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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02889/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di tentativo di furto in abitazione aggravato.

Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod. pen, che non poteva essere integrata solo dalla commissione del fatto in ora notturna; nonché vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Secondo la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesaTM, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini).

La Corte territoriale ha rilevato che l'aver commesso il fatto alle tre di notte, nell'oscurità, in assenza di passaggio di persone e di circolazione stradale, confidando di non essere visto dai passanti e dagli abitanti del palazzo che a quell'ora dormivano integrava certamente l'aggravante ( il ricorrente aveva appoggiato sul muro del palazzo una scala a pioli arrampicandosi sul balcone del terzo piano, che, di giorno, sarebbe stata altrimenti notata dai passanti e dai condomini).

Si tratta di motivazione coerente e non illogica, rispettosa del principio di diritto sopra riportato.

4. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua ed esaustiva l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'imputato risultava gravata da 3 precedenti per rapina ed aveva scontato una condanna dal dicembre 2016 al dicembre 2020, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l'ulteriore episodio di furto evidenziava l' ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere.

Va pertanto ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è certamente richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 - n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di tentativo di furto in abitazione aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61.n.5 cod. pen, che non poteva essere integrata solo dalla commissione del fatto in ora notturna; nonché vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Secondo la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesaTM, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U,n.40275 del 15 luglio 2021, Rv.282995, Cardellini). La Corte territoriale ha rilevato che l'aver commesso il fatto alle tre di notte, nell'oscurità, in assenza di passaggio di persone e di circolazione stradale, confidando di non essere visto dai passanti e dagli abitanti del palazzo che a quell'ora dormivano integrava certamente l'aggravante ( il ricorrente aveva appoggiato sul muro del palazzo una scala a pioli arrampicandosi sul balcone del terzo piano, che, di giorno, sarebbe stata altrimenti notata dai passanti e dai condomini). Si tratta di motivazione coerente e non illogica, rispettosa del principio di diritto sopra riportato. 4. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua ed esaustiva l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'imputato risultava gravata da 3 precedenti per rapina ed aveva scontato una condanna dal dicembre 2016 al dicembre 2020, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l'ulteriore episodio di furto evidenziava l' ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere. Va pertanto ribadito che, in tema di recidiva facoltativa, è certamente richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6 - n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 - 01). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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