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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:134
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]314/03 Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo «Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche» Massime della sentenza Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione — Inammissibilità (Art. 226 CE) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 marzo 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE – Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche» Nella causa C-314/03, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig.

S. Schreiner, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima, LA CORTE (Quinta Sezione),, composta dal sig.

C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig.

S. von [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

A. Tizzano cancelliere: sig.

R. Grass vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2 A norma dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2000/52, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 31 luglio 2001 ed informarne immediatamente la Commissione. 3 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo in condizioni di presentare le proprie osservazioni, con lettera 19 dicembre 2002 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva 2000/52 entro due mesi dalla notifica di tale parere.

Poiché le informazioni trasmesse dalle autorità lussemburghesi in seguito al detto parere non hanno consentito alla Commissione di dedurre che tali provvedimenti erano stati definitivamente adottati, la stessa ha deciso di proporre il presente ricorso. 4 [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo riconosce di non aver adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/52 entro il termine previsto dall'art. 2, primo comma, della stessa.

Esso rileva, tuttavia, che tale ritardo è giustificato.

Infatti, la trasposizione di tale direttiva sarebbe stata ampiamente complicata e ritardata dalla mancata pubblicazione, da parte della Commissione, di un testo coordinato della direttiva 2000/52 e di altre tre direttive rilevanti per la trasposizione di quest'ultima, essendo tale pubblicazione avvenuta solo nel 2002.

Il governo lussemburghese sostiene, d'altra parte, di aver riscontrato difficoltà nel prendere contatto con i servizi della Commissione per discutere le modalità di trasposizione di tale direttiva. 5 Per quanto riguarda gli argomenti invocati dal governo lussemburghese riguardo alle difficoltà riscontrate nell’attuare le disposizioni della direttiva 2000/52, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le difficoltà di applicazione emerse in sede di attuazione di un atto comunitario non possono consentire ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall’osservanza dei propri obblighi (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 419, punto 10; 19 febbraio 1991, causa C‑374/89, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑367, punto 10, e 23 marzo 2000, causa C‑327/98, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1851, punto 21). 6 Pertanto, i motivi sollevati dal governo lussemburghese per giustificare la mancata trasposizione della direttiva 2000/52 devono essere respinti. 7 Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato. 8 Di conseguenza, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/52, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.

Sulle spese 9 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Gulmann von [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 marzo 2004.

Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione R. Grass C. Gulmann 1 – Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]314/03 Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo «Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche» Massime della sentenza Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione — Inammissibilità (Art. 226 CE) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 marzo 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE – Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche» Nella causa C-314/03, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima, LA CORTE (Quinta Sezione),, composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. R. Grass vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2 A norma dell'art. 2, primo comma, della direttiva 2000/52, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 31 luglio 2001 ed informarne immediatamente la Commissione. 3 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo in condizioni di presentare le proprie osservazioni, con lettera 19 dicembre 2002 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva 2000/52 entro due mesi dalla notifica di tale parere. Poiché le informazioni trasmesse dalle autorità lussemburghesi in seguito al detto parere non hanno consentito alla Commissione di dedurre che tali provvedimenti erano stati definitivamente adottati, la stessa ha deciso di proporre il presente ricorso. 4 [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo riconosce di non aver adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/52 entro il termine previsto dall'art. 2, primo comma, della stessa. Esso rileva, tuttavia, che tale ritardo è giustificato. Infatti, la trasposizione di tale direttiva sarebbe stata ampiamente complicata e ritardata dalla mancata pubblicazione, da parte della Commissione, di un testo coordinato della direttiva 2000/52 e di altre tre direttive rilevanti per la trasposizione di quest'ultima, essendo tale pubblicazione avvenuta solo nel 2002. Il governo lussemburghese sostiene, d'altra parte, di aver riscontrato difficoltà nel prendere contatto con i servizi della Commissione per discutere le modalità di trasposizione di tale direttiva. 5 Per quanto riguarda gli argomenti invocati dal governo lussemburghese riguardo alle difficoltà riscontrate nell’attuare le disposizioni della direttiva 2000/52, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le difficoltà di applicazione emerse in sede di attuazione di un atto comunitario non possono consentire ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall’osservanza dei propri obblighi (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 419, punto 10; 19 febbraio 1991, causa C‑374/89, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑367, punto 10, e 23 marzo 2000, causa C‑327/98, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1851, punto 21). 6 Pertanto, i motivi sollevati dal governo lussemburghese per giustificare la mancata trasposizione della direttiva 2000/52 devono essere respinti. 7 Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato. 8 Di conseguenza, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/52, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. Sulle spese 9 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese. Gulmann von [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 marzo 2004. Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione R. Grass C. Gulmann 1 – Lingua processuale: il francese.
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