CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 3 giugno 1953; avverso la ordinanza n. 357/21 IncEs del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del - sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza pronunziata in data 9 dicembre 2022, ha solo parzialmente accolto il ricorso presentato di fronte al detto organo giudiziario, in funzione di giudice dell'esecuzione, da [OSCURATO:PERSONA] ed ha, pertanto, dichiarato l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dei reati ascritti alla ricorrente e giudicati con la sentenza n. 1456/01 emessa in data 3 dicembre 2001 dalla Sezione distaccata di Aversa del medesimo Tribunale, rigettando, tuttavia, nel resto la originaria istanza della [OSCURATO:PERSONA], con la quale la medesima aveva altresì chiesto che fosse revocato l'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato emesso dal locale Procuratore della Repubblica in esecuzione di quanto disposto con la sentenza in questione. Avendo la ricorrente esposto a sostegno della propria istanza il fatto che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a suo carico, contenente anche l'ordine di demolizione, il Comune di Sant'Arpino aveva emesso due successivi provvedimenti di concessione edilizia in sanatoria e che, comunque la stessa, successivamente alla predetta condanna, per la quale era stata disposta la sospensione condizionale, non aveva più commesso altri reati né aveva riportato altre condanne penali, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che, quanto all'istanza di declaratoria di estinzione dei reati all'epoca contestati, la stessa, ricorrendo le condizioni di legge fissate dall'art. 445 cod. proc. pen., poteva essere positivamente esitata, mentre per quanto riguardava la revoca dell'ordine di demolizione, l'avvenuta declaratoria di estinzione del reato non spiegava alcun effetto, trattandosi di sanzione amministrativa la cui esecuzione è eccezionalmente riservata all'autorità giudiziaria; né a tale fine poteva rilevare l'avvenuto decorso del tempo, posto che, non essendo una sanzione penale ad essa non si applicava il regime di prescrizione delle pene non eseguite. Quanto ai provvedimenti di concessione in sanatoria il Tribunale sammaritano rilevava che gli stessi erano stati oggetto di annullamento in autotutela amministrativa, aggiungendo che, in ogni caso, avendo il Comune interessato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA], già con ordinanza del 11 novembre 1997, il ripristino dello stato dei luoghi, l'immobile in questione, stante l'inottemperanza da parte della donna a tale ingiunzione, era stato acquisito a titolo gratuito al patrimonio del Comune. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, la [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per non essere stata esaminata nel corso del giudizio una prova ritenuta decisiva, consistente in una relazione tecnica presente agli atti del Comune sin dall'anno 2002, e pertanto, trasmessa agli atti del presente giudizio, attestante il fatto che la demolizione della parti abusive dell'edificio non sarebbe potuta avvenire senza che fosse stata pregiudicata la statica dell'intero edificio con rischio anche per la incolumità pubblica e privata. La ricorrente lamenta, pertanto, la circostanza che del contenuto di tale relazione non si sia affatto tenuto conto nel provvedimento emesso dal Giudice della esecuzione penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, questa Corte che, sulla base dell'incontestato resoconto fatto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei motivi addotti dalla odierna ricorrente in sede di ricorso introduttivo dell'incidente di esecuzione definito con la ordinanza oggi impugnata, la questione inerente alla impossibilità tecnica di procedere alla demolizione dell'immobile abusivo senza che ne dovesse risentire anche la statica strutturale della restante parte del manufatto e senza che fosse messa a repentaglio la incolumità sia dei soggetti che avrebbero eseguito la demolizione si di altri che sarebbero potuti essere interessati dai conseguenti crolli e rovine non risulta essere stata devoluta alla conoscenza del giudicante. Né una tale circostanza, cioè la articolazione di tale motivo di ricorso, può essere desunta dal semplice richiamo, che in sede di attuale impugnazione, la ricorrente dichiara di avere fatto alla, peraltro non meglio indicata, relazione tecnica redatta da un non meglio precisato "tecnico specializzato" e presente agli atti del Comune. La mancata evocazione di tale problematica di fronte al giudice di merito ne esclude la attuale rilevanza di fronte a questo giudice della legittimità, non potendo essere la stessa sottoposta all'attenzione della autorità giudiziaria per la prima volta nella presente sede processuale. Osserva, d'altra parte, per mera completezza argomentativa, questa Corte che, anche nell'ipotesi in cui il thema fosse stato segnalato al Giudice 3 della esecuzione lo stesso non avrebbe condotto ad una soluzione diversa da quella che, correttamente, tale giudice ha ritenuto la più giusta. Infatti, più volte questa Corte ha ritenuto che la impossibilità tecnica di dare corso all'ordine di demolizione senza danneggiare le parti lecitamente realizzate di un fabbricato, oltre ad essere soggetta ad una rigorosa prova, non rileva quando la stessa sia dipesa da causa imputabile al condannato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2021, n. 7789), dovendo tale causa essere ricondotta all'operato del prevenuto, stante le tecniche costruttive da lui poste in opera, anche per il fatto stesso di avere realizzato il manufatto in violazione della normativa urbanistica ed edilizia (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 maggio 2016, n. 19387). Per la ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende