CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 luglio 2020 la Corte di Appello Catania ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen. e riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, la sentenza del Tribunale di Ragusa con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 3^ cod. pen. perché in concorso con fra loro, al fine di trarne profitto, si introducevano prima nell'abitazione della persona ed indi nell'attiguo esercizio commerciale, sottraendo al proprietario beni mobili di vario tipo, riponendoli in dei borsoni al fine di asportarli. 2. Avverso la sentenza propongono ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando entrambi due motivi di identico contenuto. 3. Con il primo fanno valere la falsa applicazione degli artt. 56 e 624 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Ricordano che con l'atto di appello era stata contestata la qualificazione del fatto quale fattispecie consumata e non tentata, nonostante tutta l'azione furtiva si fosse svolta sotto il controllo delle forze dell'ordine. Nell'occasione, infatti, una pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] aveva notato un'automobile fermarsi nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, dalla quale era uscito un uomo (poi rivelatosi [OSCURATO:PERSONA]), che, aperto il portabagagli, aveva provveduto a caricare i borsoni che gli venivano porti da un altro uomo (poi rivelatosi [OSCURATO:PERSONA]), stazionante sull'uscio dell'abitazione, posta accanto al negozio. L'intera fase conclusiva dell'azione furtiva, dunque, veniva osservata dalla polizia, che non perdeva d'occhio i due imputati, intervenendo solo allorché il portellone dell'auto veniva chiuso. Osservano che, secondo il pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, P.g. in proc. Prevete) il monitoraggio continuo dell'azione furtiva, sia diretto da parte della persona offesa, che indiretto attraverso apparati di sorveglianza automatica, cui segua l'intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, non consente l'inquadramento nel furto consumato, per non avere l'agente mai conseguito, neppure momentaneamente, la disponibilità della refurtiva, mai uscita dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo del reato. Sostengono, su questa base, che nel caso di specie si era conclusa la fase dello spossessamento dei beni, ma non quella dell'impossessamento della refurtiva, ciò imponendo la qualificazione del reato nella forma tentata. 4. Con il secondo motivo si dolgono della violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione. Rilevano che il giudice di seconda cura, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen., ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, senza escluderla, come richiesto con l'atto di gravame, avuto riguardo al fatto che l'ultimo reato è stato commesso, per entrambi, nel 1999 e che i due imputati si trovano in condizioni economiche gravemente disagiate. La risalenza e la modestia dei precedenti penali e le modalità della condotta (priva di azioni violente e posta in essere in assenza della persona offesa) avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere la recidiva e non solo a ritenerla subvalente alle circostanze attenuanti generiche. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili 2. Il primo motivo è manifestamente infondato 3. I ricorrenti riprendono, a sostegno della tesi difensiva, la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo il contrasto formatosi in sede di legittimità, ha affermato che "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo". (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186, relativa ad un furto in supermercato, in un ipotesi in cui il personale di sorveglianza aveva seguito l'azione furtiva intervenendo solo dopo che l'agente aveva superato la barriera delle casse). 4. Le Sezioni Unite muovono dall'assunto secondo cui è inconfutabile "che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. La conclusione -secondo il [OSCURATO:PERSONA]- riceve conforto dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività. In tale prospettiva, valorizzata quale canone ermeneutico di ricostruzione dei «singoli tipi di reato» da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore», come esattamente individuato dalla citata sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo" (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, in motivazione). 5. Come emerge bene dalla lettura della pronuncia richiamata, i principi enunciati dalla Corte non consentono -diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti- di inquadrare il fatto nella fattispecie del furto tentato, proprio perché nell'ipotesi in esame i due autori del delitto avevano acquistato la piena signoria della cosa prima dell'intervento delle forze dell'ordine, tanto da essere giunti a chiudere il portellone del portabagagli dell'auto, per allontanarsi. In questo senso va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010 ud. - dep. 08/06/2010, Rv. 247311), risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (nello stesso senso Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 ud. - dep. 20/01/2017, Rv. 269088, che ha applicato lo stesso principio nella fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). Né risulta, pertinente, la giurisprudenza richiamata in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nella diversa ipotesi in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 ud. - dep. 16/12/2014, Rv. 261186). Il conseguimento, anche per un brevissimo periodo della piena signoria sulla cosa, come accaduto nel caso di specie, avendo gli imputati chiuso il portellone dell'auto in cui avevano stivato la refurtiva, integra il reato consumato, anche se l'azione è osservata dalla polizia giudiziaria, avendo gli autori conseguito il possesso dei beni sottratti (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016, in relazione ad un furto di gasolio, osservato a distanza dalla polizia giudiziaria; cfr. altresì Sez. 4, Sentenza n. 11683 del 27/11/2018, dep. 18/03/2019 Rv. 275278;Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Rv. 257256; in relazione al furto di cavi elettrici cfr. Sez. 5, n. 37205 del 16/06/2010, Rv. 248423). 6. Il secondo motivo è inammissibile. La recidiva è stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche e, pertanto, l'accoglimento del ricorso sul punto non condurrebbe ad una diminuzione della pena inflitta. Per altro verso, la sentenza motiva adeguatamente sulla sussistenza della recidiva contestata a Cancellieri come recidiva specifica reiterata ed a Rovetto come recidiva reierata, rilevando che il reato commesso è sintomatico dell'accresciuta pericolosità di entrambi, avuto riguardo all'articolata azione delittuosa ed alla suddivisione dei compiti, indicativi di una precisa programmazione e della correlativa spiccata capacità criminale. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am ende. Così decisoj il 14 dice