CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bari;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari che ha confermato la sentenza di condanna adottata in materia distupefacenti ( art. 73 comma 5 del DPR 309/90) del Tribunale di Bari.Si rappresenta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione.La Corte dapprima avrebbe attribuito ai due coimputati la materialità dellacondotta illecita ma poi avrebbe affermato la responsabilità dell'attuale ricorrentea solo titolo di concorso morale e quindi vi sarebbe stato un sintomo diindecisione della sentenza; si contesta, in sostanza, che la Corte abbiavalidamente rinvenuto una condotta concorsuale a carico del ricorrente in ordinealla cessione realizzata dall'altro coimputato. La Corte non avrebbe neppurespiegato in che termini vi sarebbe stato, da parte del ricorrente, unrafforzamento del proposito criminoso, omettendo in sostanza di spiegare in chemodo il ricorrente avrebbe rafforzato tale proposito. E si evidenzia l'assenza diogni coscienza e volontà del fatto criminoso, aggiungendo che in tal modo ilricorrente risponderebbe solo per la sua presenza al momento in cui si realizzaval'illecito. Si contesta che siano stati acquisiti elementi indiziari per individuare acarico del ricorrente il concorso materiale e morale in relazione all'attività illecitadel coimputato.Il motivo è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione che fa riferimentoall'esistenza di plurimi elementi dimostrativi del concorso nella cessionematerialmente compiuta da altri, qual è la presenza del ricorrente (descritta daglioperanti) insieme al coimputato, nello stesso contesto spazio-temporale,considerata assieme al ruolo concretamente rivestito dall’imputato, consistitonell’essersi, il ricorrente stesso, dapprima interfacciato con l’acquirente, che, poi,procedeva, su ordine dell’imputato, ad effettuare l’acquisto con il coimputato delMineccia.A ciò si contrappone solo una personale rivalutazione di dati probatori,inammissibile in questa sede di legittimità.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]