CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29817/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso ed ai motivi nuovi precedentemente depositati e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15 luglio 2020, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo b) e rideterminato la pena per il reato ascritto al capo a) in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. Alla imputata [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere reso falsa testimonianza sia nel corso del dibattimento penale in cui era imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 486 cod. pen. all'udienza del 4 marzo 2015, e sia deponendo come teste nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Ferrara nel corso dell'udienza del 27 novembre 2013, dichiarando di essere stata presente all'incontro avvenuto in data 16 gennaio 2012 nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] tra il predetto avvocato e [OSCURATO:PERSONA] e che durante detto incontro [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato un riconoscimento del debito di euro 20 mila in favore del predetto legale per gli onorari al medesimo dovuti. La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sua responsabilità per il reato ascritto al capo a) e dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo b). 2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c) ed e), rilevando l'inutilizzabilità del verbale della testimonianza resa dall'imputata nel processo penale a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. L'eccezione di nullità era stata dedotta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e nei motivi di appello ma è stata respinta sull'errato rilievo che la disciplina degli avvisi prevista dalle citate disposizioni non riguarda il caso in cui gli indizi di reato si riferiscano allo stesso contenuto della deposizione testimoniale ma al caso di indizi di reato per condotte anteriori alla deposizione stessa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle perizie e consulenze tecniche svolte in sede civile e penale. La sentenza impugnata ha ignorato la perizia Matteuzzi-Causin disposta nella causa civile solo perché contraddetta dalla consulenza Bottiroli, senza spiegare le ragioni per cui gli esiti della predetta perizia sono stati disattesi. Si obietta che le diverse metodologie seguite dai consulenti in contrasto tra loro hanno portato a negare ogni rilevanza alla perizia con cui era stato affermato che la sottoscrizione di Mestieri in calce alla ricognizione di debito era successiva alla stampa del testo. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione rispetto alla valutazione dei due fogli firmati in bianco e della ricognizione di debito, dal cui confronto non si possono ricavare elementi se non per ritenere che la sottoscrizione della ricognizione di debito, essendo posizionata in una parte più alta del foglio rispetto alle altre due sottoscrizioni in bianco, conferma che il testo era stato stampato prima della sua sottoscrizione, come riscontrato dalla consulenza grafologica Causin-Rumori che riprende la perizia del procedimento civile Matteuzzi-Causin. 2.4. Con il quarto motivo deduce il travisamento delle prove circa la frequentazione dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], considerata eccezionale, sebbene siano stati riconosciuti i rapporti di collaborazione tra i loro rispettivi studi professionali. Ulteriore travisamento riguarda il calcolo delle spettanze reclamate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che assume rilevanza perché 1' ove fosse risultato di importo corrispondente a quello della ricognizione di debito / ne avrebbe confermato l'autenticità. 2.5. Con il quinto motivo deduce travisamento della prova documentale in relazione alla richiesta inviata via fax il 15 novembre 2012 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il nuovo legale che assisteva Mestieri, in cui vi era un riferimento al documento più che esplicito, e di cui si riporta il testo. 2.6. Il difensore del ricorrente ha prodotto motivi aggiunti in merito alle questioni già dedotte con riferimento all'omessa motivazione ed al travisamento della perizia Matteuzzi-Causin, svolta nel procedimento civile, e disattesa senza disporre una nuova perizia sulla base delle divergenti conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero (c.t. Bianco) e della parte civile (c.t. Bottiroli). Con un nuovo motivo chiede alla Corte di cassazione di procedere ad una comparazione visiva della posizione della firma sui due fogli firmati in bianco (allegati in copia al ricorso) rispetto a quella della ricognizione. Con le ulteriori deduzioni ripropone i propri argomenti a supporto dei motivi relativi alla erronea valutazione dell'attendibilità delle deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 16 gennaio 2012 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per travisamento della prova documentale costituita dal fax del 25 luglio 2012 allegato al ricorso e per la rilevanza attribuita alla ricevuta di pagamento di un parcheggio priva di riferimenti nominativi. 