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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 34107/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17959-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 205/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 1124/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.17959/2022 Cron.

Rep.

Ud 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 205/2022 del 12/04/2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva integralmente rigettato il suo ricorso.

In particolare, per quanto ancora qui rileva, il Trotta conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] esponendo: a) di essere stato agente di assicurazioni plurimandatario in forza di contratto di agenzia stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrata, a seguito di acquisizioni, fusioni ed incorporazioni succedutesi nel tempo, [OSCURATO:PERSONA]; b) di aver dato sempre regolare esecuzione al rapporto di agenzia avendo apportato nel tempo nuovi clienti e vantaggi sostanziali; c) che con nota del 2.2.2016 egli recedeva per giusta causa dal contratto; d) che con nota del 24.2.16 [OSCURATO:SOCIETA] contestava la sussistenza della giusta causa del recesso dell’agente e comunicava a sua volta il suo recesso; e) che il recesso senza preavviso comunicato ad [OSCURATO:SOCIETA] il 2.2.16 era a questa imputabile per abuso dei poteri di indirizzo dell'agente, violazione della privacy, mobbing e danno all'immagine, essendo dipeso dalle continue visite ispettive cui era sottoposto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che in tal modo mirava a favorire il trasferimento del suo cospicuo portafoglio clienti all'agenzia di Rende della medesima compagnia.

Chiedeva, dunque, "ex art. 409 n. 3 c.p.c., e 1750-1751 cc 1218 cc1223 cc e/o 2043 cc in via concorrente: di accertare la legittimità del recesso per giusta causa del 02.02.2016 e, per l'effetto, condannare [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di indennità previste da vari articoli di un CCN o CNNL, al pagamento del maggior danno di cui all’art. 1751, comma 6, c.c., al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, per violazione della privacy, mobbing, danno all'immagine, abuso dei poteri ispettivi, al risarcimento del danno da concorrenza sleale e storno della clientela.

Deduceva che "per effetto della giusta causa" derivante dagli inadempimenti ed abusi della compagnia, egli aveva diritto all'indennità di preavviso calcolata secondo l'art. 13, comma2, del CCNL.

Nonché, tra le altre, la somma aggiuntiva prevista dall'art. 12/A di cui al CCNL, l'indennità in base all'aumento del montepremi, l'indennità in base agli incassi ex art. 26 di cui al C.C.N.L., l'indennità in base alle provvigioni ex art. 27 di cui al C.C.N.L.

2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il Trotta affidato a due motivi.

3. Replica con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza prospetta, sia pure rinviando alla motivazione del Tribunale di Cosenza, il difetto di allegazione del contratto collettivo.

Deduce, infatti, che veniva allegato al ricorso introduttivo del giudizio, quale sua parte integrante, il conteggio delle indennità maturande dal Trotta, per cessazione del mandato agenziale, con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] 2003, nel quale venivano riportate, analiticamente, le indennità di risoluzione dovute di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 dell’Accordo.

Nessun dubbio poteva dunque sorgere in ordine alla circostanza che il rapporto di agenzia del Trotta fosse disciplinato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (ANA) posto che il contratto (doc. 1), all'art. 25, conteneva un espresso rinvio alle norme dell'ANA 2003 e che il "mandato di scopo" (doc. 1) all'art. 12 espressamente rinviava allo stesso ANA.

Deduce che [OSCURATO:SOCIETA], costituendosi in giudizio, aveva espressamente condiviso che il rapporto fosse disciplinato dall'[OSCURATO:PERSONA] 2003, mai contestandone l'applicabilità (condotta rilevante ai sensi dell'art.115 cpc apparendo il contratto un fatto non contestato dalla parte costituita) ma, semmai, contestando una sua pretesa ultrattività, affermando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato disdettato già nel 2006 da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti. [OSCURATO:PERSONA], dunque, considerata la mancata contestazione delle parti circa l'applicabilità dell'ANA 2003 al rapporto agenziale controverso, avrebbe potuto/dovuto acquisirlo d'ufficio.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 n. 2 (e degli artt. 25,26,27 e 28) dell'[OSCURATO:PERSONA] 2003, nonché degli artt. 416 e 115 c.p.c. per la mancata specifica contestazione dei conteggi di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva infatti nel suo ricorso introduttivo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto agenziale formulando la domanda nei termini che seguono al capo 1/C delle conclusioni: "condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma aggiuntiva, ex art. 12 A C.C.N., euro 123.950,00 quale indennità di cessazione del rapporto a tempo indeterminato e delle singole indennità di cessazione del rapporto per acquisizione nuovi clienti, ex art. 26 C.N.N.L. sugli incassi pari ad € 36.000,00, ex art. 27, ciò in base alle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio euro 59.000,00, ex art. 28,per ramo vita euro 18.000,00", sicché non rispondeva al vero che il Trotta non avesse allegato gli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle sue pretese, avendo fatto riferimento al suo rapporto agenziale intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] (disciplinato dall'ANA 2003) ed alla cessazione dello stesso per suo recesso ed avendo allegato al ricorso, costituendone parte integrante, i conteggi delle indennità di risoluzione sulla base dell'[OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo il Trotta censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo di aver rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] nella sua comparsa di costituzione, peraltro tardiva, non aveva specificamente contestato i conteggi della parte ricorrente.

