Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21060/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iciliodigitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eILARIA CONTE, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche pubblicata in data 17/3/2025.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del24/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1.

Con sentenza resa in data 17/3/2025, il Tribunale superiore delleacque pubbliche ha confermato la decisione con la quale il Tribunaleregionale delle acque pubbliche, in accoglimento dell’opposizione propostadalla SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha revocato l’ingiunzione dipagamento emessa dalla Regione Lombardia nei confronti della societàopponente per il pagamento degli importi da quest’ultima asseritamentedovuti a titolo di corrispettivo per la concessione di derivazione, ad usoidroelettrico, di acque dai torrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RioDongoli e [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2018.2.

A fondamento della decisione assunta, il Tribunale superiore delleacque pubbliche ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudicenella parte in cui ha negato il diritto dell’amministrazione concedente aottenere il pagamento del canone, considerato che, nel periodo diinteresse, la società concessionaria non aveva potuto godere in alcunmodo della risorsa idrica oggetto della concessione, in conseguenzadell’annullamento, in sede giudiziaria, dell’autorizzazione alla costruzione eall’esercizio dell’impianto di produzione dell’energia elettrica, con laconseguente impossibilità di realizzare in concreto la derivazionedell’acqua oggetto della concessione.3.

Avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche,la Regione Lombardia propone ricorso per cassazione sulla base di duemotivi di impugnazione.4.

La SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la pronuncia del rigetto del ricorso.6.

La SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 37 del r.d. n. 1775/1933 edell’art. 6 della legge regionale Lombardia n. 10/2009 (in relazione all’art360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale superiore delle acque pubblicheerroneamente inteso il contenuto dell’art. 37 del r.d. n. 1775/1933, aisensi del quale il pagamento del canone concessorio decorre‘improrogabilmente’ dalla data del decreto di concessione, o da quella diautorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore, con laconseguenza che il concessionario avrebbe in ogni caso dovutocorrispondere il pagamento del canone nel rispetto del principio dipubblico interesse rispondente alla previsione di cui all’art 97 Cost.,valevole anche in caso di mancato godimento del bene oggetto dellaconcessione.2.

Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 1322 c.c. nonché per lamancata applicazione dell’art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016 (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale superiore delleacque pubbliche erroneamente omesso di tener conto del dato decisivocostituito dall’accordo contrattuale accedente la concessione, conparticolare riguardo all’art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016, con ilquale le parti avevano stabilito il dovere del concessionario di pagare icanoni concessori, pur quando il concessionario non possa non voglia fareuso in tutto in parte della concessione.3.

Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono infondati.Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/20264.

Osserva il Collegio come il Tribunale superiore delle acquepubbliche, nel confermare le ragioni della società odierna controcorrente,si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di queste Sezioni Unite (qui integralmente condivise erichiamate al fine di assicurarne continuità) secondo cui deve ritenersi nonesigibile il pagamento del canone - o dell'addizionale o dei relativiaccessori - di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso dimancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario, dovutaad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi nonimputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alladerivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altrapubblica amministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare diconcessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anchenell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessioneper causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per nonmeritevolezza dell'interesse perseguito - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod.civ. - derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cuiall'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell’energia (v.

Sez.

U, Sentenza n. 4224 del 17febbraio 2017);5.

Al riguardo, come ribadito dalla Corte costituzionale (Corte cost.,sent. n. 158 del 2016, ove riferimenti alla precedente Corte cost., sent. n.85 del 2014, nonché alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, inparticolare alle sentenze 11/07/2011, n. 15144, nonché 30/06/2009, n.15234), nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell’energia”, cui la determinazione del corrispettivo delle concessioni perle relative risorse si riconduce, i principi fondamentali si riduconoall’onerosità della concessione ed alla proporzionalità del canone allaentità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che ilconcessionario ne ricava (Corte cost., sent. n. 85 del 2024).Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026La stessa normativa statale di riferimento (in origine: art. 18, comma5, della legge n. 36 del 1994; successivamente, l'art. 154, comma 3,d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; infine ed allo stato, l'art. 37, comma 7, d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in I. 7 agosto 2012, n. 134,secondo la ricostruzione di Corte cost., sentenze n. 85 del 2014 -soprattutto punto 4.3 della motivazione in diritto - e n. 64 del 2014,soprattutto punto 3 della motivazione in diritto) esige il rispettoesclusivamente dei criteri di economicità e ragionevolezza(espressamente, in tal senso, l'ultima delle norme appena richiamate, dariconoscersi peraltro, con l'opinione prevalente tra gli interpreti, qualeespressione di un principio già immanente nell'ordinamento), ciò chesarebbe con ogni evidenza escluso in ipotesi di riconoscimento dellaspettanza alla concedente di un canone anche in caso di impossibilità diproduzione per causa ad essa non imputabile.Deve pertanto escludersi, in un sistema di minuziosa regolazione ed alcontempo di incentivazione della produzione di energia anche da parte delprivato, la ritrazione di utilità, da parte delle pubbliche amministrazioniconcedenti, diverse od ulteriori rispetto a quelle espressamente previste,vale a dire diverse dai corrispettivi per la ritrazione - o almeno per lapotenziale ritraibilità - di utilità dalla risorsa pubblica a tale finedestinabile: e, a maggior ragione, va escluso che dalla mera passiva edimproduttiva situazione di titolarità della risorsa possa derivare, senzaalcuna causa giustificatrice di tale depauperamento del concedente, unalocupletazione in favore del patrimonio dell'Ente concedente.Del resto, per tutte le prestazioni connotate da corrispettività almenopotenziale, come il canone e l'addizionale con relativi accessori, questaCorte ha già avuto modo di affermare che può rilevare ad escludernel'esigibilità «la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte delconcessionario, se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impiantoascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi nonNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026imputabili al medesimo concessionario» (Cass. Sez.

