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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 1995

Cassazione n. 13540/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1995 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 settembre 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate.

2. Con cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sulla mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la difesa dell'imputato lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, la mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza, la mancata esclusione della recidiva, l'entità dell'aumento della pena nonché l'eccessività della pena base.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. li ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.4.1.

In via preliminare occorre osservare come tutti i motivi proposti si prestino ad una preliminare censura di aspecificità, essendo stato evocato vizio della motivazione perché carente, contraddittoria ed illogica (nemmeno manifestamente illogica, come pure sarebbe richiesto dalla legge) senza alcuna puntuale indicazione del parametro normativo di riferimento (la triade indicata dall'art.606 lett. e) c.p.p. è evocata promiscuamente e confusamente) e del punto in cui la motivazione sarebbe effettivamente viziata, in contrasto con principi ermeneutici consolidati (ex multis, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

In realtà, nel ricorso, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e nella mancata considerazione delle conclusioni proposte con i motivi di appello, proponendo una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 4.2 Inoltre i motivi proposti sono meramente reiterativi dei motivi di appello, senza reale confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello e pertanto generici (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710- 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Il ricorrente non si sforza di formulare una critica specifica alla motivazione scadendo nella reiterazione fine a se stessa (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 4.3 Ricorre, inoltre, nel caso in esame una c.d. doppia conforme.

Ne consegue che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 3 'M, 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01;Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). 4.4 Ciò premesso, va aggiunto, in linea generale, che tutti gli aspetti evocati attengono a valutazione di merito che, laddove congruamente motivate, in assenza di contraddizioni e di manifeste aporie logiche, sono inattaccabili in quanto non deducibili in questa sede.

Così è per l'attenuante del danno di particolare tenuità, in relazione alla quale la Corte ha correttamente evidenziato che non sono stati forniti dalla difesa parametri per la valutazione dell'esiguità (indicando il valore attribuibile allo specifico telefonino sottratto all'epoca del fatto) che è rimasta ancorata ad astratte valutazioni.

Sulla valutazione di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, la Corte d'appello ha congruamente valutato che gli elementi positivi indicati dalla difesa (in particolare l'ammissione degli addebiti, ritenuta dalla Corte meramente utilitaristica e tardiva e pertanto non essenziale, data l'evidenza probatoria) non potessero essere ulteriormente enfatizzati, a fronte della gravità dei precedenti: si tratta di corretto esercizio della discrezionalità giudiziale che non può in questa sede essere contestata.

Altrettando dicasi per la valutazione sulla sussistenza della recidiva, riconosciuta in base ad un criterio di maggiore colpevolezza e pericolosità sulla scorta dei precedenti specifici e delle modalità del fatto (pg. 3 della sentenza impugnata).

Infine, meramente ripetitivi e aspecifici sono i motivi inerenti alla entità della pena (pena base e aumento per la continuazione) a fronte di una congrua motivazione della sentenza impugnata.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così d ciso il 21 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] rel tore La Presidente FranIco [OSCURATO:PERSONA] i i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1995 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 settembre 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate. 2. Con cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sulla mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la difesa dell'imputato lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, la mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza, la mancata esclusione della recidiva, l'entità dell'aumento della pena nonché l'eccessività della pena base. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. li ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.4.1. In via preliminare occorre osservare come tutti i motivi proposti si prestino ad una preliminare censura di aspecificità, essendo stato evocato vizio della motivazione perché carente, contraddittoria ed illogica (nemmeno manifestamente illogica, come pure sarebbe richiesto dalla legge) senza alcuna puntuale indicazione del parametro normativo di riferimento (la triade indicata dall'art.606 lett. e) c.p.p. è evocata promiscuamente e confusamente) e del punto in cui la motivazione sarebbe effettivamente viziata, in contrasto con principi ermeneutici consolidati (ex multis, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). In realtà, nel ricorso, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e nella mancata considerazione delle conclusioni proposte con i motivi di appello, proponendo una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 4.2 Inoltre i motivi proposti sono meramente reiterativi dei motivi di appello, senza reale confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello e pertanto generici (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710- 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Il ricorrente non si sforza di formulare una critica specifica alla motivazione scadendo nella reiterazione fine a se stessa (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 4.3 Ricorre, inoltre, nel caso in esame una c.d. doppia conforme. Ne consegue che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 3 'M, 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01;Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). 4.4 Ciò premesso, va aggiunto, in linea generale, che tutti gli aspetti evocati attengono a valutazione di merito che, laddove congruamente motivate, in assenza di contraddizioni e di manifeste aporie logiche, sono inattaccabili in quanto non deducibili in questa sede. Così è per l'attenuante del danno di particolare tenuità, in relazione alla quale la Corte ha correttamente evidenziato che non sono stati forniti dalla difesa parametri per la valutazione dell'esiguità (indicando il valore attribuibile allo specifico telefonino sottratto all'epoca del fatto) che è rimasta ancorata ad astratte valutazioni. Sulla valutazione di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, la Corte d'appello ha congruamente valutato che gli elementi positivi indicati dalla difesa (in particolare l'ammissione degli addebiti, ritenuta dalla Corte meramente utilitaristica e tardiva e pertanto non essenziale, data l'evidenza probatoria) non potessero essere ulteriormente enfatizzati, a fronte della gravità dei precedenti: si tratta di corretto esercizio della discrezionalità giudiziale che non può in questa sede essere contestata. Altrettando dicasi per la valutazione sulla sussistenza della recidiva, riconosciuta in base ad un criterio di maggiore colpevolezza e pericolosità sulla scorta dei precedenti specifici e delle modalità del fatto (pg. 3 della sentenza impugnata). Infine, meramente ripetitivi e aspecifici sono i motivi inerenti alla entità della pena (pena base e aumento per la continuazione) a fronte di una congrua motivazione della sentenza impugnata. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d ciso il 21 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] rel tore La Presidente FranIco [OSCURATO:PERSONA] i i [OSCURATO:PERSONA]
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