Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:354
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996J0172 - IT Avis juridique important | 61996J0172 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 1998. - Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] of Chicago. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - Sesta direttiva IVA - Ambito d'applicazione - Operazioni di cambio. - [OSCURATO:PERSONA]172/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04387 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione - Operazioni di cambio - Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, punto 1) 2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Prestazione di servizi - Operazioni di cambio - Base imponibile costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizi durante un determinato periodo [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 11, parte A, n. 1, lett. a)]

[OSCURATO:PERSONA]

1 Operazioni di cambio, anche eseguite senza prelevare provvigioni o spese dirette, configurano prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

In particolare, le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati e venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva. 2 L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo.

Infatti, l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, per le prestazioni di servizi, da ciò che configura il corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte dell'acquirente per siffatte operazioni.

La determinazione del corrispettivo equivale quindi a determinare l'importo riscosso dalla banca per le operazioni di cambio, vale a dire il corrispettivo delle operazioni di cambio di cui la banca può effettivamente disporre per suo conto. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-172/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C.

Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: signor C.O.

Lenz cancelliere: signor H.A.

Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per la [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC, incaricato da Garretts, solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 25 giugno 1997, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 13 maggio 1996, pervenuta in cancelleria il 20 maggio seguente, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite che oppone la [OSCURATO:PERSONA] of Chicago (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ai Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «Commissioners»), in merito alla detrazione delle imposte versate a monte per talune operazioni di cambio. 3 L'art. 2 della sesta direttiva dispone: «Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2. le importazioni di beni». 4 L'art. 5, n. 1, così definisce le cessioni di beni: «1.

Si considera "cessione di bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». 5 La prestazione di servizi è definita all'art. 6, n. 1, come segue: «1.

Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5». 6 Ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a): «La base imponibile è costituita:

a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 7 L'art. 13, parte B, lett. d), punto 4, dispone: «Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso; (...)

d) le operazioni seguenti: (...)

4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici». 8 L'art. 13, parte C, lett. b), prevede, tuttavia, la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione delle operazioni considerate, in particolare, nella parte B, lett. d), di tale articolo. 9 L'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva recita: «3. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini: (...)

c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lett. a) e lett. d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità». 10 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è registrata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») nel [OSCURATO:PERSONA] e che essa svolge numerose attività bancarie, fra le quali le operazioni di cambio.

Essa è un «market maker», ed è sempre disposta a fornire e a ricevere le valute nelle quali è specializzata. 11 [OSCURATO:PERSONA] indica i prezzi ai quali è disposta a compiere operazioni relative alle valute, denominati prezzi di «proposta di acquisto» («bid prices») o prezzi di «proposta di vendita» («offer prices»).

In ogni momento, la [OSCURATO:PERSONA] propone di acquistare valute ad un prezzo espresso sotto forma di un tasso di cambio e, allo stesso momento, propone di vendere la stessa valuta, con la stessa denominazione e nei limiti di uno stesso importo, ad un prezzo leggermente più alto, espresso sotto forma di un tasso di cambio e la differenza fra i due prezzi è denominata il margine («spread»). 12 Le operazioni di cambio sono operazioni «a pronti», o operazioni «a termine».

Un'operazione a pronti può essere definita come l'acquisto di una valuta contro la vendita di un'altra, e la consegna e la vendita sono di regola perfezionate il secondo giorno lavorativo successivo, definito come la data di chiusura o la data di valuta.

Da tale operazione si differenzia l'operazione a termine in quanto la consegna e la vendita di valute vengono perfezionate soltanto ad una data di valuta futura, mentre gli importi sono però fissati in base al tasso di cambio concordato sin dalla data dell'accordo. 13 Il giudice a quo ha rilevato che, nella causa dinanzi ad esso pendente, non vi era consegna materiale di denaro, sotto forma di monete, di banconote, o di altri valori mobiliari nell'ambito delle operazioni di cambio effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che era fornito era la possibilità di prelevare denaro, nella valuta «consegnata», a partire da un conto aperto presso una banca. 14 Per le operazioni di cui trattasi nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA] non addebita né fattura spese o provvigioni. [OSCURATO:PERSONA] mira a ricavare un profitto dalle sue operazioni di cambio, grazie al margine tra i suoi prezzi di proposta di acquisto e quelli di proposta di vendita.

Ciascuno dei suoi operatori ha il proprio registro di valute e dovrebbe realizzare un profitto in determinati periodi.

Il profitto costituisce il risultato di tutte le sue operazioni nel corso del periodo in esame. 15 [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente esentata dall'IVA.

Essa fa tuttavia valere un diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte corrispondente alle operazioni effettuate con clienti stabiliti al di fuori della Comunità.

Al fine di determinare l'importo detraibile, essa ha stipulato con i Commissioners un accordo avente ad oggetto un metodo speciale di esenzione parziale, in forza del Regulation 31 dei [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1985 (regolamento del 1985 relativo all'imposta sul valore aggiunto, SI 1985, n. 886).

La quota detraibile delle imposte versate a monte che il metodo convenuto attribuisce alla banca è determinata in funzione del numero di operazioni di cambio effettuate e corrisponde ad una frazione il cui numeratore è pari al numero di operazioni effettuate con clienti stabiliti al fuori dell'Unione europea, e il cui denominatore è pari al numero complessivo delle operazioni. 16 Nella dichiarazione per il periodo 1_ maggio 1994 - 31 luglio 1994, che conteneva la sua rettifica annuale per il periodo aprile 1993 - aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva in considerazione, per determinare il numeratore e il denominatore della frazione, operazioni di cambio effettuate nel periodo aprile 1993 - luglio 1994.

Essa calcolava che il credito di imposte versate a monte cui aveva diritto per tale prolungato periodo di quindici mesi in ragione di operazioni di cambio con clienti stabiliti in paesi al di fuori dell'Unione europea ammontava a 251 454,90 UKL. 17 Con provvedimento 26 settembre 1994, i Commissioners riducevano il credito di imposte versate a monte fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non riconoscendo la parte che corrispondeva alle operazioni di cambio effettuate con questi ultimi clienti. 18 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].

Le parti si accordavano per limitare l'oggetto del ricorso alla questione se le operazioni di cambio controverse fossero prestazioni di servizi o cessioni di beni ai fini dell'IVA.

Con pronuncia 12 settembre 1995, il [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 19 I Commissioners impugnavano tale pronuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 20 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della sesta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1) Se le operazioni di cambio che corrispondono alla definizione della [OSCURATO:PERSONA] (riprodotta al punto 1 dell'esposizione dei fatti della presente ordinanza) costituiscano o meno, ai sensi della direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva), cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. 2) Qualora si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, quale sia la natura del corrispettivo». 21 La definizione di cui alla prima questione è redatta come segue: Le operazioni di cambio sono «le operazioni inter partes aventi ad oggetto l'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, ai termini delle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi e sulla data di valuta».

Sulla prima questione 22 Con la prima questione la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza se le operazioni fra le parti relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un'importo concordato in un'altra valuta, ai termini delle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi, nonché sulla data di valuta, costituiscano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. 23 [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le operazioni di cambio sono prestazioni di servizi.

Rivestendo natura onerosa, esse rientrerebbero nell'ambito di applicazione della sesta direttiva. 24 Per contro, il governo del [OSCURATO:PERSONA] considera che, in mancanza di corrispettivo, un'operazione di cambio eseguita senza riscuotere una provvigione o spese bancarie non costituisce una cessione di beni o una prestazione di servizi ai sensi della sesta direttiva, ma è soltanto un semplice scambio di mezzi di pagamento. 25 A questo proposito, occorre in primo luogo rilevare che le valute che sono scambiate contro altre valute nell'ambito di un'operazione di cambio non possono essere qualificate «beni materiali» ai sensi dell'art. 5 della sesta direttiva, in quanto si tratta di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali.

Le operazioni di cambio costituiscono pertanto prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6 della direttiva. 26 Per quanto riguarda in secondo luogo la natura onerosa di una prestazione di servizi, la Corte ha già affermato che una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-743, punto 14). 27 Soltanto qualora l'attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza un diretto corrispettivo non vi è una base imponibile e le dette prestazioni non sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 12). 28 Nella specie non si può negare che fra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo contraente sussista un rapporto giuridico sinallagmatico nell'ambito del quale i due partecipanti all'operazione s'impegnano reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in un'altra. 29 Oltre all'operazione stessa relativa al cambio, la prestazione della [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzata dalla sua disponibilità ad effettuare tali operazioni nelle valute nelle quali è specializzata. 30 Il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non riscuota spese né provvigioni in occasione di una specifica operazione di cambio non consente di dedurre che non viene versato alcun corrispettivo. 31 Inoltre, eventuali difficoltà tecniche nella determinazione dell'importo del corrispettivo non consentono, di per sé, di ritenere che questo non sussista. 32 Del resto, dagli elementi del fascicolo emerge che i prezzi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] è disposta a vendere o ad acquistare valute sono diversi e separati da un margine.

Si deve pertanto dedurne che la [OSCURATO:PERSONA] viene retribuita per la sua prestazione di servizio mediante un corrispettivo che essa integra nel calcolo di detti prezzi. 33 Va osservato inoltre che una soluzione in senso contrario, cioè nel senso che le operazioni sulle valute siano imponibili soltanto quando sono effettuate dietro versamento di una provvigione o pagamento di spese specifiche, consentendosi così ad un operatore di sottrarsi alla tassazione quando cerca di essere retribuito per i suoi servizi, non già prelevando tali somme, ma prevedendo un margine fra i prezzi di operazione che propone, sarebbe incompatibile col sistema istituito dalla sesta direttiva e risulterebbe atta a porre gli operatori su un piano di disparità sotto il profilo tributario. 34 Si deve pertanto considerare che operazioni di cambio, anche eseguite senza prelevare provvigioni o spese dirette, configurano prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo, vale a dire prestazioni di servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. 35 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva.

Sulla seconda questione 36 Con la seconda questione la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza che sia precisata la natura del corrispettivo.

Tale questione dev'essere quindi intesa nel senso che essa mira a determinare la base imponibile. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il corrispettivo corrisponde a tutto ciò che è riscosso nell'ambito delle operazioni di cambio, vale a dire alla cifra d'affari costituita dal valore complessivo delle valute fornite nell'ambito delle operazioni di cambio. 38 Il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] controdeducono che il corrispettivo è costituito dall'importo dell'utile di cambio conseguito e dalle altre retribuzioni percepite dal prestatore. 39 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che aveva preparato una proposta di direttiva che conteneva una disposizione la quale si riferiva specificamente alle operazioni di cambio [Proposta di diciannovesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, COM(84) 648 def., GU 1984, C 347, pag. 5].

La modifica proposta mirava ad aggiungere all'art. 19, n. 1, secondo trattino, le seguenti frasi: «Per quanto riguarda le cessioni di divise e di titoli esentati in applicazione dell'art. 13, punto B, lett. d), punti 4 e 5, l'importo da prendere in considerazione al denominatore è diminuito del loro valore di acquisto; tale importo deve comprendere, se del caso, la commissione e le spese esposte all'acquirente.

Se il soggetto passivo non possa determinare il valore di acquisto, può sostituirlo con il valore degli acquisti di divise o di titoli effettuati nello stesso periodo, sempreché si tratti di divise o di titoli identici a quelli venduti». 40 [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver ritirato tale proposta per motivi estranei alla disposizione in esame. 41 Il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, considera, per il caso in cui la Corte ritenga che l'operazione di cambio di cui trattasi sia un servizio a titolo oneroso, che qualsiasi valutazione basata sul margine («spread») fra il prezzo della proposta di acquisto e quello della proposta di vendita sarebbe errata per due motivi.