U, n. 16035 del7/07/2010, in controversia resa tra le stesse parti; in senso analogo:Cass., Sez.

U, n. 16602 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez.

U., n. 11989 del25/5/2009; Cass. Sez.

U, n. 25341 del 2/12/2009).Tali obbligazioni pecuniarie, che trovano la loro fonte nella legge, nonpossono essere però richieste in base ad una clausola contrattuale che nepreveda la corresponsione anche in caso di impossibilità dell'attività diderivazione per fatto non imputabile al concessionario: tale clausola nonsupera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 cpv. cod. civ. perviolazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelliricavabili dall'art. 41 Cost. e quelli in modo specifico elaborati in tema di“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”; diconseguenza, essa va qualificata - secondo l'impostazione di Cass. Sez.

U.n. 9140 del 2016, cit., cui è opportuno qui assicurare continuità - nulla,ma tuttavia, in applicazione dell'art. 1419 cpv. cod. civ., essa vitiatur sednon vitiat e, semplicemente, il concedente - che già non potrebbe invocareil pagamento in assenza di quella, ostandovi oltretutto i principi generali intema di contratti a prestazioni corrispettive sull'esclusione dell'esigibilitàdella prestazione in caso di incolpevole impossibilità dellacontroprestazione - neppure potrà, sulla sua base, esigere il pagamento diun corrispettivo per un'attività che è impedita al concessionario per fatto aquest'ultimo non imputabile (cfr. pagg. 11-13 della motivazione di Sez.

U,Sentenza n. 4224 del 17 febbraio 2017).6.

Sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto ribadito il principioai sensi del quale «non è esigibile il pagamento del canone - odell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione di derivazionedi acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa daparte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamentodell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimoconcessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguenteNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblicaamministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare diconcessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anchenell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessioneper causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per nonmeritevolezza dell'interesse perseguito - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod.civ. - derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cuiall'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell’energia» (cfr. pag. 13-14 della motivazione diSez.

U, Sentenza n. 4224 del 17 febbraio 2017).7.

Nel caso di specie i giudici del merito hanno escluso chel’impossibilità di godere del bene oggetto della concessione fosseimputabile al concessionario (circostanza, peraltro, neppure contestata inquesta sede), con la conseguente correttezza dell’applicazione dei principiappena richiamati.8.

È appena il caso di rilevare l’improprietà del richiamo, operato dallaRegione ricorrente, al precedente TSAP n. 150/2024, poiché - al di là dellaradicale differenza, rispetto all’odierna controversia, dei presupposti difatto della fattispecie concreta condotta all’esame del giudice delle acque(e risolta sulla base di quel precedente) – l’affermazione (incidentalmentecaduta nel discorso del TSAP) secondo cui «il canone non è integralmentesoggetto al rapporto sinallagmatico, tanto che dev’essere corrisposto alrilascio della concessione anche se non è ancora effettivamente attivata laderivazione», non appare in alcun modo oggettivamente incompatibile - aldi là della relativa irriducibile genericità – con l’affermazione di principio(da ribadire in questa sede) secondo cui non è esigibile il pagamento delcanone - o dell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione diderivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione diquesta da parte del concessionario dovuta ad impossibilità diNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili almedesimo concessionario.9.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.10.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.11.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliodigitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eILARIA CONTE, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026avverso la sentenza n. 38/2025 del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche pubblicata in data 17/3/2025.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del24/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1. Con sentenza resa in data 17/3/2025, il Tribunale superiore delleacque pubbliche ha confermato la decisione con la quale il Tribunaleregionale delle acque pubbliche, in accoglimento dell’opposizione propostadalla SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha revocato l’ingiunzione dipagamento emessa dalla Regione Lombardia nei confronti della societàopponente per il pagamento degli importi da quest’ultima asseritamentedovuti a titolo di corrispettivo per la concessione di derivazione, ad usoidroelettrico, di acque dai torrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RioDongoli e [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2018.2. A fondamento della decisione assunta, il Tribunale superiore delleacque pubbliche ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudicenella parte in cui ha negato il diritto dell’amministrazione concedente aottenere il pagamento del canone, considerato che, nel periodo diinteresse, la società concessionaria non aveva potuto godere in alcunmodo della risorsa idrica oggetto della concessione, in conseguenzadell’annullamento, in sede giudiziaria, dell’autorizzazione alla costruzione eall’esercizio dell’impianto di produzione dell’energia elettrica, con laconseguente impossibilità di realizzare in concreto la derivazionedell’acqua oggetto della concessione.3. Avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche,la Regione Lombardia propone ricorso per cassazione sulla base di duemotivi di impugnazione.4. La SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la pronuncia del rigetto del ricorso.6. La SAP-SEAM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 37 del r.d. n. 1775/1933 edell’art. 6 della legge regionale Lombardia n. 10/2009 (in relazione all’art360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale superiore delle acque pubblicheerroneamente inteso il contenuto dell’art. 37 del r.d. n. 1775/1933, aisensi del quale il pagamento del canone concessorio decorre‘improrogabilmente’ dalla data del decreto di concessione, o da quella diautorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore, con laconseguenza che il concessionario avrebbe in ogni caso dovutocorrispondere il pagamento del canone nel rispetto del principio dipubblico interesse rispondente alla previsione di cui all’art 97 Cost.,valevole anche in caso di mancato godimento del bene oggetto dellaconcessione.2. Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 1322 c.c. nonché per lamancata applicazione dell’art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016 (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale superiore delleacque pubbliche erroneamente omesso di tener conto del dato decisivocostituito dall’accordo contrattuale accedente la concessione, conparticolare riguardo all’art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016, con ilquale le parti avevano stabilito il dovere del concessionario di pagare icanoni concessori, pur quando il concessionario non possa non voglia fareuso in tutto in parte della concessione.3. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono infondati.Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/20264. Osserva il Collegio come il Tribunale superiore delle acquepubbliche, nel confermare le ragioni della società odierna controcorrente,si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di queste Sezioni Unite (qui integralmente condivise erichiamate al fine di assicurarne continuità) secondo cui deve ritenersi nonesigibile il pagamento del canone - o dell'addizionale o dei relativiaccessori - di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso dimancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario, dovutaad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi nonimputabili al medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alladerivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altrapubblica amministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare diconcessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anchenell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessioneper causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per nonmeritevolezza dell'interesse perseguito - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod.civ. - derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cuiall'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell’energia (v. Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17febbraio 2017);5. Al riguardo, come ribadito dalla Corte costituzionale (Corte cost.,sent. n. 158 del 2016, ove riferimenti alla precedente Corte cost., sent. n.85 del 2014, nonché alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, inparticolare alle sentenze 11/07/2011, n. 15144, nonché 30/06/2009, n.15234), nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell’energia”, cui la determinazione del corrispettivo delle concessioni perle relative risorse si riconduce, i principi fondamentali si riduconoall’onerosità della concessione ed alla proporzionalità del canone allaentità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che ilconcessionario ne ricava (Corte cost., sent. n. 85 del 2024).Numero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026La stessa normativa statale di riferimento (in origine: art. 18, comma5, della legge n. 36 del 1994; successivamente, l'art. 154, comma 3,d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; infine ed allo stato, l'art. 37, comma 7, d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in I. 7 agosto 2012, n. 134,secondo la ricostruzione di Corte cost., sentenze n. 85 del 2014 -soprattutto punto 4.3 della motivazione in diritto - e n. 64 del 2014,soprattutto punto 3 della motivazione in diritto) esige il rispettoesclusivamente dei criteri di economicità e ragionevolezza(espressamente, in tal senso, l'ultima delle norme appena richiamate, dariconoscersi peraltro, con l'opinione prevalente tra gli interpreti, qualeespressione di un principio già immanente nell'ordinamento), ciò chesarebbe con ogni evidenza escluso in ipotesi di riconoscimento dellaspettanza alla concedente di un canone anche in caso di impossibilità diproduzione per causa ad essa non imputabile.Deve pertanto escludersi, in un sistema di minuziosa regolazione ed alcontempo di incentivazione della produzione di energia anche da parte delprivato, la ritrazione di utilità, da parte delle pubbliche amministrazioniconcedenti, diverse od ulteriori rispetto a quelle espressamente previste,vale a dire diverse dai corrispettivi per la ritrazione - o almeno per lapotenziale ritraibilità - di utilità dalla risorsa pubblica a tale finedestinabile: e, a maggior ragione, va escluso che dalla mera passiva edimproduttiva situazione di titolarità della risorsa possa derivare, senzaalcuna causa giustificatrice di tale depauperamento del concedente, unalocupletazione in favore del patrimonio dell'Ente concedente.Del resto, per tutte le prestazioni connotate da corrispettività almenopotenziale, come il canone e l'addizionale con relativi accessori, questaCorte ha già avuto modo di affermare che può rilevare ad escludernel'esigibilità «la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte delconcessionario, se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impiantoascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi nonNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026imputabili al medesimo concessionario» (Cass. Sez. U, n. 16035 del7/07/2010, in controversia resa tra le stesse parti; in senso analogo:Cass., Sez. U, n. 16602 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. U., n. 11989 del25/5/2009; Cass. Sez. U, n. 25341 del 2/12/2009).Tali obbligazioni pecuniarie, che trovano la loro fonte nella legge, nonpossono essere però richieste in base ad una clausola contrattuale che nepreveda la corresponsione anche in caso di impossibilità dell'attività diderivazione per fatto non imputabile al concessionario: tale clausola nonsupera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 cpv. cod. civ. perviolazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelliricavabili dall'art. 41 Cost. e quelli in modo specifico elaborati in tema di“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”; diconseguenza, essa va qualificata - secondo l'impostazione di Cass. Sez. U.n. 9140 del 2016, cit., cui è opportuno qui assicurare continuità - nulla,ma tuttavia, in applicazione dell'art. 1419 cpv. cod. civ., essa vitiatur sednon vitiat e, semplicemente, il concedente - che già non potrebbe invocareil pagamento in assenza di quella, ostandovi oltretutto i principi generali intema di contratti a prestazioni corrispettive sull'esclusione dell'esigibilitàdella prestazione in caso di incolpevole impossibilità dellacontroprestazione - neppure potrà, sulla sua base, esigere il pagamento diun corrispettivo per un'attività che è impedita al concessionario per fatto aquest'ultimo non imputabile (cfr. pagg. 11-13 della motivazione di Sez. U,Sentenza n. 4224 del 17 febbraio 2017).6. Sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto ribadito il principioai sensi del quale «non è esigibile il pagamento del canone - odell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione di derivazionedi acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa daparte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamentodell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimoconcessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguenteNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblicaamministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare diconcessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento anchenell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessioneper causa a sé non imputabile, quella risultando invalida per nonmeritevolezza dell'interesse perseguito - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod.civ. - derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento di cuiall'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell’energia» (cfr. pag. 13-14 della motivazione diSez. U, Sentenza n. 4224 del 17 febbraio 2017).7. Nel caso di specie i giudici del merito hanno escluso chel’impossibilità di godere del bene oggetto della concessione fosseimputabile al concessionario (circostanza, peraltro, neppure contestata inquesta sede), con la conseguente correttezza dell’applicazione dei principiappena richiamati.8. È appena il caso di rilevare l’improprietà del richiamo, operato dallaRegione ricorrente, al precedente TSAP n. 150/2024, poiché - al di là dellaradicale differenza, rispetto all’odierna controversia, dei presupposti difatto della fattispecie concreta condotta all’esame del giudice delle acque(e risolta sulla base di quel precedente) – l’affermazione (incidentalmentecaduta nel discorso del TSAP) secondo cui «il canone non è integralmentesoggetto al rapporto sinallagmatico, tanto che dev’essere corrisposto alrilascio della concessione anche se non è ancora effettivamente attivata laderivazione», non appare in alcun modo oggettivamente incompatibile - aldi là della relativa irriducibile genericità – con l’affermazione di principio(da ribadire in questa sede) secondo cui non è esigibile il pagamento delcanone - o dell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione diderivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione diquesta da parte del concessionario dovuta ad impossibilità diNumero registro generale 9222/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 21060/2026Data pubblicazione 21/06/2026funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili almedesimo concessionario.9. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.11. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola
Sentenza Cassazione n. 21060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris