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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06079/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglíanza, addotto sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, appare manifestamente smentito dalla lettura della decisione impugnata con la quale il fatto a giudizio è stato ritenuto coerentemente incompatibile con l'ipotesi di reato ex art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, rivendicata dalla difesa a sostegno di una diversa configurazione del fatto di reato ascritto all'imputato (ricondotto all'alveo del primo comma della medesima disposizione) e ciò in ragione della concreta capacità offensiva della condotta riscontrata, verificata alla luce dei parametri di rifermento dettati dalla norma in questione e dunque, guardando in modo sincronico e complessivo, alla quantità e qualità dello stupefacente, peraltro di tipo diverso, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente nonchè ai mezzi (in considerazione delle modalità di confezionamento della merce destinata allo spaccio) e alle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglíanza, addotto sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, appare manifestamente smentito dalla lettura della decisione impugnata con la quale il fatto a giudizio è stato ritenuto coerentemente incompatibile con l'ipotesi di reato ex art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, rivendicata dalla difesa a sostegno di una diversa configurazione del fatto di reato ascritto all'imputato (ricondotto all'alveo del primo comma della medesima disposizione) e ciò in ragione della concreta capacità offensiva della condotta riscontrata, verificata alla luce dei parametri di rifermento dettati dalla norma in questione e dunque, guardando in modo sincronico e complessivo, alla quantità e qualità dello stupefacente, peraltro di tipo diverso, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente nonchè ai mezzi (in considerazione delle modalità di confezionamento della merce destinata allo spaccio) e alle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te B
Sentenza Cassazione n. 06079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris