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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05451/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utP [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione; Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utP [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione; Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 gennaio
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