3. Si deve dare atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, ha rinunciato a comparire per ragioni di salute dopo aver chiesto la trattazione orale e che ha depositato memoria scritta con cui richiede l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di costituzione e difesa in favore della parte civile come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Il primo motivo relativo alla dedotta inutilizzabilità della testimonianza resa dall'imputata per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. è manifestamente infondato per le ragioni già esposte nella motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni processuali in esame riguardano il caso del testimone indiziato per un reato già commesso e diverso da quello che potrebbe commettere nel rendere falsa testimonianza, essendo in tale caso il monito rivolto al teste di dire la verità evidentemente diretto non già a tutelare la sua posizione processuale di indagato/imputato, ma a prevenire la commissione di un reato attraverso la falsa deposizione. Con la sentenza delle Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, è stato condivisibilmente affermato che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo. Con tale decisione è stato chiarito che se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri. 2. Manifestamente infondatofoltre che inammissibile per genericità,è il secondo motivo relativo alla valutazione delle perizie e consulenze tecniche svolte in sede civile e penale. Al riguardo va innanzitutto premesso che la perizia non costituisce una prova imprescindibile nel processo penale allorchè - come nel caso di specie - la ricostruzione della dinamica dei fatti posti a fondamento del giudizio possa essere basata su risultanze diverse ed ulteriori che prescindano totalmente dalla necessità di un accertamento peritale. La possibilità di avere un valido supporto probatorio attraverso l'espletamento di un accertamento di carattere tecnico non preclude al giudice di prescinderne del tutto, anche quando tale accertamento sia stato disposto e sempre che sia fornita adeguata giustificazione delle ragioni della mancata considerazione degli esiti degli accertamenti tecnici svolti dal perito. Nel caso in esame entrambi i giudici di merito hanno disatteso le risultanze delle perizie grafologiche svolte in sede civile e penale fornendone adeguata giustificazione, evidenziando le ragioni della incertezza degli esiti delle verifiche tecniche svolte per verificare le modalità di formazione del documento sottoposto ad indagine grafica ed hanno fornito congrua giustificazione della ritenuta superfluità di un ulteriore approfondimento della indagine tecnica alla luce delle altre risultanze istruttorie ritenute di per sé sufficienti a consentire una ricostruzione dei fatti in termini di assoluta certezza. Non è quindi vero che la sentenza impugnata abbia ignorato la perizia (Matteuzzi-Causin) disposta nella causa civile, solo perché contestata dalla consulenza di controparte (Bottiroli), senza una disamina delle ragioni per cui gli esiti della predetta perizia siano stati disattesi. Al contrario/ proprio per l'incertezza degli esiti collegati alle diverse metodologie possibili seguite dai consulenti in contrasto tra loro, i Giudici di merito hanno ritenuto non più necessario e utile il supporto tecnico per la ricostruzione dei fatti, basandosi unicamente sulle altre risultanze istruttorie e prescindendo totalmente dalle consulenze ritenute prive di univocità e quindi di ridotta o comunque incerta valenza probatoria ai fini dell'accertamento dell'anteriorità della sottoscrizione di Mestieri in calce alla ricognizione di debito rispetto alla stampa e redazione del testo del documento. I Giudici di merito, preso atto della incertezza degli esiti delle consulenze grafologiche, pervenute ad esiti opposti sulla base di differenti metodologie ugualmente valide, anziché disporre una nuova perizia, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, hanno ritenuto superfluo tale ulteriore e nuovo accertamento tecnico, reputando gli altri elementi di prova idonei a dimostrare che la firma sulla ricognizione di debito era stata apposta su foglio bianco successivamente stampato con l'aggiunta del testo. Si tratta, quindi, di una ipotesi del tutto diversa da quella in cui per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia imprescindibile e necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. Solo in tale situazione il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668). La valutazione del compendio probatorio che possa invece prescindere dalle conoscenze specialistiche proprie delle indagini tecniche non può ritenersi viziata se sorretta da una motivazione adeguata che dia conto della superfluità dell'accertamento tecnico e giustifichi anche il superamento delle opposte risultanze dell'indagine tecnica. Certamente non sarebbe stato possibile per il giudice di merito disattendere una consulenza di parte a favore di una consulenza contraria posta a fondamento del giudizio di responsabilità senza spiegare le ragioni di una tale opzione. Ma nel caso di specie le opposte conclusioni dei consulenti sono state valorizzate solo per evidenziare e spiegare le ragioni dell'inaffidabilità della indagine tecnica nel suo complesso e giustificare l'opzione alternativa per una ricostruzione fattuale del tutto avulsa dalla valorizzazione degli esiti delle consulenze in contrasto tra loro. 3. Inammissibile è il terzo motivo perché involge apprezzamenti di fatto rispetto alla valutazione comparativa dei due fogli firmati in bianco e della ricognizione di debito già operata nel giudizio di merito con adeguata e congrua spiegazione delle ragioni della ravvisata credibilità della versione dei fatti resa dai due testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con motivazione immune da vizi logici nei due gradi di merito è stato chiarito perché la versione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], avallata dalla deposizione resa nel processo civile e penale dall'odierna imputata, sia stata ritenuta falsa. In modo congruo e coerente alla risultanze processuali sono state evidenziate le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dai predetti avvocati su quanto avvenuto il giorno 16 gennaio 2012 presso lo studio del citato professionista, sulla inverosimile circostanza della sottoscrizione in pochi minuti di un atto tanto rilevante senza attendere l'arrivo della figlia che seguiva la contabilità del padre, nonché per giustificare la mancanza di riferimenti ad un atto di ricognizione del debito nelle missive che hanno preceduto la richiesta di decreto ingiuntivo e che avrebbero reso priva di senso la preliminare disputa sull'importo dovuto, oltre alle modalità insolite di sottoscrizione in bianco di tre fogli con firme autografe collocate al centro rispetto ad un utilizzo che secondo quanto prospettato doveva essere utile a integrare la sottoscrizione del timbro attestante il rilascio della procura alle liti apposto sul margine del foglio stesso, ed infine, circa l'immotivato cambio di penna per sottoscrivere uno dei tre fogli. 4. Analogo vizio di genericità affligge il quarto motivo di ricorso per il denunciato travisamento della prova circa la regolarità della frequentazione dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un dato che non assume alcuna rilevanza nella decisione. Nella motivazione della decisione impugnata è stato solo evidenziato in modo del tutto logico come la presenza in studio della [OSCURATO:PERSONA] potesse non essere quotidiana e costante in quanto titolare di un proprio studio ove svolgeva la propria attività professionale, per evincere da tale dato non già la prova dell'assenza il giorno 16 gennaio 2012 ma solo per rimarcare come tale assenza fosse una eventualità compatibile con la disponibilità di un proprio autonomo studio professionale. L'ulteriore dato probatorio oggetto di presunto travisamento relativo al calcolo delle spettanze reclamate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] oltre ad introdurre un elemento di fatto che non può essere qui vagliato presupponendo un accertamento rimesso alla decisione della controversia civile, non assume rilevanza decisiva sia perché non trova riscontro nelle missive che indicano importi diversi, ma soprattutto perché non contraddice la ravvisata utilità di formare un atto falso anche solo per superare ogni controversia sul punto, essendo l'atto di ricognizione di debito un documento che costituiva prova scritta, quale necessario presupposto per ottenere un decreto ingiuntivo che altrimenti non avrebbe potuto essere richiesto, come correttamente argomentato nella motivazione della sentenza impugnata. 5. Manifestamente infondato è poi il travisamento dedotto nel quinto motivo in relazione alla richiesta inviata il 15 novembre 2012 al nuovo legale che assisteva [OSCURATO:PERSONA], atteso che dalla lettura del testo della missiva emerge chiaramente l'assenza di riferimenti ad una ricognizione di debito, essendovi solo un generico rimando ad una discussione avuta con Mestieri sulle spettanze passate "che avrebbe trovato una definizione per lui accettabile".Si deve ricordare che il vizio di travisamento della prova ricorre soltanto quando sussiste una divergenza assoluta e percepibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, nonché allorquando vi sia tra gli uni e gli altri palese contraddittorietà, ovvero allorquando sia omessa la considerazione di taluni dati probatori di indiscutibile valore. Non si ha travisamento allorché il giudice di merito - interpretando, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali - accetti come corrispondente a verità obiettiva l'una invece che l'altra delle descrizioni del fatto prospettate, senza incorrere in vizi logici nell'esporre le ragioni della scelta. Anche i motivi nuovi sono parimenti inammissibili perché reiterativi delle stesse questioni in fatto, con cui si sollecita una diversa valutazione delle prove. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Non può essere disposta la condanna alle spese richieste dalla parte civile, essendo rimasta assente alla discussione orale richiesta a norma dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in applicazione del principio secondo cui nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (vedi Sez. 6, n. 93430 del 20/02/2019, 5., Rv. 275882). P.Q.M Dichiara ina