In primo luogo, la banca non fatturerebbe detto margine a nessun cliente.

In secondo luogo, siffatta valutazione equivarrebbe a riscuotere l'IVA sull'utile e non sulla cifra d'affari.

Detto governo fa valere, inoltre, che è impossibile individuare un corrispettivo nell'ambito delle operazioni di cambio, poiché l'utile o l'introito della banca ha origine dalla sua partecipazione a varie operazioni, che si svolgono tutte a tassi di cambio diversi, e non da un utile relativo a una singola operazione.

Infine, le monete scambiate non costituirebbero il corrispettivo l'una dell'altra. 42 Occorre ricordare che l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, per le prestazioni di servizi, da ciò che configura il corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte dell'acquirente per siffatte operazioni. 43 Pure costituendo l'oggetto di un'operazione, le valute consegnate ad un operatore dall'altra parte contraente nel corso di un'operazione di cambio non possono essere considerate come la retribuzione per il servizio di cambio delle valute in altre valute né possono costituirne pertanto il corrispettivo. 44 La determinazione del corrispettivo equivale quindi a determinare l'importo riscosso dalla [OSCURATO:PERSONA] per le operazioni di cambio, vale a dire il corrispettivo delle operazioni di cambio di cui la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente disporre per suo conto (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 1994, causa C-38/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1679, punto 9). 45 Al riguardo, il margine che corrisponde alla differenza tra il prezzo della proposta di acquisto e quello della proposta di vendita è soltanto il prezzo ipotetico che la [OSCURATO:PERSONA] incasserebbe se essa svolgesse, allo stesso momento e in condizioni analoghe, per gli stessi importi e per le stesse valute, due operazioni corrispondenti di acquisto e di vendita. 46 Si tratta tuttavia soltanto di considerazioni teoriche, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] effettua un gran numero di operazioni relative ad importi diversi e che implicano svariate valute i cui cambi oscillano continuamente nel corso del tempo.

Un operatore non può di regola prevedere, all'atto della pattuizione di una singola operazione, in quale momento e a quale prezzo potrà successivamente effettuare una o più operazioni che consentano di eliminare o di quantificare con esattezza il rischio di cambiamento del prezzo al quale egli è esposto a seguito della prima operazione. 47 Si deve così considerare che il corrispettivo, vale a dire l'importo di cui la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente disporre per suo conto, è costituito dall'utile lordo delle sue operazioni durante un determinato periodo. 48 Va ricordato al riguardo che, nell'ambito delle operazioni di carattere oneroso, il cui effettivo corrispettivo dipende da eventi futuri come da un lasso di tempo, la Corte ha già affermato che la base imponibile dev'essere definita in funzione, in particolare, degli interessi relativi ad un periodo di sospensione del pagamento, non ancora noti all'atto della pattuizione dell'operazione imponibile (sentenza 27 ottobre 1993, causa C-281/91, Muy's en [OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5405, punto 18). 49 Inoltre, la possibilità di tassare un'operazione non richiede neanche la conoscenza, né da parte del soggetto passivo che cede i beni o che esegue il servizio, né dell'altra parte contraente che partecipa all'operazione, dell'importo esatto del corrispettivo che funge da base imponibile (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-288/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5311, punti 21 e 22).

