CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];;etto il ricorso prodr--, ,-e ri [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: eseiminati gli :31::1 ,siipijijndto;lette io richiestd (il;:coisore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma dcll. sentenza impugnata, la condanna deil'imputato ai risarcimento dei danni e la liquidazione d rcn provvisionale: rilevato che il ore O, e drocedin-Tinte e stato rinviato all'odierna udienza per la no' O ' : dell'avviso all'Avv. cuppal che e stato regolarmente effettuato; ritenuto che il ricorso e inammissibile perché attraverso un unico motivo, costituito numerose censure di merito, si lirnita a riprodurre i medesimi profiii di censura in ordine alle contigurabilità del reato di ìiesist-enza e alla sussistenza della causa di giustificazione di cui 393-bis cod. pen. e nec riulitsa di nen punibilità di cui all'art. 131-bis cod. per-adeguatame.nte vagliati e diseittesi ¦:Cq I argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte tetritoriale (si vedano i 4. C "1- . ) ; ritenuto che all'inuiniiiiseitHlira dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente ai pagarheire delle spese processua:i e della sorrirne di curo tremila da versare in favore della Casse beammende, non potendosi io o; che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coioe niel;a (Corte cost. n. 186 del 2000): ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nella memoria depositata di alcun tibie contributo alla decisione (dr, Sez, o. del 15/09/2021, Re. U,o; .7 , n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974)„ ne guanto alla liquidazione di uno prevvisionale, trattasi di istanza che è estranea al perimetro ce: giudizio di legittimità. P.Q.M. Dicniara inantimissiblle H Ce) cUocia 2 ricorrente P.Q.M