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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 20460/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 12 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'affidamento in prova terapeutico, con decorrenza dal 13 ottobre 2017.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un difensore di ufficio - cui aveva comunicato l'avviso di udienza - nonostante in atti vi fosse la nomina di un difensore di fiducia.

Infatti, agli atti risultava la nomina dello "scrivente difensore" da parte del condannato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale" e "anche quanto al precedente procedimento di sospensione della misura alternativa in data 18/02/2020, non revocata".

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

Dall'esame degli atti, consentito trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che la parte aveva partecipato all'udienza con l'assistenza del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre non risulta che fosse stata formalizzata, nel presente procedimento, la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, il ricorso ha dedotto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale", aveva presentato diverse memorie in relazione alle segnalazioni delle forze dell'ordine in relazione alla condotta del Vancini, ed era stato avvisato di un precedente procedimento di sospensione della misura.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza (Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938, Mihalachi, Rv. 262131; Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243561; Sez. 1, n. 21291 del 04/03/2016, Arnone, Rv. 270575).

Nel procedimento in esame, dunque, legittimamente è stato nominato, d'ufficio, al condannato un difensore, che lo ha assistito all'udienza nella quale si è discusso della revoca della misura alternativa, e nella quale, tra l'altro, la parte, presente, non ha fatto risultare di aver nominato, nella specifica procedura, un difensore di fiducia, nomina che, in effetti, non risulta in atti.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente F BFchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'affidamento in prova terapeutico, con decorrenza dal 13 ottobre 2017. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un difensore di ufficio - cui aveva comunicato l'avviso di udienza - nonostante in atti vi fosse la nomina di un difensore di fiducia. Infatti, agli atti risultava la nomina dello "scrivente difensore" da parte del condannato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale" e "anche quanto al precedente procedimento di sospensione della misura alternativa in data 18/02/2020, non revocata". 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Dall'esame degli atti, consentito trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che la parte aveva partecipato all'udienza con l'assistenza del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre non risulta che fosse stata formalizzata, nel presente procedimento, la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, il ricorso ha dedotto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale", aveva presentato diverse memorie in relazione alle segnalazioni delle forze dell'ordine in relazione alla condotta del Vancini, ed era stato avvisato di un precedente procedimento di sospensione della misura. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza (Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938, Mihalachi, Rv. 262131; Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243561; Sez. 1, n. 21291 del 04/03/2016, Arnone, Rv. 270575). Nel procedimento in esame, dunque, legittimamente è stato nominato, d'ufficio, al condannato un difensore, che lo ha assistito all'udienza nella quale si è discusso della revoca della misura alternativa, e nella quale, tra l'altro, la parte, presente, non ha fatto risultare di aver nominato, nella specifica procedura, un difensore di fiducia, nomina che, in effetti, non risulta in atti. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente F BFchi
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