Di conseguenza, è irrilevante che la base sulla quale l'IVA sarà riscossa non sia nota alle parti in occasione della pattuizione dell'operazione e che essa resti ignota, anche successivamente, al destinatario del servizio effettuato. 50 Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta come segue: l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate né spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 51 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA] e francese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 13 maggio 1996, dichiara: 52 Le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. 53 L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996J0172 - IT Avis juridique important | 61996J0172 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 1998. - Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] of Chicago. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - Sesta direttiva IVA - Ambito d'applicazione - Operazioni di cambio. - [OSCURATO:PERSONA]172/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04387 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione - Operazioni di cambio - Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, punto 1) 2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Prestazione di servizi - Operazioni di cambio - Base imponibile costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizi durante un determinato periodo [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 11, parte A, n. 1, lett. a)] [OSCURATO:PERSONA] 1 Operazioni di cambio, anche eseguite senza prelevare provvigioni o spese dirette, configurano prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. In particolare, le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati e venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva. 2 L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo. Infatti, l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, per le prestazioni di servizi, da ciò che configura il corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte dell'acquirente per siffatte operazioni. La determinazione del corrispettivo equivale quindi a determinare l'importo riscosso dalla banca per le operazioni di cambio, vale a dire il corrispettivo delle operazioni di cambio di cui la banca può effettivamente disporre per suo conto. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-172/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: signor C.O. Lenz cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate : - per la [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC, incaricato da Garretts, solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dai signori [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] of Chicago, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 25 giugno 1997, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 13 maggio 1996, pervenuta in cancelleria il 20 maggio seguente, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite che oppone la [OSCURATO:PERSONA] of Chicago (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ai Commissioners of Customs & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «Commissioners»), in merito alla detrazione delle imposte versate a monte per talune operazioni di cambio. 3 L'art. 2 della sesta direttiva dispone: «Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni». 4 L'art. 5, n. 1, così definisce le cessioni di beni: «1. Si considera "cessione di bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». 5 La prestazione di servizi è definita all'art. 6, n. 1, come segue: «1. Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5». 6 Ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a): «La base imponibile è costituita: a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 7 L'art. 13, parte B, lett. d), punto 4, dispone: «Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso; (...) d) le operazioni seguenti: (...) 4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici». 8 L'art. 13, parte C, lett. b), prevede, tuttavia, la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione delle operazioni considerate, in particolare, nella parte B, lett. d), di tale articolo. 9 L'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva recita: «3. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini: (...) c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lett. a) e lett. d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità». 10 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è registrata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») nel [OSCURATO:PERSONA] e che essa svolge numerose attività bancarie, fra le quali le operazioni di cambio. Essa è un «market maker», ed è sempre disposta a fornire e a ricevere le valute nelle quali è specializzata. 11 [OSCURATO:PERSONA] indica i prezzi ai quali è disposta a compiere operazioni relative alle valute, denominati prezzi di «proposta di acquisto» («bid prices») o prezzi di «proposta di vendita» («offer prices»). In ogni momento, la [OSCURATO:PERSONA] propone di acquistare valute ad un prezzo espresso sotto forma di un tasso di cambio e, allo stesso momento, propone di vendere la stessa valuta, con la stessa denominazione e nei limiti di uno stesso importo, ad un prezzo leggermente più alto, espresso sotto forma di un tasso di cambio e la differenza fra i due prezzi è denominata il margine («spread»). 