CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 21672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 14/7/2021, irrevocabile il 25/1/2023 per i reati di cui agli artt. 81 e 644 cod. pen., commessi a Nola dal 12/3/2009 al 2011, e quelli della sentenza Corte di Appello di Napoli del 16/9/2011, irrevocabile il 9/5/2013, per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui all'art.697 cod. pen., commesso in San gennaro Vesuviano il 9/7/2010 e 612 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2010; Rilevato che con il ricorso, come anche evidenziato con la memoria pervenuta il 3 aprile 2024, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che dalle due sentenze emergerebbe che i reati sarebbero stati commessi nell'ambito di un'attività condotta con tenore professionale nella quale era previsto anche l'uso delle armi e la circostanza che le vicende sarebbero analoghe e che in una delle quali risulta coinvolto [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che nella commissione dei fatti di usura non vi è alcun episodio estorsivo e che, pertanto, i reati materia di armi e le minacce sono scollegati anche dall'episodio poi qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e come ciò escluda che siano pertanto il frutto di un'ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a