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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32754/2024

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[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1110 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1110del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (WLL)(C.F.: società registrata presso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] al n. 104590), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D03 G702P) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- -ricorrente in via incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2572/2020, pubblicatain data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la società estera [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (WLL)ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il pagamento del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 4 corrispettivo residuo dovuto in base ad un contratto di trasporto su strada di mezzi e materiali di proprietà o in uso alle [OSCURATO:PERSONA] italiane di stanza in Iran e Kuwait, per complessivi € 426.135,85; - i l Ministero della Difesa ha contestato il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti ed ha proposto do- manda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’im- porto di € 437.136,47, che assume dovuto per forniture di carburante e lubrificante in favore della società attrice; - i l Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la do- manda riconvenzionale del Ministero della Difesa e, in ac- coglimento di quella principale, lo ha condannato al pa- gamento della somma di € 444.524,80, oltre interessi, in favore dell’attrice; - l a Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento della minor somma di € 10.249,49, oltre interessi, in favore dell’attrice; - r icorre [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (WLL), sulla base di quattro motivi; - r esiste con controricorso il Ministero della Difesa, che pro- pone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; - è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza deciso- ria nei sessanta giorni dalla data della camera di consi- glio.

Ritenuto che: Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 4 -i primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto una questione processuale di rilievo nomofilattico, per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza; - l a questione di diritto che pon gono tal i motivi di ricorso ri- guarda l’operatività della preclusione di cui all’art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali; più precisa- mente, occorre stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta del convenuto , ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione, con la conseguenza(in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più com- parse di rispostao, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque de- nominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzio- nali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempreentro il medesimo termine; -su tale questione , un unico recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25934 del 02/09/2022, Rv. 665595 –01) pare ammette re la possibilità di una seconda comparsa di risposta contenente una domanda riconvenzionale non pro- posta con la costituzione in giudizio; taleconclusione, peraltro, non pare del tutto in linea con altri risalenti e consolidat i indi- rizzisu questioni analoghe (in particolare quelli che riguardano: la consumazione del potere di impugnazione; la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio semplice nella vi- genza delregime normativo processuale che ammetteva la pos- sibilità di proporre le eccezioni prima dell’udienza di cui all’art.180 c.p.c.; l’inammissibilità del deposito di plurime comparse conclusionali; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005, v. 579451 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 21472 del 30/11/2012, Rv. 624164 – 01 ; Sez.

U, Sentenza n. 9688 del 22/04/2013, Rv. 625795 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 8552 del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 4 06/05/2020, Rv. 657901 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024, Rv. 671170 –01), oltre che con la stessa formu- lazione letterale della norma, e che pone dubbi anche in rela- zione all’esigenza di tutela del pieno diritto di difesa dell’attore; per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del presente ricorso in p ubblica udienza, rinviando all’uopo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1110 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1110del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (WLL)(C.F.: società registrata presso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] al n. 104590), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D03 G702P) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- -ricorrente in via incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2572/2020, pubblicatain data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la società estera [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (WLL)ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il pagamento del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 4 corrispettivo residuo dovuto in base ad un contratto di trasporto su strada di mezzi e materiali di proprietà o in uso alle [OSCURATO:PERSONA] italiane di stanza in Iran e Kuwait, per complessivi € 426.135,85; - i l Ministero della Difesa ha contestato il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti ed ha proposto do- manda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’im- porto di € 437.136,47, che assume dovuto per forniture di carburante e lubrificante in favore della società attrice; - i l Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la do- manda riconvenzionale del Ministero della Difesa e, in ac- coglimento di quella principale, lo ha condannato al pa- gamento della somma di € 444.524,80, oltre interessi, in favore dell’attrice; - l a Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento della minor somma di € 10.249,49, oltre interessi, in favore dell’attrice; - r icorre [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (WLL), sulla base di quattro motivi; - r esiste con controricorso il Ministero della Difesa, che pro- pone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; - è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza deciso- ria nei sessanta giorni dalla data della camera di consi- glio. Ritenuto che: Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 4 -i primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto una questione processuale di rilievo nomofilattico, per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza; - l a questione di diritto che pon gono tal i motivi di ricorso ri- guarda l’operatività della preclusione di cui all’art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali; più precisa- mente, occorre stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta del convenuto , ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione, con la conseguenza(in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più com- parse di rispostao, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque de- nominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzio- nali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempreentro il medesimo termine; -su tale questione , un unico recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25934 del 02/09/2022, Rv. 665595 –01) pare ammette re la possibilità di una seconda comparsa di risposta contenente una domanda riconvenzionale non pro- posta con la costituzione in giudizio; taleconclusione, peraltro, non pare del tutto in linea con altri risalenti e consolidat i indi- rizzisu questioni analoghe (in particolare quelli che riguardano: la consumazione del potere di impugnazione; la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio semplice nella vi- genza delregime normativo processuale che ammetteva la pos- sibilità di proporre le eccezioni prima dell’udienza di cui all’art.180 c.p.c.; l’inammissibilità del deposito di plurime comparse conclusionali; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005, v. 579451 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 21472 del 30/11/2012, Rv. 624164 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 9688 del 22/04/2013, Rv. 625795 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 8552 del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 4 06/05/2020, Rv. 657901 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024, Rv. 671170 –01), oltre che con la stessa formu- lazione letterale della norma, e che pone dubbi anche in rela- zione all’esigenza di tutela del pieno diritto di difesa dell’attore; per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del presente ricorso in p ubblica udienza, rinviando all’uopo
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