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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26661/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i cinque motivi di ricorso riproducono pedissequamente le ragioni (pag. 2 e 3 sentenza) poste a fondamento dei motivi di gravame e adeguatamente confutate da parte della Corte di appello che, con motivazione completa e logica (pag. 3 e 4): - ha negato si fosse realizzata una discrasia tra contestazione e decisione finale visto che l'accusa riguarda la condotta aggressiva e violenta agita nei confronti di più pubblici ufficiali c:he, in più fasi, tentavano di identificare il ricorrente; - ha correttamente analizzato gli elementi probatori, essendo essi conformi ai resoconti verbalizzati dagli operanti sia quanto a delitto di resistenza a pubblico ufficiale che contestuali e concomitanti lesioni volontariamente portate ai danni degli operanti per opporsi all'attività istituzionale; considerato che il ricorrente, assumendo una apodittica mancata risposta alle censure formulate nel corso del giudizio, per mezzo di una parcellizzata analisi degli elementi, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, che risulta, invece, semplice nella sua evoluzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i cinque motivi di ricorso riproducono pedissequamente le ragioni (pag. 2 e 3 sentenza) poste a fondamento dei motivi di gravame e adeguatamente confutate da parte della Corte di appello che, con motivazione completa e logica (pag. 3 e 4): - ha negato si fosse realizzata una discrasia tra contestazione e decisione finale visto che l'accusa riguarda la condotta aggressiva e violenta agita nei confronti di più pubblici ufficiali c:he, in più fasi, tentavano di identificare il ricorrente; - ha correttamente analizzato gli elementi probatori, essendo essi conformi ai resoconti verbalizzati dagli operanti sia quanto a delitto di resistenza a pubblico ufficiale che contestuali e concomitanti lesioni volontariamente portate ai danni degli operanti per opporsi all'attività istituzionale; considerato che il ricorrente, assumendo una apodittica mancata risposta alle censure formulate nel corso del giudizio, per mezzo di una parcellizzata analisi degli elementi, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, che risulta, invece, semplice nella sua evoluzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris