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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22912/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1970 avverso la sentenza resa il 22 giugno 2023 dalla CORTE di APPELLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Rossetti che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile costituita, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Verona il 22 settembre 2021 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato a lei ascritto per insussistenza del fatto e dai reati di indebito utilizzo di carta di credito, tentata truffa e truffa perché il fatto non costituisce reato, ha affermato la responsabilità civile della Rossetti condannandola al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], erede della persona offesa, cagionato dalle condotte di utilizzo della carta bancomat e di prelievo da un libretto di risparmio postale di [OSCURATO:PERSONA] della somma di oltre 33.000 C , fatti contestati ai capi 2 e 4 della rubrica, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 35.000 C. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione di legge in ordine alla mancata completa rinnovazione della istruttoria dibattimentale poiché è noto che in sede di riforma della sentenza assolutoria di primo grado la Corte di appello deve procedere alla rinnovazione istruttoria anche quando si tratti del solo appello della parte civile.

La Corte di Venezia si è invece limitata a rinnovare l'esame della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ad ammettere a controprova, su richiesta della difesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo a procedere, su richiesta dell'imputata, al suo esame, mentre non ha disposto la rinnovazione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA],pur riconoscendogli carattere di decisività. 2.2 Violazione degli articoli 495 comma 2 e 603 comma 3 bis cod.proc.pen. in ordine all'assunzione della controprova poiché la Corte ha ammesso la controprova solo all'esito del nuovo esame della parte civile, ritirandosi in camera di consiglio f benché la richiesta di controprova fosse stata avanzata tempestivamente, prima di risentire la persona offesa.

Inoltre il risultato della controprova è stato compromesso dalla sua tardiva valutazione e ammissione 1e soprattutto dalla arbitraria restrizione a quanto riferito dalla parte civile sicché risulta vulnerato il diritto di difesa e il diritto del contraddittorio 2.3 Violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. e mancanza di motivazione rafforzata nella riforma della sentenza di assoluzione, in quanto è noto che la Corte di appello nel ribaltare in senso condannatorio una sentenza di assoluzione ha l'obbligo di dare conto del superamento del limite del ragionevole dubbio e la sua motivazione deve avere una forza persuasiva superiore di quella riformata e risultare clotata di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici.

Nella sentenza della Corte manca l'adempimento del doppio obbligo di delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e di confutare i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificarne la riforma.

Inoltre non si rinviene l'esame di tutto il materiale istruttorio acquisito e rilevante ai fini della decisione in quanto la Corte non considera le prove utilizzate dal Tribunale per assolvere l'imputata e in particolare le dichiarazioni dei testi Inglima, Piccoli, Febi, Andrioli e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte veneziana, inoltre, tace sul rapporto sostanzialmente familiare dell'anziana persona offesa con l'imputata, su cui poggiava la ritenuta assenza di dolo di quest'ultima. 2.4 Vizio di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva in sede di controprova poiché lo scrivente aveva chiesto di sentire il teste [OSCURATO:PERSONA] e aveva depositato una lista di domande da sottoporre al testimone, in modo da palesarne la importanza, ma le stesse non sono state ammesse, mentre avrebbero fornito il fondamento sulla buona fede dell'imputata. 2.5 Violazione dell'art. 640 cod.pen. in ordine alla individuazione della persona offesa e alla condizione di procedibilità e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del risarcimento e della provvisionale.

La Corte ha ritenuto che il reato di truffa commesso presso [OSCURATO:PERSONA] fosse perseguibile d'ufficio per la natura di ente pubblico della persona offesa, ma le [OSCURATO:PERSONA] non hanno subito alcun pregiudizio economico e il collegio avrebbe dovuto spiegare quale era stato il danno patito.

Se il risarcimento del danno spetta alla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], nessun danno sarebbe stato arrecato alla persona offesa con conseguente mancata integrazione degli estremi della truffa.

In conclusione la Corte ha reputato che sia stato integrato il reato di truffa, sebbene non sia stato arrecato un danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha pronunciato condanna civile sebbene difettasse ab origine la condizione di procedibilità cioè la querela sporta dalla parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.111 primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in relazione al teste [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente inFondato.

