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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36278/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA._dato avviso alle_partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Verona il 28 novembre 2022 ha applicato allo stesso, imputato dei reati di detenzione illecita di stupefacenti del tipo eroina e di 6-MAM (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 12 marzo 2021), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito.

Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i seguenti profili: mancata adozione di sentenza di proscioglimento; eccessività della pena irrogata; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Le descritta censure non rientrano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ovvero, seppure in linea puramente astratta, riconducibili ad una di tali categorie, sono tuttavia esposti in maniera assolutamente vaga, meramente assertiva ed aspecifica.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della senten2:a di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

Anche per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA._dato avviso alle_partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Verona il 28 novembre 2022 ha applicato allo stesso, imputato dei reati di detenzione illecita di stupefacenti del tipo eroina e di 6-MAM (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 12 marzo 2021), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i seguenti profili: mancata adozione di sentenza di proscioglimento; eccessività della pena irrogata; erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le descritta censure non rientrano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ovvero, seppure in linea puramente astratta, riconducibili ad una di tali categorie, sono tuttavia esposti in maniera assolutamente vaga, meramente assertiva ed aspecifica. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della senten2:a di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Anche per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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