4. I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla domanda volta alla condanna al pagamento di varie indennità di risoluzione del rapporto agenziale.

Essi sono inammissibili per una pluralità di ragioni.

4.1. In primo luogo, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello, aderendo alla motivazione svolta sul punto dal Tribunale, ha posto alla base del rigetto della domanda avente ad oggetto le indennità previste dall’Accordo ANA due distinte rationes decidendi: la prima è costituita dalla mancata produzione del CCN le cui disposizioni il Trotta chiedeva applicarsi; la seconda costituita dalla totale carenza “degli elementi in fatto e in diritto che avrebbero dovuto sorreggere le domande”.

4.2. A prescindere dal rilievo della fondatezza o meno della prima ratio, il ricorrente non ha idoneamente censurato la seconda.

È evidente, infatti, che la mancanza di allegazioni circa i presupposti di spettanza delle indennità richieste è questione che esula completamente dalla produzione di conteggi i quali al più possono coprire l’aspetto del quantumma non l’an. 4.3.

I motivi sono altresì inammissibili in quanto formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle censure atti e documenti del giudizio di merito (il contratto stipulato tra le parti, l’[OSCURATO:PERSONA], il ricorso originario e la comparsa di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]) limitandosi a meramente richiamarli ed a riprodurli parzialmente, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701).

Va, infatti, evidenziato che benché a pag. 21 del ricorso si indichi che il contratto di agenzia e il mandato di scopo siano allegati come doc. 1, nell’elenco degli atti e documenti allegati in calce al ricorso al n. 1 è indicata la sentenza impugnata, né detti documenti risultano altrimenti prodotti in questa sede di legittimità.

Il file pdf denominato documenti indicati in ricorso contiene esclusivamente il provvedimento di archiviazione IVASS indicato con il n. doc. 4 in calce al ricorso.

In nessuna parte del ricorso, poi, si fa cenno all’avvenuta produzione in questa sede dell’Accordo ANA 2003.

5. Quanto al terzo motivo esso è, del pari, inammissibile.

Il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va articolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopo la sua modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 e 369 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", ossia un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass.8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, come nel caso all'esame, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023), n.22273).

6. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.

7. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17959-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 205/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 1124/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.17959/2022 Cron. Rep. Ud 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 205/2022 del 12/04/2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva integralmente rigettato il suo ricorso. In particolare, per quanto ancora qui rileva, il Trotta conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] esponendo: a) di essere stato agente di assicurazioni plurimandatario in forza di contratto di agenzia stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrata, a seguito di acquisizioni, fusioni ed incorporazioni succedutesi nel tempo, [OSCURATO:PERSONA]; b) di aver dato sempre regolare esecuzione al rapporto di agenzia avendo apportato nel tempo nuovi clienti e vantaggi sostanziali; c) che con nota del 2.2.2016 egli recedeva per giusta causa dal contratto; d) che con nota del 24.2.16 [OSCURATO:SOCIETA] contestava la sussistenza della giusta causa del recesso dell’agente e comunicava a sua volta il suo recesso; e) che il recesso senza preavviso comunicato ad [OSCURATO:SOCIETA] il 2.2.16 era a questa imputabile per abuso dei poteri di indirizzo dell'agente, violazione della privacy, mobbing e danno all'immagine, essendo dipeso dalle continue visite ispettive cui era sottoposto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che in tal modo mirava a favorire il trasferimento del suo cospicuo portafoglio clienti all'agenzia di Rende della medesima compagnia. Chiedeva, dunque, "ex art. 409 n. 3 c.p.c., e 1750-1751 cc 1218 cc1223 cc e/o 2043 cc in via concorrente: di accertare la legittimità del recesso per giusta causa del 02.02.2016 e, per l'effetto, condannare [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di indennità previste da vari articoli di un CCN o CNNL, al pagamento del maggior danno di cui all’art. 1751, comma 6, c.c., al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, per violazione della privacy, mobbing, danno all'immagine, abuso dei poteri ispettivi, al risarcimento del danno da concorrenza sleale e storno della clientela. Deduceva che "per effetto della giusta causa" derivante dagli inadempimenti ed abusi della compagnia, egli aveva diritto all'indennità di preavviso calcolata secondo l'art. 13, comma2, del CCNL. Nonché, tra le altre, la somma aggiuntiva prevista dall'art. 12/A di cui al CCNL, l'indennità in base all'aumento del montepremi, l'indennità in base agli incassi ex art. 26 di cui al C.C.N.L., l'indennità in base alle provvigioni ex art. 27 di cui al C.C.N.L. 2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il Trotta affidato a due motivi. 3. Replica con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza prospetta, sia pure rinviando alla motivazione del Tribunale di Cosenza, il difetto di allegazione del contratto collettivo. Deduce, infatti, che veniva allegato al ricorso introduttivo del giudizio, quale sua parte integrante, il conteggio delle indennità maturande dal Trotta, per cessazione del mandato agenziale, con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] 2003, nel quale venivano riportate, analiticamente, le indennità di risoluzione dovute di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 dell’Accordo. Nessun dubbio poteva dunque sorgere in ordine alla circostanza che il rapporto di agenzia del Trotta fosse disciplinato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (ANA) posto che il contratto (doc. 1), all'art. 25, conteneva un espresso rinvio alle norme dell'ANA 2003 e che il "mandato di scopo" (doc. 1) all'art. 12 espressamente rinviava allo stesso ANA. Deduce che [OSCURATO:SOCIETA], costituendosi in giudizio, aveva espressamente condiviso che il rapporto fosse disciplinato dall'[OSCURATO:PERSONA] 2003, mai contestandone l'applicabilità (condotta rilevante ai sensi dell'art.115 cpc apparendo il contratto un fatto non contestato dalla parte costituita) ma, semmai, contestando una sua pretesa ultrattività, affermando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato disdettato già nel 2006 da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti. [OSCURATO:PERSONA], dunque, considerata la mancata contestazione delle parti circa l'applicabilità dell'ANA 2003 al rapporto agenziale controverso, avrebbe potuto/dovuto acquisirlo d'ufficio. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 n. 2 (e degli artt. 25,26,27 e 28) dell'[OSCURATO:PERSONA] 2003, nonché degli artt. 416 e 115 c.p.c. per la mancata specifica contestazione dei conteggi di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva infatti nel suo ricorso introduttivo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto agenziale formulando la domanda nei termini che seguono al capo 1/C delle conclusioni: "condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma aggiuntiva, ex art. 12 A C.C.N., euro 123.950,00 quale indennità di cessazione del rapporto a tempo indeterminato e delle singole indennità di cessazione del rapporto per acquisizione nuovi clienti, ex art. 26 C.N.N.L. sugli incassi pari ad € 36.000,00, ex art. 27, ciò in base alle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio euro 59.000,00, ex art. 28,per ramo vita euro 18.000,00", sicché non rispondeva al vero che il Trotta non avesse allegato gli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle sue pretese, avendo fatto riferimento al suo rapporto agenziale intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA] (disciplinato dall'ANA 2003) ed alla cessazione dello stesso per suo recesso ed avendo allegato al ricorso, costituendone parte integrante, i conteggi delle indennità di risoluzione sulla base dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo il Trotta censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo di aver rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] nella sua comparsa di costituzione, peraltro tardiva, non aveva specificamente contestato i conteggi della parte ricorrente. 4. I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla domanda volta alla condanna al pagamento di varie indennità di risoluzione del rapporto agenziale. Essi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. 4.1. In primo luogo, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello, aderendo alla motivazione svolta sul punto dal Tribunale, ha posto alla base del rigetto della domanda avente ad oggetto le indennità previste dall’Accordo ANA due distinte rationes decidendi: la prima è costituita dalla mancata produzione del CCN le cui disposizioni il Trotta chiedeva applicarsi; la seconda costituita dalla totale carenza “degli elementi in fatto e in diritto che avrebbero dovuto sorreggere le domande”. 4.2. A prescindere dal rilievo della fondatezza o meno della prima ratio, il ricorrente non ha idoneamente censurato la seconda. È evidente, infatti, che la mancanza di allegazioni circa i presupposti di spettanza delle indennità richieste è questione che esula completamente dalla produzione di conteggi i quali al più possono coprire l’aspetto del quantumma non l’an. 4.3. I motivi sono altresì inammissibili in quanto formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle censure atti e documenti del giudizio di merito (il contratto stipulato tra le parti, l’[OSCURATO:PERSONA], il ricorso originario e la comparsa di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]) limitandosi a meramente richiamarli ed a riprodurli parzialmente, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). Va, infatti, evidenziato che benché a pag. 21 del ricorso si indichi che il contratto di agenzia e il mandato di scopo siano allegati come doc. 1, nell’elenco degli atti e documenti allegati in calce al ricorso al n. 1 è indicata la sentenza impugnata, né detti documenti risultano altrimenti prodotti in questa sede di legittimità. Il file pdf denominato documenti indicati in ricorso contiene esclusivamente il provvedimento di archiviazione IVASS indicato con il n. doc. 4 in calce al ricorso. In nessuna parte del ricorso, poi, si fa cenno all’avvenuta produzione in questa sede dell’Accordo ANA 2003. 5. Quanto al terzo motivo esso è, del pari, inammissibile. Il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va articolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopo la sua modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 e 369 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", ossia un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass.8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass.4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, come nel caso all'esame, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023), n.22273). 6. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. 7. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove
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