Un elemento probatorio può essere definito prova decisiva solo quando la sua mancanza abbia inciso a tal punto da portare ad affermazioni apodittiche o c:ongetturali da parte del decidente, ovvero tali da potersi concretamente affermare che la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. (Sez. 1, Sentenza n. 7747 del 23/05/1996 Ud. (dep. 07/08/1996 ) Rv. 205528 - 01) La Corte ha correttamente provveduto a riassumere la testimonianza della parte civile, a rinnovare l'esame dell'imputata e, su richiesta a controprova della difesa, ad escutere il teste [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso non allega le ragioni per cui la riassunzione del teste Pietrarota si rendeva necessaria e dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non emerge detta necessità, ove si consideri che il predetto è il medico al quale era stato richiesto di visitare la persona offesa e di certificarne la capacità di intendere e di volere.

Va rilevato infatti che l'affermazione di responsabilità civile della Rossetti si basa su presupposti del tutto diversi, in quanto si addebita alla stessa di avere provveduto al prelievo di una somma da un libretto di deposito postale e di avere utilizzato il bancomat del Cramer, subito dopo la morte di quest'ultimo; la sentenza afferma che la Rossetti non poteva ritenere in buona fede di essere stata autorizzata a fare ciò, in quanto sapeva bene che la procura a lei conferita dal Cramer aveva perso ogni effetto in ragione della sua morte, tanto da avere taciuto volutamente in occasione del prelievo, il decesso della persona offesa.

Emerge quindi ictu ocu/i la superfluità della testimonianza sulle capacità psicofisiche della persona offesa in vita, poiché le condotte contestate sono state realizzate dopo la sua morte. 1.2La seconda censura con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assunzione del teste Ugolini , richiesto dalla difesa a controprova , è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente ammesso il teste Ugolini limitatamente ai nuovi fatti assunti nel corso della rinnovazione, nel rispetto dell'art. 495 comma 2 cod.proc.pen.; la difesa, peraltro, neppure espone le ragioni per cui la valutazione del collegio adottata successivamente al nuovo esame della parte civile e la scelta di escutere il teste a controprova limitatamente ai fatti esposti dalla parte civile costituita in sede di rinnovazione avrebbe cagionato pregiudizio alle ragioni della difesa, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 1.3La quarta censura relativa al medesimo teste non è consentita poiché è stato precisato che l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità). (Sez. 3, Sentenza n. 24256 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247288 - 01) 1.3 La terza censura con cui si lamenta il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte della sentenza impugnata va respinta poiché la Corte, sia pure sinteticamente, ha esposto le ragioni su cui era fondato il giudizio assolutorio pronunziato in primo grado e le ha censurate, valorizzando i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, che escludono la buona fede della Rossetti, anche in ragione delle sue competenze giuridiche che le consentivano di comprendere che la delega rilasciata in suo favore dalla persona offesa aveva perso efficacia per effetto del decesso del delegante, come si palesa dal fatto che non abbia comunicato alle Poste l'avvenuto decesso del titolare del libretto di deposito.

La censura è, inoltre, generica nella parte in cui lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni di alcuni testi e documenti, senza tuttavia esporre le ricadute che tale omissione avrebbe cagionato sull'affermazione di responsabilità civile formulata dalla Corte. 1.4 La quinta censura in ordine all'assenza della condizione di procedibilità del reato di truffa è manifestamente infondata poiché, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla natura privatistica o pubblica dell'ente [OSCURATO:PERSONA], vittima della condotta decettiva della Rossetti, in atti è presente la querela ritualmente proposta il 13 agosto 2015 da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della persona offesa e danneggiato, e tanto basta a garantire la procedibilità del reato.

Quanto alle doglianze in ordine al riconoscimento del risarcimento in favore della parte civile costituita, le stesse appaiono manifestamente infondate poiché è evidente che la stessa ha subito un danno patrimoniale cagionato dall'indebita sottrazione di somme dal libretto di deposito postale intestato al de cuius e tramite l'utilizzo del bancomat.

Le questioni relative all'entità della provvisionale sono inammissibili poiché si tratta di statuizione provvisoria che è destinata ad essere rivalutata in sede di giudizio civile.

