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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03742/2022

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile e l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia emessa il 16 dicembre 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di truffa avente ad oggetto l'acquisto di due autovetture di lusso da parte della società parte civile [OSCURATO:PERSONA] LLC che non si era realizzato - con il trasferimento delle autovetture a seguito dell'avvenuto pagamento del prezzo - per gli artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori, odierni ricorrenti, della società presunta venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sua responsabilità in relazione a condotte di reato a lui non ascrivibili, in quanto commesse e perfezionatesi prima che egli, in data 29 maggio 2015, assumesse la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di tal che quanto contestatogli sarebbe un post factunn non punibile e si sarebbe configurata una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, con consequenziale nullità ex art. 522 cod. proc. pen..

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La ricorrente censura la sentenza impugnata che l'avrebbe condannata soltanto sulla base del fatto che ella fosse stata, peraltro per breve periodo, amministratrice della società venditrice delle automobili all'epoca della transazione, pur in mancanza di condotte illecite compiute personalmente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena genericamente richiamandosi ai precedenti penali senza valutarne la portata effettiva in ragione della richiesta formulata.

3. Ha proposto ricorso anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA] LLC - qualificandolo come "ricorso incidentale avverso provvedimento abnorme" - dolendosi del fatto che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla entità della provvisionale assegnata alla medesima parte civile (indicata in euro 130.000 nel dispositivo letto in udienza ed in euro 3000 nel dispositivo contenuto nella sentenza successivamente depositata dal Tribunale di Pavia).

La ricorrente contesta l'abnormità della decisione della Corte anche in relazione alle giustificazioni addotte a sostegno del rigetto, laddove è stato precisato che • una provvisionale di 130.000 euro sarebbe stata superiore al danno, procurato alla parte civile, indicato in euro 111.427,00 nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte ha ritenuto - al di là del fatto che egli avesse assunto la carica di amministratore della società venditrice in epoca successiva al pagamento del prezzo delle autovetture - il suo concorso nella truffa con il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva condotto le trattative con la parte civile in epoca precedente al pagamento del prezzo delle automobili da parte di quest'ultima.

Tanto è stato logicamente dedotto, come risulta a fg. 4 della sentenza impugnata, per il fatto, non contestato e neanche richiamato in ricorso, che il ricorrente, subito dopo l'assunzione della carica di amministratore, dimostrando piena consapevolezza della vicenda illecita, avesse falsamente rappresentato alla acquirente, attraverso comunicazioni scritte, la disponibilità dei mezzi della società venditrice, prendendo tempo per la loro consegna mai avvenuta.

Il concorso nel reato siccome contestato esclude che si sia verificata alcuna violazione processuale ex art. 522 cod. proc. pen., peraltro neanche eccepita nell'atto di appello e per questo sanata trattandosi di una nullità a regime intermedio (da ultimo Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei seguenti termini.

2.1. E' infondato il primo motivo.

La Corte di appello, con argomenti di merito non rivedibili in questa sede ed attinenti alla specifica transazione oggetto di truffa in quanto di notevole interesse economico perché relativa a due autovetture di ingente valore, ha ritenuto che ella avesse avallato i comportamenti dei correi non rilevando alcunché di anomalo nonostante rivestisse la carica di amministratrice della società, non risultando, peraltro, come pure sottolineato dalla Corte di appello, che tale carica fosse fittizia.

Le argomentazioni non presentano vizi di illogicità e scolpiscono il concorso della ricorrente nella perpetrazione del reato, non avendo ella esercitato, con coscienza e volontà dedotta dai rilievi di merito prima evidenziati, quei poteri di controllo che avrebbero impedito l'evento illecito, così contribuendo a cagionarlo secondo quanto previsto dall'art. 40 cod.pen..

2. Il secondo motivo è fondato.

La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta effettuata in poche battute ed in modo cumulativo per i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanze che lasciano ritenere una non adeguata valutazione di merito della effettiva valenza, per il fine di interesse, dell'unico precedente penale della ricorrente per un reato contravvenzionale punito con la sola pena dell'ammenda di euro 100,00, non ostativa alla concessione del beneficio che la ricorrente aveva invocato con l'atto di appello.

Sul punto, occorrerà una nuova valutazione da parte del giudice di merito.

3. E' fondato il ricorso della parte civile.

La Corte erra nel ritenere che vi fosse, a proposito della quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, solo una discrasia tra la parte motiva della sentenza del Tribunale ed il dispositivo, poiché la più rilevante e decisiva divergenza risulta essere tra il dispositivo letto in udienza dal Tribunale - conforme alla parte motiva della sentenza poi depositata nella indicazione di una provvisionale in favore della parte civile pari ad euro 130.000 e non 3000 (somma, invece, relativa alle sole spese processuali) - ed il dispositivo della sentenza poi oggetto di deposito, dove è evidente che il Tribunale, divergendo dal primo dispositivo che fa fede e prevale, era incorso in un errore materiale, che in questa sede può essere emendato con l'annullamento senza rinvio della sentenza e con l'adozione dei provvedimenti consequenziali ex art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori approfondimenti di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione nel dispositivo dell'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in euro