12 Le operazioni di cambio sono operazioni «a pronti», o operazioni «a termine». Un'operazione a pronti può essere definita come l'acquisto di una valuta contro la vendita di un'altra, e la consegna e la vendita sono di regola perfezionate il secondo giorno lavorativo successivo, definito come la data di chiusura o la data di valuta. Da tale operazione si differenzia l'operazione a termine in quanto la consegna e la vendita di valute vengono perfezionate soltanto ad una data di valuta futura, mentre gli importi sono però fissati in base al tasso di cambio concordato sin dalla data dell'accordo. 13 Il giudice a quo ha rilevato che, nella causa dinanzi ad esso pendente, non vi era consegna materiale di denaro, sotto forma di monete, di banconote, o di altri valori mobiliari nell'ambito delle operazioni di cambio effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che era fornito era la possibilità di prelevare denaro, nella valuta «consegnata», a partire da un conto aperto presso una banca. 14 Per le operazioni di cui trattasi nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA] non addebita né fattura spese o provvigioni. [OSCURATO:PERSONA] mira a ricavare un profitto dalle sue operazioni di cambio, grazie al margine tra i suoi prezzi di proposta di acquisto e quelli di proposta di vendita. Ciascuno dei suoi operatori ha il proprio registro di valute e dovrebbe realizzare un profitto in determinati periodi. Il profitto costituisce il risultato di tutte le sue operazioni nel corso del periodo in esame. 15 [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente esentata dall'IVA. Essa fa tuttavia valere un diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte corrispondente alle operazioni effettuate con clienti stabiliti al di fuori della Comunità. Al fine di determinare l'importo detraibile, essa ha stipulato con i Commissioners un accordo avente ad oggetto un metodo speciale di esenzione parziale, in forza del Regulation 31 dei [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1985 (regolamento del 1985 relativo all'imposta sul valore aggiunto, SI 1985, n. 886). La quota detraibile delle imposte versate a monte che il metodo convenuto attribuisce alla banca è determinata in funzione del numero di operazioni di cambio effettuate e corrisponde ad una frazione il cui numeratore è pari al numero di operazioni effettuate con clienti stabiliti al fuori dell'Unione europea, e il cui denominatore è pari al numero complessivo delle operazioni. 16 Nella dichiarazione per il periodo 1_ maggio 1994 - 31 luglio 1994, che conteneva la sua rettifica annuale per il periodo aprile 1993 - aprile 1994, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva in considerazione, per determinare il numeratore e il denominatore della frazione, operazioni di cambio effettuate nel periodo aprile 1993 - luglio 1994. Essa calcolava che il credito di imposte versate a monte cui aveva diritto per tale prolungato periodo di quindici mesi in ragione di operazioni di cambio con clienti stabiliti in paesi al di fuori dell'Unione europea ammontava a 251 454,90 UKL. 17 Con provvedimento 26 settembre 1994, i Commissioners riducevano il credito di imposte versate a monte fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non riconoscendo la parte che corrispondeva alle operazioni di cambio effettuate con questi ultimi clienti. 18 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Le parti si accordavano per limitare l'oggetto del ricorso alla questione se le operazioni di cambio controverse fossero prestazioni di servizi o cessioni di beni ai fini dell'IVA. Con pronuncia 12 settembre 1995, il [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 19 I Commissioners impugnavano tale pronuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 20 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della sesta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «1) Se le operazioni di cambio che corrispondono alla definizione della [OSCURATO:PERSONA] (riprodotta al punto 1 dell'esposizione dei fatti della presente ordinanza) costituiscano o meno, ai sensi della direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva), cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. 2) Qualora si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, quale sia la natura del corrispettivo». 21 La definizione di cui alla prima questione è redatta come segue: Le operazioni di cambio sono «le operazioni inter partes aventi ad oggetto l'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, ai termini delle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi e sulla data di valuta». Sulla prima questione 22 Con la prima questione la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza se le operazioni fra le parti relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un'importo concordato in un'altra valuta, ai termini delle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi, nonché sulla data di valuta, costituiscano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. 