilevanza decisiva e la conseguente contraddittorietà della motivazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente nonché l'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è infondato. Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia. La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo. Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si gsffr_p_ poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).Ebbene, posti detti principi, nel caso di specie l'ordinanza impugnata nel rigettare l'istanza ha puntualmente ripercorso la vicenda processuale del Luperto concludendo che "....la commistione di rapporti, le relazioni economiche compiute con leggerezza ed in spregio alle regole civilistiche e societarie. .hanno reso opaca la ricostruzione dei rapporti economici e tanto, in uno ai soggetti coinvolti in tali operazioni, molti dei quali pregiudicati, ha portato alla ricostruzione compiuta delle OCC che una valutazione ex ante rende ancorata a condotte del Luperto che hanno certamente ad esse dato causa..". L'ordinanza impugnata è giunta a tale conclusione analizzando e richiamando dei passaggi della sentenza n.31/2017 emessa dal Tribunale di Lecce ove si evidenzia che il Luperto è "..soggetto dedito a traffici illeciti, in particolare la consumazione di frodi fiscali ed usure oltre che rapine.."; con una rilevante posizione creditoria nei riguardi di tale [OSCURATO:PERSONA], sia per trasporti di merce che per locazione di locali aziendali, rapporto che pur non prevedendo in origine la pattuizione di interessi usurari, in virtù di un inganno posto in essere dal Luperto, che avrebbe sfruttato la negligenza del debitore nel documentare le somme corrisposte, avrebbe di fatto dato luogo ad usura con il conseguimento di somme via via crescenti. A corroborare la caratura criminale del Luperto, come soggetto dedito stabilmente all'usura, convergevano altresì le dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia tra cui [OSCURATO:PERSONA], che in particolare indicava il Luperto con il soprannome di "[OSCURATO:PERSONA]", quale soggetto dedito alle rapine ed all'usura, sia in proprio che per conto di altri, e complice del Notaro, a sua volta affiliato alla [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza dianzi indicata emergeva in particolare un episodio in cui il Luperto aveva tentato di uccidere con un colpo di pistola alla testa l'emissario di un capo clan presentatosi a riscuotere la 'tangente' dell'attività usuraria, tentativo non andato a buon fine solo perchè si era inceppata l'arma. Ed ancora l'ordinanza impugnata ripercorre analiticamente le attività svolte dal Luperto, ovvero la fitta rete di operazioni economiche e transazioni, la predisposizione di timbri falsi per confezionare fatture per operazioni inesistenti (attività questa ammessa dallo stesso Luperto in sede di interrogatorio in data 9.5.2003), la utilizzazione di un meccanismo frenetico di circolazione di denaro tra diversi conti correnti molti dei quali intestati a familiari ma di fatto gestiti da lui al fine di dissimulare quanto più possibile l'origine illecita del denaro.Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo emergendo una serie variegata di condotte, quantomeno gravemente colpose, che tratteggiano in capo al Luperto un ruolo di primo piano nella gestione di una serie di attività illecite, plurimi contatti con contesti criminali associativi di indubbio rilievo e con soggetti coinvolti in attività illecite. Elementi questi che, globalmente considerati, assumono una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione delle ordinanze cautelari, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante", quindi coeva all'emissione delle ordinanze medesime, non potendo ritenersi tale quadro in nessun modo scalfito dalla documentazione prodotta dall'imputato (c.d. memoriale) né dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente/liquidate come da dispositivo. P.Q.M. getta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute d
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