CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 gennaio 2020
Cassazione n. 34889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20331-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (già DOBANK SpA) subentrata a Italfondiario SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] SpA, premesso di essere creditrice della B&B Invest s.r.I., in virtù di decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima per il pagamento di C 733.765,72, notificato anche ai fideiussori di tale società fino all'importo di C 750.000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e divenuto definitivamente esecutivo in difetto di opposizione nei termini, nonché in virtù dell'ulteriore somma di C 1.598,287,30, derivante da diversi mutui fondiari ipotecari, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di costituzione di fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili posto in essere dai convenuti. 2.11 Tribunale di Pesaro accolse la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. 3. La Corte d'Appello di Ancona, adita dai coniugi Bartolucci e Rastelletti, con sentenza del 30/1/2020, pronunciando nei confronti di Italfondiario S.p.A., cessionaria del credito a seguito di diverse cessioni, e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl (le cessioni che si sono susseguite sono state da [OSCURATO:PERSONA] SpA a [OSCURATO:PERSONA] SpA, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per quest'ultima Italfondiario SpA), ritenuta inammissibile la produzione di nuova documentazione avvenuta in appello, ha rigettato il gravame, ribadendo la sussistenza del credito, dell'eventus damni, e della scientia damni. 4,Avverso la sentenza, che ha condannato gli appellanti alle spese del grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito doValue SpA, in qualità di rappresentante di Purple SPV srl, con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Cori il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 184 e 345 cpc in tema di produzione in giudizio di documenti formatisi successivamente all'appello -i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto inammissibile la produzione di nuova documentazione, di formazione successiva all'instaurarsi del giudizio di appello. 1.1 Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi. La Corte d'Appello non ha, infatti, dichiarato inammissibile la nuova produzione documentale dei ricorrenti perché tardiva ma perché acquisita in giudizio in violazione delle norme sul contraddittorio, essendo stata la documentazione prodotta senza che venisse formulata alcuna istanza di ammissione, né all'atto del deposito né in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte di merito ha ritenuto che, non avendo gli appellanti dedotto alcunché in ordine alla produzione tardiva, la stessa non poteva essere surrettiziamente acquisita al giudizio, presupponendo la rimessione in termini l'espressa istanza della parte interessata. Questa ratio decidendi non è affatto contrastata dai ricorrenti i quali si limitano a contestare, invece, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e dunque la scelta della Corte d'Appello di non ammettere i documenti perché tardivamente acquisiti al giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione ed errata applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2740 c.c. con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento dell'atto di disposizione - i ricorrenti lamentano che i giudici del merito non abbiano valutato la lesione della garanzia patrimoniale al momento del perfezionamento dell'atto di disposizione e sostengono che alla data dell'atto di disposizione non vi sarebbe prova alcuna del pregiudizio arrecato alle ragioni della parte attrice. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2901-2932 2697 c.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza non abbia considerato che, al momento dell'atto dispositivo, il Bartolucci era socio di minoranza della società debitrice e non rivestiva la qualifica di amministratore. 2•3 i motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare l'apprezzamento di merito svolto dalla corte territoriale circa la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, quest'ultima desunta dai rapporti qualificati esistenti tra il Bartolucci e la società, con motivazione pienamente logica e neppure del tutto attinta dai motivi di ricorso. Inoltre neppure è stata censurata specificamente l'articolata ratio decidendi in tema di eventus damni riportata a p. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata. Va peraltro rilevato che il richiamo all'art. 2932 c.c. nella rubrica del terzo motivo di ricorso risulta privo di ogni attinenza rispetto alle questioni dedotte. 4. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 81 e 100 c.p.c. dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. difetto di legittimazione di Italfondiario SpA. Italfondiario subentrata in giudizio in quanto società incorporante deve ritenersi priva di legittimazione attiva - i ricorrenti contestano che la sentenza sia stata pronunciata nei confronti della Italfondiario SpA che sarebbe stata priva di legittimazione. 4.1 1.1 motivo è inammissibile per radicale difetto di autosufficienza in quanto i ricorrenti non riportano in quali atti del giudizio di merito abbiano posto la questione così da non consentire a questa Corte di poter apprezzare se la stessa facesse o meno già parte del giudizio. In ogni caso il motivo è infondato perché la Italfondiario SpA si era costituita in giudizio non in proprio ma quale mandataria di Purple spv srl ed era quindi pienamente dotata di legittimazione attiva. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetarie al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli