CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1981
Cassazione n. 19543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di atti persecutori; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della riduzione ex art. 62-bis cod. pen. nella misura massima prevista, è manifestamente infondata, poiché la corte di cassazione, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui gode il giudice di merito, sul punto, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione attraverso l'adozione, in sentenza, anche di formula di estrema sintesi, quali "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01); quando, nella specie, la Corte di appello si è addirittura profusa in una specifica argomentazione (cfr. pag. 5), esente da cadute logiche; Rilevato che i motivi nuovi trasmessi in data 11 aprile 2023 - con i quali si rappresenta che la Corte di appello ha revocato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale e che pertanto è cessata la pericolosità sociale dell'imputato e risultano concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione - sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni: - la inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); - detti motivi attingono punti della decisione privi di connessione funzionale con quelli investiti dall'impugnazione principale (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos