CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 12890/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Atteso che nell'intestazione dell'ordinanza di questa Corte in data 12 maggio 2022, n. 33656/22, emessa in relazione al ricorso iscritto al n. 45132/2021, il luogo di nascita di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in tale procedimento, è indicato in "Agrigento"; Rilevato che detta indicazione è frutto di errore materiale, poiché dai certificati in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] è nato il 24 dicembre 1980 in Canicattì; Ritenuto che il predetto errore materiale non determina nullità e la sua eliminazione non comporta modificazioni essenziali della suddetta ordinanza di questa Corte; Considerato che, pertanto, può procedersi alla correzione ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., disponendo le annotazioni in calce al rispettivo originale a cura della cancelleria; P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza n. 33656 del 2022 emessa il 12.05.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G.N. 45132/2021, nel senso che, ove è indicato come luogo di nascita del ricorrente il comune di Agrigento, deve intendersi indicato il comune di Canicattì. Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.