CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pistoia avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alex REINARD, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in data 12 gennaio 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 8 giugno 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia che lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina aggravata. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 628 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 2.1. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto la versione della persona offesa più credibile di quella prospettata dall'imputato, senza sottoporla ad alcun vaglio critico e senza spiegare per quale motivo il ricorrente, dopo esser già risalito a bordo della sua vettura per allontanarsi, avrebbe dovuto scendere per spintonare il MORONI, così esponendosi al rischio di esser bloccato da quest'ultimo. La difesa ha, quindi, eccepito che i giudici di appello hanno fatto menzione di una circostanza fattuale (il MORONI avrebbe trattenuto con forza lo sportello dell'autovettura del REINARD per impedirne la fuga) non indicata nella sentenza di primo grado con conseguente contraddittorietà con la motivazione addotta dal primo giudice. A giudizio del ricorrente la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe violato la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio». 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 628 cod. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La difesa eccepisce, in proposito, che la condotta violenta descritta nel capo di imputazione non sarebbe idonea a coartare la libertà psico-fisica della persona offesa al punto da impedirgli di inseguire e bloccare il REINARDI0 con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato di rapina. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto. La motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della predetta attenuante sarebbe carente in quanto priva dell'indicazione delle ragioni da cui desumere l'effettiva consistenza del danno morale e materiale subito dalla persona offesa. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 56 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riduzione per il tentativo nella sua massima estensione. La motivazione sarebbe inadeguata in quanto i giudici di appello hanno fatto generico riferimento alla gravità del fatto senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (particolare tenuità della condotta violenta posta in essere dal REINARD, dichiarazioni confessorie rese dall'imputato). 6. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 63, 64 e 99 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente aumentato la pena nella misura di 2/3 a seguito del riconoscimento della contestata recidiva, così violando gli artt. 63 e 64 cod. pen. nella parte in cui prevedono che, in caso di sussistenza di 'più aggravanti ad effetto speciale, l'ulteriore aumento di pena non può esser superiore ad 1/3 della pena prevista per il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento sanzionatorio per la ritenuta recidiva. 2. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché aspecifico in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera ripetizione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. 2.1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2.2. Va, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrente siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601). 2.3. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dal MORONI risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua, e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante, il quale non si è nemmeno costituito parte civile (vedi pagine 2 e 3 della sentenza di primo grado e pagina 5 della sentenza impugnata). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se, come nel caso di specie, venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. La motivazione oggetto di ricorso contiene, in conclusione, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento. 3. Il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di tentato furto è manifestamente infondato. I giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui ha descritto la condotta violenta che ha permesso all'imputato di vincere la resistenza opposta dal MORONA e di darsi alla fuga, con conseguente corretta qualificazione del fatto come integrativo degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza di secondo grado). La Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 cod. pen., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica ed a vincere l'azione tendente ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità: la violenza può consistere, quindi, in una semplice spinta, in uno strattone, nel divincolarsi o in una vis corporis corpori data, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali (cfr. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307- 01; da ultimo Sez. 2, n. 11014 del 22/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, Sez. 7, Ordinanza n. 48076 del 11/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata). Dall'applicazione di tali principi di diritto discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la riconducibilità delle condotte rubricate (violento spintone che ha costretto la persona offesa ad indietreggiare) al reato di rapina impropria con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico in quanto il ricorrente non si è confrontato con le condivisibili argomentazioni addotte dalla Corte di merito in ordine alla determinazione del quantum della riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen. I giudici di appello, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto congrua una riduzione di pena inferiore al massimo previsto dalla norma in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale il decidente assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale con la sintetica enunciazione della valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, infatti, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (vedi Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; da ultimo Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non nnassimata, Sez. 3, n. 2626 del 02/12/2022, dep. 2023, Mignone, non massimata). La misura della diminuzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen. costituisce, invero, oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia, come nel caso di specie, immune da vizi logici di ragionamento. 5. Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto. La sentenza di appello è priva di adeguata valutazione in ordine alla specifica doglianza con la quale il ricorrente aveva invocato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.; il mero generico richiamo alla gravità del fatto esposto a pagina 7 della sentenza impugnata non consente di stabilire l'iter logico attraverso cui i giudici di appello sono addivenuti alla decisione di escludere l'attenuante con conseguente sussistenza dell'eccepito vizio di carenza di motivazione. 6. Anche il quinto motivo di ricorso è fondato. I giudici di merito hanno determinato nella misura di 2/3 l'aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquìnquennale in violazione del disposto degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. Entrambe le sentenze non hanno tenuto conto del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui in caso di concorso tra la recidiva ed altra aggravante ad effetto speciale, si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena ma è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen.: "fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso" (Sez. 6, n. 13843 del 16/01/2018, Mhalhal, Rv. 272637- 01; Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263981-01; da ultimo Sez. 3, n. 36767 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'accoglimento del terzo e del quinto motivo dì ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda ad un nuovo giudizio in ordine alla concedibilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. ed alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso in relazione al primo e secondo motivo, deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'aumento sanzionatorio per la ri