130.000. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile e l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia emessa il 16 dicembre 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di truffa avente ad oggetto l'acquisto di due autovetture di lusso da parte della società parte civile [OSCURATO:PERSONA] LLC che non si era realizzato - con il trasferimento delle autovetture a seguito dell'avvenuto pagamento del prezzo - per gli artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori, odierni ricorrenti, della società presunta venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sua responsabilità in relazione a condotte di reato a lui non ascrivibili, in quanto commesse e perfezionatesi prima che egli, in data 29 maggio 2015, assumesse la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di tal che quanto contestatogli sarebbe un post factunn non punibile e si sarebbe configurata una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, con consequenziale nullità ex art. 522 cod. proc. pen.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La ricorrente censura la sentenza impugnata che l'avrebbe condannata soltanto sulla base del fatto che ella fosse stata, peraltro per breve periodo, amministratrice della società venditrice delle automobili all'epoca della transazione, pur in mancanza di condotte illecite compiute personalmente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena genericamente richiamandosi ai precedenti penali senza valutarne la portata effettiva in ragione della richiesta formulata. 3. Ha proposto ricorso anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA] LLC - qualificandolo come "ricorso incidentale avverso provvedimento abnorme" - dolendosi del fatto che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla entità della provvisionale assegnata alla medesima parte civile (indicata in euro 130.000 nel dispositivo letto in udienza ed in euro 3000 nel dispositivo contenuto nella sentenza successivamente depositata dal Tribunale di Pavia). La ricorrente contesta l'abnormità della decisione della Corte anche in relazione alle giustificazioni addotte a sostegno del rigetto, laddove è stato precisato che • una provvisionale di 130.000 euro sarebbe stata superiore al danno, procurato alla parte civile, indicato in euro 111.427,00 nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte ha ritenuto - al di là del fatto che egli avesse assunto la carica di amministratore della società venditrice in epoca successiva al pagamento del prezzo delle autovetture - il suo concorso nella truffa con il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva condotto le trattative con la parte civile in epoca precedente al pagamento del prezzo delle automobili da parte di quest'ultima. Tanto è stato logicamente dedotto, come risulta a fg. 4 della sentenza impugnata, per il fatto, non contestato e neanche richiamato in ricorso, che il ricorrente, subito dopo l'assunzione della carica di amministratore, dimostrando piena consapevolezza della vicenda illecita, avesse falsamente rappresentato alla acquirente, attraverso comunicazioni scritte, la disponibilità dei mezzi della società venditrice, prendendo tempo per la loro consegna mai avvenuta. Il concorso nel reato siccome contestato esclude che si sia verificata alcuna violazione processuale ex art. 522 cod. proc. pen., peraltro neanche eccepita nell'atto di appello e per questo sanata trattandosi di una nullità a regime intermedio (da ultimo Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei seguenti termini. 2.1. E' infondato il primo motivo. La Corte di appello, con argomenti di merito non rivedibili in questa sede ed attinenti alla specifica transazione oggetto di truffa in quanto di notevole interesse economico perché relativa a due autovetture di ingente valore, ha ritenuto che ella avesse avallato i comportamenti dei correi non rilevando alcunché di anomalo nonostante rivestisse la carica di amministratrice della società, non risultando, peraltro, come pure sottolineato dalla Corte di appello, che tale carica fosse fittizia. Le argomentazioni non presentano vizi di illogicità e scolpiscono il concorso della ricorrente nella perpetrazione del reato, non avendo ella esercitato, con coscienza e volontà dedotta dai rilievi di merito prima evidenziati, quei poteri di controllo che avrebbero impedito l'evento illecito, così contribuendo a cagionarlo secondo quanto previsto dall'art. 40 cod.pen.. 2. Il secondo motivo è fondato. La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta effettuata in poche battute ed in modo cumulativo per i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanze che lasciano ritenere una non adeguata valutazione di merito della effettiva valenza, per il fine di interesse, dell'unico precedente penale della ricorrente per un reato contravvenzionale punito con la sola pena dell'ammenda di euro 100,00, non ostativa alla concessione del beneficio che la ricorrente aveva invocato con l'atto di appello. Sul punto, occorrerà una nuova valutazione da parte del giudice di merito. 3. E' fondato il ricorso della parte civile. La Corte erra nel ritenere che vi fosse, a proposito della quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, solo una discrasia tra la parte motiva della sentenza del Tribunale ed il dispositivo, poiché la più rilevante e decisiva divergenza risulta essere tra il dispositivo letto in udienza dal Tribunale - conforme alla parte motiva della sentenza poi depositata nella indicazione di una provvisionale in favore della parte civile pari ad euro 130.000 e non 3000 (somma, invece, relativa alle sole spese processuali) - ed il dispositivo della sentenza poi oggetto di deposito, dove è evidente che il Tribunale, divergendo dal primo dispositivo che fa fede e prevale, era incorso in un errore materiale, che in questa sede può essere emendato con l'annullamento senza rinvio della sentenza e con l'adozione dei provvedimenti consequenziali ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. non essendo necessari ulteriori approfondimenti di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione nel dispositivo dell'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in euro 130.000. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.1
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