CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 05573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12393-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ape legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6155/20:I.7 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/10/2017;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro la comunicazione di presa in carico ed il prodromico avviso di accertamento, asseritamente mai notificato. Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Con istanza in data 26.4.2019 il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ex art. 6, c:omma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando la documentazione attestante il perfezionamento della definizione della controversia. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Il contribuente ha documentato di aver presentato, in data 11.4.2019, domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al pagamento della prima rata. L'art. 6 cit. prevede che: la definizione si perfeziona tori la presentazione della relativa domanda (comma 6); se., entro il Ric. 2018 n. 12393 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- 10.6.2019 il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020; in mancanza di istanza di trattazione presentata entro tale ultima data, il processo è dichiarato estinto. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022. Il Presidente