23 [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le operazioni di cambio sono prestazioni di servizi. Rivestendo natura onerosa, esse rientrerebbero nell'ambito di applicazione della sesta direttiva. 24 Per contro, il governo del [OSCURATO:PERSONA] considera che, in mancanza di corrispettivo, un'operazione di cambio eseguita senza riscuotere una provvigione o spese bancarie non costituisce una cessione di beni o una prestazione di servizi ai sensi della sesta direttiva, ma è soltanto un semplice scambio di mezzi di pagamento. 25 A questo proposito, occorre in primo luogo rilevare che le valute che sono scambiate contro altre valute nell'ambito di un'operazione di cambio non possono essere qualificate «beni materiali» ai sensi dell'art. 5 della sesta direttiva, in quanto si tratta di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali. Le operazioni di cambio costituiscono pertanto prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6 della direttiva. 26 Per quanto riguarda in secondo luogo la natura onerosa di una prestazione di servizi, la Corte ha già affermato che una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-743, punto 14). 27 Soltanto qualora l'attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza un diretto corrispettivo non vi è una base imponibile e le dette prestazioni non sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 12). 28 Nella specie non si può negare che fra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo contraente sussista un rapporto giuridico sinallagmatico nell'ambito del quale i due partecipanti all'operazione s'impegnano reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in un'altra. 29 Oltre all'operazione stessa relativa al cambio, la prestazione della [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzata dalla sua disponibilità ad effettuare tali operazioni nelle valute nelle quali è specializzata. 30 Il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non riscuota spese né provvigioni in occasione di una specifica operazione di cambio non consente di dedurre che non viene versato alcun corrispettivo. 31 Inoltre, eventuali difficoltà tecniche nella determinazione dell'importo del corrispettivo non consentono, di per sé, di ritenere che questo non sussista. 32 Del resto, dagli elementi del fascicolo emerge che i prezzi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] è disposta a vendere o ad acquistare valute sono diversi e separati da un margine. Si deve pertanto dedurne che la [OSCURATO:PERSONA] viene retribuita per la sua prestazione di servizio mediante un corrispettivo che essa integra nel calcolo di detti prezzi. 33 Va osservato inoltre che una soluzione in senso contrario, cioè nel senso che le operazioni sulle valute siano imponibili soltanto quando sono effettuate dietro versamento di una provvigione o pagamento di spese specifiche, consentendosi così ad un operatore di sottrarsi alla tassazione quando cerca di essere retribuito per i suoi servizi, non già prelevando tali somme, ma prevedendo un margine fra i prezzi di operazione che propone, sarebbe incompatibile col sistema istituito dalla sesta direttiva e risulterebbe atta a porre gli operatori su un piano di disparità sotto il profilo tributario. 34 Si deve pertanto considerare che operazioni di cambio, anche eseguite senza prelevare provvigioni o spese dirette, configurano prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo, vale a dire prestazioni di servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. 35 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva. Sulla seconda questione 36 Con la seconda questione la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza che sia precisata la natura del corrispettivo. Tale questione dev'essere quindi intesa nel senso che essa mira a determinare la base imponibile. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il corrispettivo corrisponde a tutto ciò che è riscosso nell'ambito delle operazioni di cambio, vale a dire alla cifra d'affari costituita dal valore complessivo delle valute fornite nell'ambito delle operazioni di cambio. 38 Il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] controdeducono che il corrispettivo è costituito dall'importo dell'utile di cambio conseguito e dalle altre retribuzioni percepite dal prestatore. 39 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che aveva preparato una proposta di direttiva che conteneva una disposizione la quale si riferiva specificamente alle operazioni di cambio [Proposta di diciannovesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, COM(84) 648 def., GU 1984, C 347, pag. 5]. La modifica proposta mirava ad aggiungere all'art. 19, n. 1, secondo trattino, le seguenti frasi: «Per quanto riguarda le cessioni di divise e di titoli esentati in applicazione dell'art. 13, punto B, lett. d), punti 4 e 5, l'importo da prendere in considerazione al denominatore è diminuito del loro valore di acquisto; tale importo deve comprendere, se del caso, la commissione e le spese esposte all'acquirente. Se il soggetto passivo non possa determinare il valore di acquisto, può sostituirlo con il valore degli acquisti di divise o di titoli effettuati nello stesso periodo, sempreché si tratti di divise o di titoli identici a quelli venduti». 