CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la precedente sentenza emessa il 5 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 2 di reclusione rideterminando la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione e dichiarando non doversi procedere io ordine ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato di c:ui al capo c); che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità relativa al residuo capo c) dell'imputazione; più in particolare il ricorrente osservava che essendo il reato di cui al capo c) sottoposto a termine prescrizionale pari ad anni 7, mesi 6 e giorni 64 e la condotta contestata si sia perfezionata il giorno 30 settembre 2014, lo stesso risulterebbe prescritto il 3 maggio 2022 e quindi anteriormente all'emissione della sentenza qui impugnata. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il motivo in esso contenuto si basa sull'errato assunto che il reato contestato al capo c) dell'imputazione sia soggetto a termine prescrizionale pari ad anni 7, mesi 6 e giorni 64; al contrario, come rilevato efficacemente dai Giudici del merito, il termine di prescrizione del reato in questione è pari ad anni 10 e pertanto, incontestato il dies a quo nel giorno 30 settembre 2014, lo stesso non è ancora spirato; che non vi è luogo al ristoro delle spese di Parte civile non essendo questa legittimata, dato l'oggetto del presente giudizio, a partecipare ad esso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato nammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 20ut9A- zpoSiTA\TA Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]