CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo doke il 4..."Giv» "'"slzre tC2t G • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. All'imputato è ascritta la colpa generica, nonché l'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (artt. 140,141,187 cod. strada) perché, alla guida del motociclo Yamaha (tg. EA20214), con a bordo il passeggero [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la via [OSCURATO:PERSONA] in direzione via Acai, non adeguando la condotta di guida alla obiettiva situazione ambientale, alle condizioni di tempo e di luogo e, in particolare, non limitando la velocità in prossimità di una curva di intersezione con altra strada (debitamente segnalata con cartello verticale), perdeva il controllo del motociclo, il quale, senza lasciare alcun segno di frenata, urtava dapprima il marciapiede destro della carreggiata e poi lo spartitraffico. A seguito dell'impatto, il Senneraro riportava lesioni gravissime che ne determinavano la morte. 3. Avverso la sentenza d'appello ricorrono i difensori dell'imputato, mediante l'articolazione di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge in relazione all'integrazione probatoria disposta in giudizio ai sensi dell'art 441, comma 5, cod.. proc. pen., eccezione che ricordano essere già stata proposta con l'atto di appello. I ricorrenti richiamano l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel giudizio abbreviato, non può essere disposta l'integrazione probatoria al fine di acquisire elementi di prova a carico dell'imputato. Nel caso di specie, l'ordinanza di integrazione del Gup mirava ad introdurre elementi di prova a carico dell'imputato, giacché i testimoni la cui deposizione il Gup aveva ritenuto necessaria, per avere questi incontrato l'imputato e la persona offesa prima dell'incidente e per averli visti partire entrambi in sella alla moto, avevano confermato che alla guida del mezzo era proprio l'Ammaturo. L'integrazione probatoria, peraltro, non aveva riguardato la dinamica del sinistro, e dunque il fatto storico del capo di imputazione, ma un accadimento collocato temporalmente prima dell'incidente, introducendo così un tema di prova rimasto totalmente estraneo alle indagini, atteso che l'integrazione della prova si incentrava sull'incontro a casa degli amici della vittima, sull'oggetto delle conversazioni, sulle abitudini di vita della vittima e dell'imputato, per concludersi con l'indicazione di chi si era posto alla guida del mezzo in un momento imprecisato e comunque antecedente al sinistro. 3.2. Con il secondo motivo, deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. L'individuazione dell'imputato come conducente del mezzo si è fondata, in via principale, sulla deposizione dei testi della parte civile che, secondo le sentenze di merito, avrebbero incontrato l'imputato ed il Semeraro nel tardo pomeriggio del 24/10/2015, prima dell'incidente mortale. Con i motivi di appello, la difesa aveva posto in dubbio l'attendibilità delle deposizioni dei testi della difesa di parte civile, mettendone in rilievo la contraddittorietà. Dalle loro dichiarazioni non era possibile acquisire elementi certi in ordine alla dinamica del sinistro e, in particolare, all'individuazione del soggetto che si era posto alla guida della moto quella sera. Errori e travisamenti hanno riguardato anche la ricostruzione della dinamica del sinistro, con specifico riferimento al punto di impatto. La Corte di appello ha totalmente omesso di valutare gli ulteriori elementi di natura tecnica specificamente dedotti nei motivi di appello, ove si sosteneva l'esattezza della ricostruzione del sinistro operata dal consulente della difesa. 3.3 Con il terzo motivo, eccepiscono mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte non ha tenuto conto della tesi difensiva, incentrata sulla circostanza che l'urto era avvenuto direttamente contro l'aiuola spartitraffico, situata in via [OSCURATO:PERSONA], la quale non era segnalata né debitamente illuminata, costituendo, pertanto, un'insidia per l'utente della strada. Va, in questa prospettiva, esclusa la colpa per l'imprevedibilità del fatto. 4. In data 26/09/22, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, ha fatto pervenire una memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile: in data 03/10/22, il medesimo difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia rigettato. 5. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito adeguata risposta, sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto, a fronte di una motivazione che si sottrae a censure proponibili in questo grado di giudizio. 2. Tutti e tre i motivi di ricorso investono profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. La doglianza, afferente all'integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art 441, comma 5, cod. proc., reiterata in questa sede, è manifestamente infondata. Ad essa la Corte territoriale ha risposto con una motivazione in linea con i principi stabiliti da questa Suprema Corte, a mente dei quali, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280968 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria; così anche Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407 - 01; Sez. 5, n. 10096 del 09/01/2015, Azzaro e altri, Rv. 263456 - 01). È, pertanto, del tutto corretta in diritto la sentenza impugnata laddove, nel respingere l'eccezione di illegittimità della relativa ordinanza istruttoria, ha evidenziato che «non sussiste alcun limite al potere d'ufficio del giudice di ammettere delle prove quando ciò sia necessario ai fini della decisione perché senza detta acquisizione non è possibile decidere allo stato degli atti e pertanto nessuna illegittimità sussiste per avere il giudice ritenuto indispensabile sentire i testi indicati dalla parte civile in quanto a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della decisione, senza che assuma rilievo, ai fini della valutazione della rilevanza della prova, la circostanza che detti testi siano stati indicati dalla parte civile successivamente al fatto e non siano emersi durante la fase delle indagini preliminari (...)». Nel caso di specie, l'integrazione probatoria ha riguardato elementi probatori per così dire "interni" allo stato degli atti perché volti all'accertamento di chi si fosse posto alla guida della moto. Il motivo è, pertanto, inammissibile. Parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi finalizzati ad escludere la responsabilità dell'imputato sotto il profilo della ricostruzione del fatto. I motivi investono, all'evidenza, questioni di fatto (sotto i profili della ricostruzione dell'incidente e della valutazione delle prove), precluse al vaglio di questa Corte. Deve invero ricordarsi che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996, del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 — 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha osservato che, dalla lettura integrale e completa delle dichiarazioni rese dai tre testimoni (D'Agnano e Ranieri da un lato, Albano dall'altro), non sono emerse incongruenze o contraddittorietà tra le stesse, tali da indurre ad un giudizio di inattendibilità, ritenendo che la confusione del teste Albano rispetto agli orari della serata (nella quale ebbe luogo l'incidente mortale) non ne infici la credibilità, costituendo, al contrario, dimostrazione della genuinità di tutte le dichiarazioni testimoniali, nella sostanza convergenti tra loro. Tutti e tre i testi hanno detto di aver visto che alla guida della moto si poneva l'imputato, spiegando di averlo distinto sulla base del giubbotto (essendo i caschi uguali). Si tratta di dichiarazioni, continua la Corte territoriale, confortate anche dalla logica laddove si ponga mente al fatto che la moto era dell'Ammaturo (intestata a suo padre), il quale aveva il foglio rosa mentre il Semeraro non aveva la patente e, a dire dei testi, non aveva mai condotto un motociclo, di talché appare del tutto logico e consequenziale che la moto fosse condotta dal suo proprietario che, peraltro, si era dilungato a descrivere l'ebbrezza della strada che avrebbero percorso; dette dichiarazioni hanno altresì trovato riscontro nel posizionamento dei corpi al momento dell'incidente e nella natura delle lesioni riportate dall'Ammaturo e dal Semeraro. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte di merito, ha preso in considerazione e motivatamente respinto la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico della difesa (la moto non avrebbe urtato il ciglio del marciapiede ma l'isola dello spartitraffico), basata sulla circostanza che il consulente, molti mesi dopo l'incidente, non aveva trovato sul marciapiede la traccia dell'urto. La sentenza impugnata ricorda che questa traccia è stata rilevata, segnata e documentata dalla polizia municipale, sicché la circostanza che non sia stata poi rinvenuta dal consulente trova spiegazione nel tempo trascorso ed ha concluso nel senso che l'urto è stato determinato dalla perdita di equilibrio della moto dovuto alla velocità eccessiva, non rilevando se questa fosse superiore o inferiore ai limiti prescritti, dovendosi la stessa commisurare alle specifiche caratteristiche del luogo. Ha così evidenziato che l'urto successivo con lo spartitraffico è la conseguenza del primo urto e che, comunque, non risulta che abbia avuto alcun ruolo la mancata illuminazione indicazione dello spartitraffico «poiché una prudente ed adeguata condotta di marcia avrebbe permesso di lasciare tranquillamente detta isola spartitraffico al proprio lato senza alcun problema». Come si vede, la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vanno liquidate in complessivi euro quattromiladuecento oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]