E' stato infatti precisato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773 - 02) Inoltre, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 904 del 05/12/2023 Ud. (dep. 10/01/2024 ) Rv. 285723 - 01) 2.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene congruo liquidare in euro 5000 in ragione dell'utilità del contributo offerto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1970 avverso la sentenza resa il 22 giugno 2023 dalla CORTE di APPELLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Rossetti che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile costituita, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Verona il 22 settembre 2021 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato a lei ascritto per insussistenza del fatto e dai reati di indebito utilizzo di carta di credito, tentata truffa e truffa perché il fatto non costituisce reato, ha affermato la responsabilità civile della Rossetti condannandola al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], erede della persona offesa, cagionato dalle condotte di utilizzo della carta bancomat e di prelievo da un libretto di risparmio postale di [OSCURATO:PERSONA] della somma di oltre 33.000 C , fatti contestati ai capi 2 e 4 della rubrica, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 35.000 C. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione di legge in ordine alla mancata completa rinnovazione della istruttoria dibattimentale poiché è noto che in sede di riforma della sentenza assolutoria di primo grado la Corte di appello deve procedere alla rinnovazione istruttoria anche quando si tratti del solo appello della parte civile. La Corte di Venezia si è invece limitata a rinnovare l'esame della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ad ammettere a controprova, su richiesta della difesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo a procedere, su richiesta dell'imputata, al suo esame, mentre non ha disposto la rinnovazione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA],pur riconoscendogli carattere di decisività. 2.2 Violazione degli articoli 495 comma 2 e 603 comma 3 bis cod.proc.pen. in ordine all'assunzione della controprova poiché la Corte ha ammesso la controprova solo all'esito del nuovo esame della parte civile, ritirandosi in camera di consiglio f benché la richiesta di controprova fosse stata avanzata tempestivamente, prima di risentire la persona offesa. Inoltre il risultato della controprova è stato compromesso dalla sua tardiva valutazione e ammissione 1e soprattutto dalla arbitraria restrizione a quanto riferito dalla parte civile sicché risulta vulnerato il diritto di difesa e il diritto del contraddittorio 2.3 Violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. e mancanza di motivazione rafforzata nella riforma della sentenza di assoluzione, in quanto è noto che la Corte di appello nel ribaltare in senso condannatorio una sentenza di assoluzione ha l'obbligo di dare conto del superamento del limite del ragionevole dubbio e la sua motivazione deve avere una forza persuasiva superiore di quella riformata e risultare clotata di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici. Nella sentenza della Corte manca l'adempimento del doppio obbligo di delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e di confutare i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificarne la riforma. Inoltre non si rinviene l'esame di tutto il materiale istruttorio acquisito e rilevante ai fini della decisione in quanto la Corte non considera le prove utilizzate dal Tribunale per assolvere l'imputata e in particolare le dichiarazioni dei testi Inglima, Piccoli, Febi, Andrioli e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte veneziana, inoltre, tace sul rapporto sostanzialmente familiare dell'anziana persona offesa con l'imputata, su cui poggiava la ritenuta assenza di dolo di quest'ultima. 2.4 Vizio di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva in sede di controprova poiché lo scrivente aveva chiesto di sentire il teste [OSCURATO:PERSONA] e aveva depositato una lista di domande da sottoporre al testimone, in modo da palesarne la importanza, ma le stesse non sono state ammesse, mentre avrebbero fornito il fondamento sulla buona fede dell'imputata. 2.5 Violazione dell'art. 640 cod.pen. in ordine alla individuazione della persona offesa e alla condizione di procedibilità e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del risarcimento e della provvisionale. La Corte ha ritenuto che il reato di truffa commesso presso [OSCURATO:PERSONA] fosse perseguibile d'ufficio per la natura di ente pubblico della persona offesa, ma le [OSCURATO:PERSONA] non hanno subito alcun pregiudizio economico e il collegio avrebbe dovuto spiegare quale era stato il danno patito. Se il risarcimento del danno spetta alla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], nessun danno sarebbe stato arrecato alla persona offesa con conseguente mancata integrazione degli estremi della truffa. In conclusione la Corte ha reputato che sia stato integrato il reato di truffa, sebbene non sia stato arrecato un danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha pronunciato condanna civile sebbene difettasse ab origine la condizione di procedibilità cioè la querela sporta dalla parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.111 primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in relazione al teste [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente inFondato. Un elemento probatorio può essere definito prova decisiva solo quando la sua mancanza abbia inciso a tal punto da portare ad affermazioni apodittiche o c:ongetturali da parte del decidente, ovvero tali da potersi concretamente affermare che la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. (Sez. 1, Sentenza n. 7747 del 23/05/1996 Ud. (dep. 07/08/1996 ) Rv. 205528 - 01) La Corte ha correttamente provveduto a riassumere la testimonianza della parte civile, a rinnovare l'esame dell'imputata e, su richiesta a controprova della difesa, ad escutere il teste [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non allega le ragioni per cui la riassunzione del teste Pietrarota si rendeva necessaria e dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non emerge detta necessità, ove si consideri che il predetto è il medico al quale era stato richiesto di visitare la persona offesa e di certificarne la capacità di intendere e di volere. Va rilevato infatti che l'affermazione di responsabilità civile della Rossetti si basa su presupposti del tutto diversi, in quanto si addebita alla stessa di avere provveduto al prelievo di una somma da un libretto di deposito postale e di avere utilizzato il bancomat del Cramer, subito dopo la morte di quest'ultimo; la sentenza afferma che la Rossetti non poteva ritenere in buona fede di essere stata autorizzata a fare ciò, in quanto sapeva bene che la procura a lei conferita dal Cramer aveva perso ogni effetto in ragione della sua morte, tanto da avere taciuto volutamente in occasione del prelievo, il decesso della persona offesa. Emerge quindi ictu ocu/i la superfluità della testimonianza sulle capacità psicofisiche della persona offesa in vita, poiché le condotte contestate sono state realizzate dopo la sua morte. 1.2La seconda censura con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assunzione del teste Ugolini , richiesto dalla difesa a controprova , è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente ammesso il teste Ugolini limitatamente ai nuovi fatti assunti nel corso della rinnovazione, nel rispetto dell'art. 495 comma 2 cod.proc.pen.; la difesa, peraltro, neppure espone le ragioni per cui la valutazione del collegio adottata successivamente al nuovo esame della parte civile e la scelta di escutere il teste a controprova limitatamente ai fatti esposti dalla parte civile costituita in sede di rinnovazione avrebbe cagionato pregiudizio alle ragioni della difesa, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 1.3La quarta censura relativa al medesimo teste non è consentita poiché è stato precisato che l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità). (Sez. 3, Sentenza n. 24256 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247288 - 01) 1.3 La terza censura con cui si lamenta il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte della sentenza impugnata va respinta poiché la Corte, sia pure sinteticamente, ha esposto le ragioni su cui era fondato il giudizio assolutorio pronunziato in primo grado e le ha censurate, valorizzando i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, che escludono la buona fede della Rossetti, anche in ragione delle sue competenze giuridiche che le consentivano di comprendere che la delega rilasciata in suo favore dalla persona offesa aveva perso efficacia per effetto del decesso del delegante, come si palesa dal fatto che non abbia comunicato alle Poste l'avvenuto decesso del titolare del libretto di deposito. La censura è, inoltre, generica nella parte in cui lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni di alcuni testi e documenti, senza tuttavia esporre le ricadute che tale omissione avrebbe cagionato sull'affermazione di responsabilità civile formulata dalla Corte. 1.4 La quinta censura in ordine all'assenza della condizione di procedibilità del reato di truffa è manifestamente infondata poiché, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla natura privatistica o pubblica dell'ente [OSCURATO:PERSONA], vittima della condotta decettiva della Rossetti, in atti è presente la querela ritualmente proposta il 13 agosto 2015 da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della persona offesa e danneggiato, e tanto basta a garantire la procedibilità del reato. Quanto alle doglianze in ordine al riconoscimento del risarcimento in favore della parte civile costituita, le stesse appaiono manifestamente infondate poiché è evidente che la stessa ha subito un danno patrimoniale cagionato dall'indebita sottrazione di somme dal libretto di deposito postale intestato al de cuius e tramite l'utilizzo del bancomat. Le questioni relative all'entità della provvisionale sono inammissibili poiché si tratta di statuizione provvisoria che è destinata ad essere rivalutata in sede di giudizio civile. E' stato infatti precisato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773 - 02) Inoltre, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 904 del 05/12/2023 Ud. (dep. 10/01/2024 ) Rv. 285723 - 01) 2.Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene congruo liquidare in euro 5000 in ragione dell'utilità del contributo offerto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pres