CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 21634/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, emessa il 06 luglio 2023, che li aveva condannati alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione. La Corte ha ritenuto che l'atto di appello contenesse motivi aspecifici, dal momento che non si confrontavano con l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, nullità dell'ordinanza impugnata e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello, nonostante i motivi in esso contenuti, alcuni dei quali non dedotti in primo grado, non potevano ritenersi aspecifici, avendo confutato tutti i passaggi ricostruttivi della sentenza impugnata; prova ne sia il fatto che, per giungere alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha dovuto esaminare nel merito i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico. 1. In punto di diritto, deve ricordarsi che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Questo principio di natura giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con l'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, data antecedente al deposito dell'atto di appello. 2. Nel caso in esame, la lettura di tale mezzo di impugnazione rivela che le censure dei ricorrenti erano del tutto generiche rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado, non confrontandosi con le fonti di prova, costituite da ben due testimonianze d'accusa convergenti, che si andavano a sommare alle dichiarazioni della persona offesa.Inoltre, il giudice di primo grado aveva fornito congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull'esclusione dell'ipotesi di ricettazione di lieve entità (considerato il valore dei beni ricettati) e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, nonché sulla applicazione della recidiva per il [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, decisivi per la prova di responsabilità ed anche in ordine agli elementi accessori del reato, non sono stati confutati con l'atto di appello e neanche con il ricorso, mantenendosi nelle due impugnazioni lo stesso profilo di aspecificità già rilevato dal provvedimento impugnato con riguardo all'appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.05.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrni Aiy», DEPOSITATO V4 [OSCURATO:PERSONA]