40 [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver ritirato tale proposta per motivi estranei alla disposizione in esame. 41 Il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, considera, per il caso in cui la Corte ritenga che l'operazione di cambio di cui trattasi sia un servizio a titolo oneroso, che qualsiasi valutazione basata sul margine («spread») fra il prezzo della proposta di acquisto e quello della proposta di vendita sarebbe errata per due motivi. In primo luogo, la banca non fatturerebbe detto margine a nessun cliente. In secondo luogo, siffatta valutazione equivarrebbe a riscuotere l'IVA sull'utile e non sulla cifra d'affari. Detto governo fa valere, inoltre, che è impossibile individuare un corrispettivo nell'ambito delle operazioni di cambio, poiché l'utile o l'introito della banca ha origine dalla sua partecipazione a varie operazioni, che si svolgono tutte a tassi di cambio diversi, e non da un utile relativo a una singola operazione. Infine, le monete scambiate non costituirebbero il corrispettivo l'una dell'altra. 42 Occorre ricordare che l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, per le prestazioni di servizi, da ciò che configura il corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte dell'acquirente per siffatte operazioni. 43 Pure costituendo l'oggetto di un'operazione, le valute consegnate ad un operatore dall'altra parte contraente nel corso di un'operazione di cambio non possono essere considerate come la retribuzione per il servizio di cambio delle valute in altre valute né possono costituirne pertanto il corrispettivo. 44 La determinazione del corrispettivo equivale quindi a determinare l'importo riscosso dalla [OSCURATO:PERSONA] per le operazioni di cambio, vale a dire il corrispettivo delle operazioni di cambio di cui la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente disporre per suo conto (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 1994, causa C-38/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1679, punto 9). 45 Al riguardo, il margine che corrisponde alla differenza tra il prezzo della proposta di acquisto e quello della proposta di vendita è soltanto il prezzo ipotetico che la [OSCURATO:PERSONA] incasserebbe se essa svolgesse, allo stesso momento e in condizioni analoghe, per gli stessi importi e per le stesse valute, due operazioni corrispondenti di acquisto e di vendita. 46 Si tratta tuttavia soltanto di considerazioni teoriche, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] effettua un gran numero di operazioni relative ad importi diversi e che implicano svariate valute i cui cambi oscillano continuamente nel corso del tempo. Un operatore non può di regola prevedere, all'atto della pattuizione di una singola operazione, in quale momento e a quale prezzo potrà successivamente effettuare una o più operazioni che consentano di eliminare o di quantificare con esattezza il rischio di cambiamento del prezzo al quale egli è esposto a seguito della prima operazione. 47 Si deve così considerare che il corrispettivo, vale a dire l'importo di cui la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente disporre per suo conto, è costituito dall'utile lordo delle sue operazioni durante un determinato periodo. 48 Va ricordato al riguardo che, nell'ambito delle operazioni di carattere oneroso, il cui effettivo corrispettivo dipende da eventi futuri come da un lasso di tempo, la Corte ha già affermato che la base imponibile dev'essere definita in funzione, in particolare, degli interessi relativi ad un periodo di sospensione del pagamento, non ancora noti all'atto della pattuizione dell'operazione imponibile (sentenza 27 ottobre 1993, causa C-281/91, Muy's en [OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5405, punto 18). 49 Inoltre, la possibilità di tassare un'operazione non richiede neanche la conoscenza, né da parte del soggetto passivo che cede i beni o che esegue il servizio, né dell'altra parte contraente che partecipa all'operazione, dell'importo esatto del corrispettivo che funge da base imponibile (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-288/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5311, punti 21 e 22). Di conseguenza, è irrilevante che la base sulla quale l'IVA sarà riscossa non sia nota alle parti in occasione della pattuizione dell'operazione e che essa resti ignota, anche successivamente, al destinatario del servizio effettuato. 50 Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta come segue: l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate né spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo. Decisione relativa alle spese Sulle spese 51 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA] e francese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 13 maggio 1996, dichiara: 52 Le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. 53 L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris