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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45930/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG /2 / (p d (, t [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proposta dal Valenti a seguito di assoluzione dai reati di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 9-10-1990, n. 309 e 56 cod. pen. e 73-80 d.

P. R. n. 309 del 1990 rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello, trattandosi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto chiedersi se le pronunce di assoluzione fossero state emesse sulla base dei medesimi elementi a fondamento del provvedimento di cautela, in quanto in questa ipotesi è preclusa, per il giudice della riparazione, la valutazione della sussistenza della condizione ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave.

Nel caso in esame, il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e dunque l'adozione del provvedimento di coercizione personale è avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione sia del G.u.p. che ha assolto dal delitto di cui agli artt. 73-80

I. stup. sia della Corte d'appello che ha assolto dal reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73-80

I. stup.

Anche dopo la prima pronuncia di assoluzione, la misura cautelare è stata mantenuta nonostante l'insussistenza ab origine delle condizioni per l'assoggettabilità dell'imputato a coercizione personale.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è infondata.

L'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., come è noto, fonda il diritto alla riparazione per la detenzione subita laddove la custodia cautelare sia oggettivamente illegittima in quanto disposta in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Dunque il presupposto per il diritto alla riparazione, in queste ipotesi, prescinde dall'esito del procedimento penale nel cui ambito la custodia cautelare è stata adottata, nel senso che il diritto alla riparazione trova il proprio titolo giustificativo in una decisione irrevocabile attestante l'illegittimità della misura cautelare, sia che il processo di cognizione si concluda con una pronuncia di proscioglimento sia che si concluda con una sentenza di condanna.

Le Sezioni Unite, nel precisare che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia favorevole in sede di impugnazione avverso il provvedimento impositivo di una misura cautelare non viene meno a seguito di revoca della stessa sopraggiunta nelle more del procedimento incidentale, hanno chiarito che la decisione irrevocabile, necessaria ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. per la riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata, in linea di massima, nell'ordinanza non impugnata emessa ai sensi degli artt. 309-310 cod. proc. pen. ovvero nella pronuncia adottata dalla Corte di cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28-3-2006, Prisco, Rv. 234268; Sez.

U, n. 21 del 13/7/1998, Gallieri; Sez.

U, n. 7 del 2576/1997, Chiappetta; Sez.

U, 28/71994, Buffa).

Vengono pertanto in rilievo, quali decisioni irrevocabili idonee a fondare la domanda riparatoria, l'ordinanza di annullamento o di riforma adottata dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de líbertate e la decisione emessa dalla Corte di cassazione in esito al ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame o dell'appello cautelare o per saltum avverso il provvedimento applicativo della misura.

Ma può venire in rilievo anche l'ordinanza di revoca della custodia cautelare per difetto delle condizioni previste dagli artt. 273-280 cod. proc. pen., non impugnata nei termini ovvero impugnata e confermata con provvedimento a sua volta non impugnato ovvero nei cui confronti venga proposto ricorso dichiarato inammissibile o rigettato.

Sulla base di questa impostazione, si è talvolta ritenuto, in giurisprudenza, che non costituisca decisione idonea a fondare la domanda riparatoria ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la sentenza emessa all'esito del processo di cognizione da cui si desuma l'illegittimità originaria del titolo custodiale (Sez. 4, n. 2660 del 3/12/2008, dep. 2009, Rv. 242504).

Ma le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno posto in rilievo che l'illegittimità originaria del titolo cautelare può essere accertata, nei casi di ingiustizia formale, sia pure implicitamente, anche con una sentenza di merito, come nel caso in cui l'imputato venga prosciolto perché il reato era estinto per prescrizione già al momento dell'applicazione della custodia cautelare (Sez.

U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195353) ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare per un reato dal quale venga in seguito prosciolto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. (Corte cost., sent. n. 230 del 16/7/2004).

Dunque, se di regola la pronuncia irrevocabile rilevante ex art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è quella emessa nell'ambito del procedimento de libertate, non è esclusa la possibilità che anche dalla pronuncia di merito si evinca che il provvedimento di coercizione personale è stato emesso in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Ciò però, per quanto più strettamente attiene alla problematica oggetto del ricorso, non può inferirsi dalla semplice pronuncia di assoluzione con formula piena, anche se emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, e quindi sulla base degli stessi atti a disposizione del giudice della cautela, perché è ben possibile che il titolo coercitivo sia stato emesso nel pieno rispetto degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e che, nondimeno, l'imputato, in esito al giudizio di cognizione venga assolto.

Ciò in forza dell'alterità dei parametri di giudizio che presiedono all'emissione del provvedimento di cautela rispetto a quelli a fondamento della declaratoria di responsabilità.

I primi infatti ruotano intorno al concetto di gravità indiziaria.

E costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale i canoni valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. sono diversi da quelli validi per una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 7793 del 5/2/2013, Rv. 255053; Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 29807 del 20/6/2001, Rv. 220652), poiché i primi postulano la ravvisabilità di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, 21/4/1995, Costantino), di una rilevante probabilità di condanna (Corte cost. 25/7/1996, n. 314) e quindi la formulabilità di un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla declaratoria di responsabilità (Sez.

U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato), mentre i secondi si basano sul principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che consente di addivenire a declaratoria di responsabilità soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010,Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763): dunque una piattaforma probatoria di spessore senz'altro superiore di quella a fondamento della gravità indiziaria.

2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha posto in rilievo che l'ordinanza cautelare non è stata annullata, non risultando violati gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che non si versi, nel caso in esame, in una ipotesi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Ne deriva l'irrilevanza della questione inerente all'identità o meno degli elementi a fondamento del provvedimento di coercizione personale e della pronuncia di assoluzione: questione che è rilevante nei soli casi di ingiustizia formale e non anche nelle ipotesi di ingiustizia sostanziale, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio, Rv. 247663- 64), come quella in esame.

Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha esaminato la problematica inerente alla ravvisabilità o meno della condizione ostativa della colpa grave, da lui ritenuta sussistente sulla base di congrua motivazione, incentrata sulle conversazioni con linguaggio cifrato, sui contatti, sugli incontri e sulle trattative con i narcotrafficanti, secondo quanto posto in luce dalla Corte d'appello, a p. 4 della parte motiva del provvedimento in esame.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG /2 / (p d (, t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proposta dal Valenti a seguito di assoluzione dai reati di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 9-10-1990, n. 309 e 56 cod. pen. e 73-80 d. P. R. n. 309 del 1990 rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello, trattandosi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto chiedersi se le pronunce di assoluzione fossero state emesse sulla base dei medesimi elementi a fondamento del provvedimento di cautela, in quanto in questa ipotesi è preclusa, per il giudice della riparazione, la valutazione della sussistenza della condizione ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave. Nel caso in esame, il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e dunque l'adozione del provvedimento di coercizione personale è avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione sia del G.u.p. che ha assolto dal delitto di cui agli artt. 73-80 I. stup. sia della Corte d'appello che ha assolto dal reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73-80 I. stup. Anche dopo la prima pronuncia di assoluzione, la misura cautelare è stata mantenuta nonostante l'insussistenza ab origine delle condizioni per l'assoggettabilità dell'imputato a coercizione personale. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è infondata. L'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., come è noto, fonda il diritto alla riparazione per la detenzione subita laddove la custodia cautelare sia oggettivamente illegittima in quanto disposta in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Dunque il presupposto per il diritto alla riparazione, in queste ipotesi, prescinde dall'esito del procedimento penale nel cui ambito la custodia cautelare è stata adottata, nel senso che il diritto alla riparazione trova il proprio titolo giustificativo in una decisione irrevocabile attestante l'illegittimità della misura cautelare, sia che il processo di cognizione si concluda con una pronuncia di proscioglimento sia che si concluda con una sentenza di condanna. Le Sezioni Unite, nel precisare che l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia favorevole in sede di impugnazione avverso il provvedimento impositivo di una misura cautelare non viene meno a seguito di revoca della stessa sopraggiunta nelle more del procedimento incidentale, hanno chiarito che la decisione irrevocabile, necessaria ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. per la riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata, in linea di massima, nell'ordinanza non impugnata emessa ai sensi degli artt. 309-310 cod. proc. pen. ovvero nella pronuncia adottata dalla Corte di cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28-3-2006, Prisco, Rv. 234268; Sez. U, n. 21 del 13/7/1998, Gallieri; Sez. U, n. 7 del 2576/1997, Chiappetta; Sez. U, 28/71994, Buffa). Vengono pertanto in rilievo, quali decisioni irrevocabili idonee a fondare la domanda riparatoria, l'ordinanza di annullamento o di riforma adottata dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de líbertate e la decisione emessa dalla Corte di cassazione in esito al ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame o dell'appello cautelare o per saltum avverso il provvedimento applicativo della misura. Ma può venire in rilievo anche l'ordinanza di revoca della custodia cautelare per difetto delle condizioni previste dagli artt. 273-280 cod. proc. pen., non impugnata nei termini ovvero impugnata e confermata con provvedimento a sua volta non impugnato ovvero nei cui confronti venga proposto ricorso dichiarato inammissibile o rigettato. Sulla base di questa impostazione, si è talvolta ritenuto, in giurisprudenza, che non costituisca decisione idonea a fondare la domanda riparatoria ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la sentenza emessa all'esito del processo di cognizione da cui si desuma l'illegittimità originaria del titolo custodiale (Sez. 4, n. 2660 del 3/12/2008, dep. 2009, Rv. 242504). Ma le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno posto in rilievo che l'illegittimità originaria del titolo cautelare può essere accertata, nei casi di ingiustizia formale, sia pure implicitamente, anche con una sentenza di merito, come nel caso in cui l'imputato venga prosciolto perché il reato era estinto per prescrizione già al momento dell'applicazione della custodia cautelare (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195353) ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare per un reato dal quale venga in seguito prosciolto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. (Corte cost., sent. n. 230 del 16/7/2004). Dunque, se di regola la pronuncia irrevocabile rilevante ex art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è quella emessa nell'ambito del procedimento de libertate, non è esclusa la possibilità che anche dalla pronuncia di merito si evinca che il provvedimento di coercizione personale è stato emesso in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ciò però, per quanto più strettamente attiene alla problematica oggetto del ricorso, non può inferirsi dalla semplice pronuncia di assoluzione con formula piena, anche se emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, e quindi sulla base degli stessi atti a disposizione del giudice della cautela, perché è ben possibile che il titolo coercitivo sia stato emesso nel pieno rispetto degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e che, nondimeno, l'imputato, in esito al giudizio di cognizione venga assolto. Ciò in forza dell'alterità dei parametri di giudizio che presiedono all'emissione del provvedimento di cautela rispetto a quelli a fondamento della declaratoria di responsabilità. I primi infatti ruotano intorno al concetto di gravità indiziaria. E costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale i canoni valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. sono diversi da quelli validi per una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 7793 del 5/2/2013, Rv. 255053; Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 29807 del 20/6/2001, Rv. 220652), poiché i primi postulano la ravvisabilità di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 21/4/1995, Costantino), di una rilevante probabilità di condanna (Corte cost. 25/7/1996, n. 314) e quindi la formulabilità di un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla declaratoria di responsabilità (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato), mentre i secondi si basano sul principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che consente di addivenire a declaratoria di responsabilità soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010,Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763): dunque una piattaforma probatoria di spessore senz'altro superiore di quella a fondamento della gravità indiziaria. 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha posto in rilievo che l'ordinanza cautelare non è stata annullata, non risultando violati gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che non si versi, nel caso in esame, in una ipotesi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva l'irrilevanza della questione inerente all'identità o meno degli elementi a fondamento del provvedimento di coercizione personale e della pronuncia di assoluzione: questione che è rilevante nei soli casi di ingiustizia formale e non anche nelle ipotesi di ingiustizia sostanziale, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio, Rv. 247663- 64), come quella in esame. Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha esaminato la problematica inerente alla ravvisabilità o meno della condizione ostativa della colpa grave, da lui ritenuta sussistente sulla base di congrua motivazione, incentrata sulle conversazioni con linguaggio cifrato, sui contatti, sugli incontri e sulle trattative con i narcotrafficanti, secondo quanto posto in luce dalla Corte d'appello, a p. 4 della parte motiva del provvedimento in esame. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM R
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