CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19903/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'APPELLOdi BARIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 15870/2025Numero sezionale 744/2026Numero di raccolta generale 19903/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 15/06/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]