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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 11069/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1056 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 intimato avverso la sentenza n. 1461/2023 della Corte di appello di L’Aquila, pubblicata il 12 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 marzo 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a conseguire il ristoro dei danni sofferti a seguito della sottoscrizione di quotedi un fondo denominato [OSCURATO:PERSONA] : l’attrice aveva rappresentato di aver acquistato, su proposta di [OSCURATO:PERSONA], agente dell’istituto di credito convenuto, le quote suddette e di avere patito la perdita della somma impiegata per l’investimento, pari a euro 127.000,00.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha respintanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società cui erano stat e intestat e fiduciariamente le quotedel fondo di investimento acquistate e che la stessaFideuram aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa.

2. ― In sede di gravame la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza nella parte relativa alla condanna della banca e l’ha riformata con riguardo alla pretesa azionata da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

3. ― La banca ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; la prima ha proposto un ricorso incidentalebasato su sette motivi.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

Sez.

I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 con riguardo al ricorso principale.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa facendo rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva propostoricorso incidentale, e che ciò aveva fatto tardivamente.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 31 t.u.f (d.lgs. n. 58/1998), 1227, 2049, 2730 e 2735 c.c.e la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

I sette motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] oppongono, rispettivamente: falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) derivante da errata qualificazione della chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di Fideuram;violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. emancato utilizzo dello standard probatorio del «più probabile che non» nel giudizio di accertamento dell’elemento oggettivo; violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 43 c.p., 115 c.p.c., 116 c.p.c. emancato accertamento dell’elemento soggettivo; nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in ragione di un errore di percezione in relazione al contenuto oggettivo di un documento con riguardo ad una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti; nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’art. 2055 c.c..

2. ― Va anzitutto osservato che il ricorso incidentale è inammissibile.

Il ricorso principale è stato notificatoa tutte le parti del giudizio di appello:nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] la notifica risulta essere stata eseguita l’11 gennaio 2024 .

A fronte di tale ricorso risulta depositato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], un controricorso recante la data del 20 febbraio 2024.

Il ricorso incidentale, notificato il 12 aprile 2024, risulta depositatoin data 30 aprile 2024.

Sez.

I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 La notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall'art.330 c.p.c., implicando, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizi di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c., il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale (Cass. 7 febbraio 2017, n.3129).

Il ricorso incidentale è dunque tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorsoprincipale, di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c..

3. ― C ol controri corso al ricorso incidentale Fideuram ha manifestato l’intendimento di non coltivare il ricorso principale nel caso in cui quello incidentale non fosse accolto.

A fronte dell’inammissibilità del ricorso incidentale, quello principale deve ritenersi quindi abbandonato.

4. ― [OSCURATO:SOCIETA] , siccome soccombente, è tenuta a rivalere Fideuram, sua controparte con riferimento all’impugnazione incidentale, delle spese di giudizio da questa affrontate.

La ricorrente principale va invece condannata alla rifusione delle spese sopportate da SaraColangelo, controricorrente al ricorso principale, avendo la stessa Fideuramdesistito dall’impugnazione proposta.

Non si applicano le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, il giudizio non èstato definito in conformità della proposta.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna Fideuram al pagamento, in favore di Colangelo , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro Sez.

I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 200,00, ed agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di Fideuram, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello sta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1056 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 intimato avverso la sentenza n. 1461/2023 della Corte di appello di L’Aquila, pubblicata il 12 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 marzo 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a conseguire il ristoro dei danni sofferti a seguito della sottoscrizione di quotedi un fondo denominato [OSCURATO:PERSONA] : l’attrice aveva rappresentato di aver acquistato, su proposta di [OSCURATO:PERSONA], agente dell’istituto di credito convenuto, le quote suddette e di avere patito la perdita della somma impiegata per l’investimento, pari a euro 127.000,00. Con la stessa sentenza il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha respintanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società cui erano stat e intestat e fiduciariamente le quotedel fondo di investimento acquistate e che la stessaFideuram aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza nella parte relativa alla condanna della banca e l’ha riformata con riguardo alla pretesa azionata da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. ― La banca ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; la prima ha proposto un ricorso incidentalebasato su sette motivi. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. Sez. I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 con riguardo al ricorso principale. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa facendo rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva propostoricorso incidentale, e che ciò aveva fatto tardivamente. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 31 t.u.f (d.lgs. n. 58/1998), 1227, 2049, 2730 e 2735 c.c.e la nullità della sentenza per vizio di motivazione. I sette motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] oppongono, rispettivamente: falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) derivante da errata qualificazione della chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di Fideuram;violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. emancato utilizzo dello standard probatorio del «più probabile che non» nel giudizio di accertamento dell’elemento oggettivo; violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 43 c.p., 115 c.p.c., 116 c.p.c. emancato accertamento dell’elemento soggettivo; nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in ragione di un errore di percezione in relazione al contenuto oggettivo di un documento con riguardo ad una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti; nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’art. 2055 c.c.. 2. ― Va anzitutto osservato che il ricorso incidentale è inammissibile. Il ricorso principale è stato notificatoa tutte le parti del giudizio di appello:nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] la notifica risulta essere stata eseguita l’11 gennaio 2024 . A fronte di tale ricorso risulta depositato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], un controricorso recante la data del 20 febbraio 2024. Il ricorso incidentale, notificato il 12 aprile 2024, risulta depositatoin data 30 aprile 2024. Sez. I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 La notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall'art.330 c.p.c., implicando, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizi di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c., il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale (Cass. 7 febbraio 2017, n.3129). Il ricorso incidentale è dunque tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorsoprincipale, di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c.. 3. ― C ol controri corso al ricorso incidentale Fideuram ha manifestato l’intendimento di non coltivare il ricorso principale nel caso in cui quello incidentale non fosse accolto. A fronte dell’inammissibilità del ricorso incidentale, quello principale deve ritenersi quindi abbandonato. 4. ― [OSCURATO:SOCIETA] , siccome soccombente, è tenuta a rivalere Fideuram, sua controparte con riferimento all’impugnazione incidentale, delle spese di giudizio da questa affrontate. La ricorrente principale va invece condannata alla rifusione delle spese sopportate da SaraColangelo, controricorrente al ricorso principale, avendo la stessa Fideuramdesistito dall’impugnazione proposta. Non si applicano le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, il giudizio non èstato definito in conformità della proposta. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna Fideuram al pagamento, in favore di Colangelo , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro Sez. I–RG 1056/2024 camera di consiglio13.3.2025 200,00, ed agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di Fideuram, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello sta
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