CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 23547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Medaglie d'Oro 41 Taranto in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocataMatilde Massagli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccatadi Taranto n. 66/2020 depositata il 17/02/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto delricorso.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026Uditi gli [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’AvvocatoCarlucci Giuseppe, e [OSCURATO:PERSONA], per delega dall'AvvocataMatilde Massagli.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in seimotivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, n. 66/2020, pubblicata il 17 febbraio 2020.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] d'Oro 41 diTaranto.La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respintol’appello contro la sentenza n. 1434/2017 del Tribunale di Taranto,restando così rigettata l’impugnazione della deliberazione approvatain data 28 giugno 2013 dal Condominio via Medaglie d'Oro 41.2. - La Corte d’appello ha disatteso i motivi di gravame delcondomino [OSCURATO:PERSONA] sia quanto all’avvenuto esperimentodella riunione in prima convocazione fissata per il 27 giugno 2013, siaquanto all’idoneità del luogo stabilito per l’assemblea in primaconvocazione, sia quanto alla prova dell’effettiva sussistenza delletabelle millesimali (che per la sentenza impugnata possono essereapprovate anche per facta concludentia), sia quanto all’approvazionedei lavori ordinati dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tarantoai sensi dell’art. 612 c.p.c., sia quanto all’avvenuta comunicazionedell’avviso di convocazione al Carlucci, sia quanto all’omessaconvocazione di tutti i condomini.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, concludendo per ilrigetto del ricorso.Hanno altresì depositato memorie ex art. 378, comma 2, c.p.c. ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Medaglie d'Oro 41.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va premesso che in data 16 dicembre 2025 il ricorrente avvocatoGiuseppe Carlucci ha depositato istanza affinché venisse “fissatal’udienza di trattazione del ricorso e la Corte, verificata l’inesistenzadei presupposti dell’azione, dichiari l’inammissibilità della domanda ela nullità del processo, disponendo l’archiviazione degli atti”. Conl’istanza sono stati prodotti vari documenti (una licenza edilizia, unascrittura privata, alcuni titoli d’acquisto immobiliari), così dadimostrare che il fabbricato condominiale di via Medaglie d'Oro 41 fucostruito abusivamente, sicché tutte le vendite delle unità immobiliariin esso incluse sarebbero nulle.Anche nella memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c. depositata il 26giugno 2026 il ricorrente ha chiesto conclusivamente, “rilevata lainesistenza giuridica del Condominio di via Medaglie d’Oro nn. 41-43Taranto”, di dichiarare “l’improponibilità della causa e quindi la nullitàdelle sentenze pronunziate nelle fasi di merito, ordinando laarchiviazione degli atti”. Pure la memoria espone che il fabbricatocondominiale fu costruito “senza alcuna autorizzazione ed inviolazione dei limiti planivolumetrici imposti dalle norme edilizievigenti”. L’allegato “abuso edilizio insanabile”, sostiene il ricorrente inmemoria, porterebbe alla “nullità degli atti di vendita”.1.1.- L’istanza è inammissibile, come inammissibili sono i documenticon essa prodotti, del tutto estranei all’ambito tracciato dall’art. 372,comma 1, c.p.c., per individuare di quali atti e documenti, nonprodotti nei precedenti gradi del processo, sia consentito il depositonel giudizio di cassazione. La stessa memoria del 26 giugno 2026eccede dalla sua funzione tipica ed esclusiva di illustrare e chiarire leragioni già compiutamente svolte con gli atti introduttivi del giudiziodi cassazione, ovvero di confutare le difese avversarie, finendo,Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026piuttosto, per stravolgere il contenuto delle originarie argomentazionidi causa.L’istanza del 16 dicembre 2025 e la memoria del 26 giugno 2026,invero, introducono per la prima volta in sede di legittimità questionidi diritto e di fatto del tutto nuove, non oggetto di allegazione e didiscussione nei pregressi gradi di giudizio, e che neppure possonoessere verificate nel processo di cassazione.Ancor più radicalmente, può richiamarsi quanto già affermato daquesta Corte nella sentenza n. 22958 del 2022: “[e]sula del tutto dalpossibile ambito cognitivo di un giudizio di impugnazione avverso unadelibera assembleare condominiale, ex art. 1137 c.c., la questionedella nullità dei titoli di acquisto delle unità immobiliari di proprietàesclusiva”, trattandosi di accertamento che non può operarsi in viameramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causasulla validità dell'atto collegiale, e che neppure potrebbe altrimenticonseguire efficacia di giudicato, svolgendosi il giudizio diimpugnazione della deliberazione assembleare nei confrontidell'amministratore del condominio, il quale non ha rappresentanzadei singoli condomini per le liti inerenti ai rispettivi diritti dominicaliindividuali.L’istanza e la memoria nemmeno possono interpretarsi come rinunciaal ricorso per cassazione, non configurandosi come atti univociincompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione spiegata. Ilprocesso di cassazione è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e non èperciò contemplato un esito processuale di ‹‹archiviazione degli atti››,ove non vi sia espressa rinuncia del ricorrente fatta nelle forme di cuiall’art. 390 c.p.c., o risulti altrimenti cessata la materia delcontendere.2. – Il primo motivo del ricorso per cassazione lamenta la nullità perviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026della sentenza impugnata, quanto alla spiegazione con cui la Corte diTaranto ha disatteso il primo motivo di appello, circa la mancataverifica dello svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.2.1- Il motivo è infondato.A proposito del primo motivo di gravame, la Corte d’appello haaffermato che l’esperimento dell’assemblea di prima convocazionepuò risultare dal registro di cui all’art. 1130, n. 7), c.p.c. e che lamancata verifica di tale condizione, o la mancata verbalizzazione dellaverifica comunque svolta, non incidono sulla validità della deliberaapprovata in seconda convocazione.La sentenza impugnata contiene, pertanto, le argomentazioni rilevantiper individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, delladecisione sul primo motivo di appello, e non è perciò affatto“apparente”, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n.8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). Sicché lacensura doveva essere fatta valere dal ricorrente non come vizio dellamotivazione, ma come violazione di una norma di diritto sostanziale,denunciando che la Corte d’appello avesse risolto la questioneoggetto di doglianza in modo giuridicamente non corretto.L’assunto del ricorrente è comunque infondato.Il terzo comma dell’art. 1136 c.c., come riformulato dalla legge n.220 del 2012 e quindi nel testo qui applicabile ratione temporis,prescrive che, indipendentemente dall’oggetto della delibera daadottare, «[s]e l'assemblea in prima convocazione non può deliberareper mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazionedelibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso,non oltre dieci giorni dalla medesima (…)». La struttura delprocedimento assembleare emergente dal novellato art. 1136 c.c. haconfermato, dunque, il condizionamento della seconda convocazioneNumero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026all’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completaassenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessiin relazione al numero ed al valore delle quote; sicché, la prima,infruttuosa convocazione (da annotare, quale mancata costituzione,nel registro dei verbali dell’assemblea: art. 1130, n. 7), c.c.) resta,come tale, condizione di legittimità della seconda adunanza (Cass. n.24132 del 2009; n. 3862 del 1996; n. 590 del 1980).È perciò compito dell'assemblea in seconda convocazione, e per essadel suo presidente, controllare il preventivo negativo esperimentodella prima, risultante dal verbale di mancata costituzione, senza chetuttavia tale verifica debba risultare a pena di invalidità dal verbaledella successiva riunione. Trattandosi di una delle prescrizionirichieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordinedel giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cuiinosservanza importa l'annullabilità della delibera, spetta alcondomino che agisce ai sensi dell’art. 1137 c.c. l’onere di dedurre eprovare i fatti dai quali la mancata riunione dell'assemblea in primaconvocazione risulti.3. – Il secondo motivo di ricorso assume la violazione ed errataapplicazione degli artt. 2697, comma 1, c.c. e 115 c.p.c.,relazionandosi al secondo motivo di appello, avendo la Corte diTaranto ritenuto che spettasse all’attore ed appellante Carlucci fornirela prova che il sito scelto per lo svolgimento della seduta di primaconvocazione non fosse idoneo. Si aggiunge che la ridottissimasuperficie del sito, la mancanza di finestre e la destinazione catastaledel sito prescelto per la riunione non avevano formato oggetto dispecifica contestazione da parte del convenuto condominio.3.1. – Questo motivo rivela profili di inammissibilità, ed è comunquenon fondato.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026La Corte d’appello ha piuttosto affermato che dalla comparsa dirisposta di primo grado del condominio convenuto risultava esservistata espressa contestazione dell'asserita inidoneità del luogo previstoper l'assemblea in prima convocazione, avendo il medesimoconvenuto dedotto che quel luogo era costituito dallo studiodell'amministratore regolarmente dotato di agibilità.Il secondo motivo di ricorso non confuta specificamente, agli effettidell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., questa ratio decidendi,indicando innanzitutto di aver provveduto nell’atto di impugnazionedella delibera ad esporre in modo chiaro e specifico i fatti costituentile ragioni dell’asserita inidoneità della sede individuata per la primariunione dell’assemblea; e poi individuando, agli effetti dell’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., da quali difese del convenuto si rilevasse lamancata contestazione dei medesimi fatti posti dall’attore afondamento della domanda.La censura è comunque nel fondo da respingere. L’art. 66, comma 3,disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione dell’assembleadeve contenere l'indicazione del luogo (e dell'ora) della riunione. Se ilregolamento di condominio non stabilisce la sede in cui debbanoessere tenute le adunanze assembleari, l'amministratore ha il poteredi scegliere il luogo che, in rapporto alle contingenti esigenze delmomento, gli appare più opportuna. Tale potere discrezionale,secondo l’interpretazione seguita da questa Corte, incontra un duplicelimite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità discegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio incondominio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che illuogo di riunione sia idoneo a consentire la presenza di tutti icondomini e l'ordinato svolgimento della discussione (Cass. n. 2284del 1958; n. 14461 del 1999).Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026Anche in proposito, infine, deve convenirsi che, riguardando il luogodella riunione una delle prescrizioni richieste dal procedimentocollegiale, la relativa inosservanza importa l'annullabilità delladelibera, sicché spetta al condomino che agisce ai sensi dell’art. 1137c.c. l’onere di dedurre e provare i fatti dai quali risulti l’inidoneità delluogo prescelto a consentire la presenza di tutti i condomini el'ordinato svolgimento dell’assemblea.4. – Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1138 c.c., 68, comma 1, disp. att. c.c. e 132,comma 2, n. 3 (da intendersi: n. 4), c.p.c. per vizio di motivazione.Dalle prime due norme richiamate il ricorrente desume che le tabellemillesimali sono parte del regolamento che ogni condominio hal'obbligo di formare quando i suoi componenti superano il numero didieci. Viceversa, lamenta il ricorrente, il condominio convenuto non siè mai dato un regolamento e, quindi, non esistono tabelle espressivein millesimi del valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare.4.1. – Questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.La sentenza impugnata ha deciso in conformità all’orientamentoconsolidato di questa Corte la questione di diritto relativa allairrilevanza della mancata approvazione delle tabelle millesimali ai finidella validità delle deliberazioni dell’assemblea, e il motivo non offrealcun elemento per mutare detto orientamento.L’orientamento da confermare afferma che l'atto di approvazionedelle tabelle millesimali non ha natura negoziale, ma rivela un valorepuramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisitermini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo icriteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione)(arg. da Cass. Sez. Unite, n. 18477 del 2010). Il criterio diidentificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivandoNumero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo allaproprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed indipendentementedalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cuirispetto non costituiscono, perciò, requisito di validità delle delibereassembleari, essendo consentito sempre di valutare anche "aposteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità dellacostituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano stateraggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condizionalo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione delcondominio (così Cass. n. 1095 del 2026; n. 2406 del 2024; n. 3295del 2023; n. 17115 del 2011; n. 3264 del 2005; n. 1 e n. 298 del1977; n. 1664 del 1974).Va solo corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnataove non ha considerato che questa Corte reputa ormai stabilmenteche non sia comunque configurabile una formazione o revisione delletabelle millesimali per "facta concludentia" (Cass. n. 13855 del 2026;n. 2406 del 2024; n. 5258 del 2023; n. 30305 del 2022; n. 26042 del2019).5. – Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 132,comma 2, n. 3 (4), c.p.c. perché ”[i]l rigetto del quarto motivo diappello è affetto da illogicità manifesta”, avendo la Corte d’appelloritenuto “legittima l'adozione di una delibera che si pone in evidentecontrasto con un provvedimento assunto dal giudice nelcontraddittorio delle parti per consentire l'esecuzione specifica di unasentenza passata in giudicato”.5.1. – Il quarto motivo di ricorso è inammissibile agli effetti dell’art.366, comma 1, n. 4) e n. 6), c.p.c., in quanto manca una chiaraesposizione delle ragioni per le quali si chiede la cassazione dellasentenza impugnata, con l'indicazione delle norme di diritto su cui taliragioni fondano, e mancano altresì la specifica indicazione eNumero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti suiquali il motivo si fonda.La Corte di Taranto ha sul punto affermato che “[a] fronte infatti diuna sentenza che condannava il condominio all'esecuzione dei lavori edell’ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha delegato l'esecuzionecoattiva dei lavori ai sensi dell'art. 612 c.p.c., il condominio avevainteresse ed era pertanto legittimato ad adempiere l'obbligazione difare stabilita in sentenza e ad evitare così la prosecuzionedell’esecuzione coattiva”.Muovendosi nell’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberedell’assemblea tracciato dall’art. 1137 c.c., non si scorge qualecontrarietà alla legge o al regolamento possa ravvisarsi in unadelibera che presti acquiescenza ad una sentenza di condanna subitadal condominio, assoggettato ad un'esecuzione forzata relativa ad unobbligo di fare o di non fare, ai sensi dell'art. 612 c.p.c.6. – Il quinto motivo di ricorso ravvisa la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 3 (4)c.p.c., per la motivazione apparente con cui è stato respinto il quintomotivo d’appello, non potendo operare la presunzione di cui all'art.1335 c.c. relativamente ad un avviso di giacenza di tentativo diconsegna.6.1. – Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto operante l’art. 1335 c.c. conriferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea comunicatomediante raccomandata e rilascio dell'avviso di giacenza del plicopresso l’ufficio postale.La sentenza impugnata contiene, pertanto, le argomentazioni rilevantiper individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, delladecisione sul primo motivo di appello, e non è perciò affatto“apparente”.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026Sul punto, la decisione della sentenza impugnata è anche conforme adiritto.Secondo consolidata interpretazione, in forza degli artt. 1136 c.c. e66 disp. att. c.c., ogni condomino ha il diritto di intervenireall'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlofare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazioneprevisto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., quale atto unilateralerecettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivistabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata perl'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in primaconvocazione (Cass. n. 36379 del 2022; n. 24041 del 2020; n. 22047del 2013; n. 5769 del 1985). Essendo, dunque, necessario chel’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito maanche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorniprima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lasciaintendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cuiall’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art.2479- bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. Un. n.23218 del 2013), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo diconvocazione è necessario che il condominio dimostri che l’avviso èpervenuto all’indirizzo del destinatario.Secondo, invero, altrettanto consolidato orientamentogiurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenzastabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone che la dichiarazione sia giuntaall'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, inconcreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatariomedesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa amezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondole norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudicedel merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, seNumero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, oppure per difettoassoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no dicircostanze ed elementi, anche se di natura presuntiva, tali da farritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. n. 36379del 2022).È perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art.1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazionetrasmessa a mezzo del servizio postale mediante letteraraccomandata, può dirsi integrata dalla prova non solo dellaspedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso diricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, delperfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivodella dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. n. 36379 del2022; n. 19232 del 2018; n. 12822 del 2016).7. – Infine, l’ultimo motivo di ricorso assume la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1337 e 1136 c.c., dell’art. 66 disp. att. c.c. edell'art. 132, comma 2, n. 3 (4), c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che il Carlucci non fosse legittimato a lamentare l’omessaconvocazione degli altri condomini.7.1. – Questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.La sentenza impugnata ha deciso in conformità all’orientamentoconsolidato di questa Corte la questione di diritto relativa allalegittimazione a far valere il vizio di omessa o irregolare convocazioneall’assemblea e il motivo non offre alcun elemento per mutare dettoorientamento.L’orientamento da confermare discende dalla mera ricognizione deltesto dell’art. 66, comma 3, ultima parte, disp. att. c.c., secondo ilquale “[i]n caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degliaventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensiNumero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assentiperché non ritualmente convocati”.In tal senso, tra le tante, Cass. n. 6735 del 2020, secondo cui lamancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso diconvocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizioprocedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;ne consegue che la legittimazione a domandare il relativoannullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c.,unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale graval'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai qualil'omessa comunicazione risulti (così, più di recente, Cass. n. 21842del 2026; n. 16458 del 2026; n. 10334 del 2026; n. 9458 del 2026;n. 16399 del 2025).8. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre aspese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 31661/2020Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 23547/2026Data pubblicazione 20/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidenteEnzo Vincenti