CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Procuratore generale presso la stessa Corte emesso in data 12 febbraio 2018, che aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente, di un immobile sito in Vimercate, via Principato n. 2-2/a, disposta nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si era concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 19 febbraio 2015. A ragione, rilevava che era stata richiesta la revoca di detto decreto e, in subordine, la rideterminazione in euro duecentomila del quantum confiscabile, riproponendo però le stesse questioni già disattese in un precedente incidente di esecuzione, rigettato con provvedimento divenuto definitivo in data 8 luglio 2020; da ciò derivando, dunque, l'inammissibilità del medesimo incidente di esecuzione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazioni dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizi della motivazione. Deduce che l'incidente di esecuzione non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, in quanto tramite lo stesso era stata introdotta per prima volta la questione della rideterminazione del quantum della confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato emesso "de plano" in materia di confisca, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamata dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. Tale disciplina non consente di proporre avverso la decisione come sopra pronunziata direttamente ricorso per cassazione, prevedendo esclusivamente l'esperibilità dell'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Ciò nonostante, il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non va dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione per la decisione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 20024, Quarto, Rv. 285720 - 01). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.