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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19327/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 19-27.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; v letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno, decidendo sul ricorso per riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale accoglimento del gravame, ha annullato il sequestro preventivo del GIP reso in data 1.7.2021 limitatamente al vincolo imposto, ai fini di confisca, in forma diretta o per equivalente, sulla somma di Euro 80.000 di cui ha ordinato il dissequestro e la immediata restituzione in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] delegando per l'esecuzione la PG operante ed ha invece confermato nel resto il provvedimento impugnato;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ferrara lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 512bis cod. pen. quanto ai capi 3), 4) e 5) della provvisoria incolpazione: rilevato che, a carico del Ferrara, erano stati esclusi gravi indizi di colpevolezza quanto ai fatti di cui ai capi 1) e 2) della incolpazione provvisoria nonché la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., segnaea che l'addebito recepito era stato quello di esercitare l'attività di impresa attraverso la fittizia intestazione in capo alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli e che, nel contempo, ciò non sarebbe stato possibile senza un capitale certo su cui poter contare; osserva, invece, che proprio l'esclusione della gravità indiziaria sui fatti di usura e di estorsione avrebbe dovuto imporre una rivisitazione delle incolpazioni di interposizione fittizia aventi ad oggetto le attività commerciali che, in tesi, ne sarebbero il frutto ed il profitto; richiama, in particolare, la documentazione allegata alla memoria difensiva circa la consistenza patrimoniale della Tarulli aggiungendo che nessun elemento fattuale giustificava la finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice poiché il Ferrara era stato attinto da una unica condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso nel 2000 e poi riabilitato; richiama l'errore e la confusione in cui è incorso il Tribunale tra la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che gestiva il bar "[OSCURATO:PERSONA]" senza sopportare alcuna spesa iniziale, sino all'apertura del nuovo bar "Gran caffè [OSCURATO:PERSONA]" gestito in forza di un contratto di affitto del tutto autonomo; aggiunge, ancora, che le spese per i lavori di ristrutturazione, come risulta dal libro dei cespiti, erano state spalmate nel tempo e la cui effettiva e reale consistenza risultava dalla CILA pure prodotta e non considerata; evidenzia, ancore, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'individuare la somma di Euro 6.500 quale canone per il Gran caffè [OSCURATO:PERSONA] e di 16.000 Euro per l'impianto di distribuzione carburanti riferito, in realtà, il primo al bar "[OSCURATO:PERSONA]" come canone minimo garantito e, la seconda, per il fitto del ramo d'azienda dell'impianto di autolavaggio; sottolinea come dalla documentazione prodotta risultasse che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita nel maggio del 2017 su indicazione della [OSCURATO:PERSONA] proprietaria delle attrezzature e degli impianti; sottolinea che anche per questi contratti non era prevista alcuna spesa o alcun investimento iniziali; rileva l'erroneità della affermazione secondo cui la Tarulli non potesse affrontare la fase di avviamento delle attività atteso che costei aveva lavorato nel 2011 alle dipendenze dei tale [OSCURATO:PERSONA] percependo una retribuzione di Euro 1.200 mensili per quattro anni; sottolinea come il provvedimento impugnato non avesse dato conto delle disponibilità acquisite dal figlio [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla attività "Peccati di Gola" sottolinea che il TdL non ha considerato il subentro nella stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non essendo la Tarulli laddove le uniche spese sostenute erano state quelle dell'acquisto delle quote per sostenere le quali era stato acquisito un finanziamento agevolato condizionato all'età del beneficiari; segnale che la Pore era stata acquistata con un contratto di leasing del 10.8.2018 dalla Tarulli con redditi di costei mentre l'importo iniziale era stato versato con il ricavato della vendita di una altra autovettura; 2.2 quanto al capo 6), violazione di legge con riferimento all'art. 132 TUB e difetto di motivazione: rileva che il TdL ha invece confermato la misura reale per il delitto di cui al capo 6) per il quale, peraltro, il PM non aveva avanzato richiesta di misura personale; sottolinea come i fatti ivi delineati fossero successivi all'inizio delle attività imprenditoriali della Tarulli non potendo perciò comprovarne la fittizia intestazione; evidenzia come il numero e la consistenza delle operazioni contestate dia contezza della assenza dell'elemento della "professionalità" e sistematicità che connota la figura delittuosa in esame nel caso di specie del tutto occasionale; segnala come il TdL abbia travisato la documentazione difensiva ed apoditticamente riferito al ricorrente anche il prestito erogato dal Cascella al Perrotta con conseguente illegittimità del sequestro dell'importo di Euro

10.500. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per fatti di usura ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; per fatti di intestazione fraudolenta di beni in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ed aventi ad oggetto una serie di beni e società, al fine di eludere la adozione di provvedimenti di natura patrimoniale in materia di prevenzione; da ultimo, per il reato di cui all'art. 132 TUB per aver svolto attività di erogazione di credito senza la relativa autorizzazione.

Il provvedimento impugnato ha ricostruito la vicenda a partire dalle indagini scaturite dal suicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'interno di un deposito annesso al distributore di carburanti ERG da costui gestito ed era in quel contesto che era emersa la figura del Ferrara nei cui confronti era stata avviata una attività di indagine che aveva portato gli inquirenti ad ipotizzare che il ricorrente si fosse in un primo momento imposto al Paolino, che versava in gravi problemi economici, con un contratto "capestro" di associazione in partecipazione e, quindi, mediante prestiti di denaro ad interessi usurari.

Secondo gli inquirenti, quindi, il Ferrara - che pure risultava nullatenente - si sarebbe gradualmente impossessato delle attività del Paolino (già condotte dal suocero di costui) ovvero dell'impianto di distribuzione carburanti, del bar e della pasticceria annessi unitamente all'impianto di autolavaggio mediante la loro fittizia intestazione alla moglie, alla sorella cui sarebbe poi subentrata la figlia e, infine, al figlio.Il Tribunale ha spiegato che nei confronti del Ferrara (destinatario, nel 1996, di una misura cautelare per fatti di associazione a delinquere ex art. 416bis cod. pen., ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 DL 152 del 1991, ritenuto organico al clan [OSCURATO:PERSONA] operante negli anni '90 in Pagani) erano state evidenziate delle operazioni "extraconto" per Euro 252.410,85 nel corso del 2015 e per Euro 56.464,60 tra il tra il 4.1.2016 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'indagato, inoltre, era stato più volte controllato a bordo della PorYche Carrera intestata alla moglie di ed acquisita in leasing con contratto del 12.5.2017.

Era altresì emerso che la moglie del Ferrara, [OSCURATO:PERSONA], dopo pochi mesi dal decesso del Paolino, aveva costituito una ditta individuale titolare del bar-rosticceria "La sosta" che, nel 2017, anche all'esito di ingenti lavori, era stata riaperta con il nome "[OSCURATO:PERSONA]"; la Tarulli aveva stipulato un contratto di affitto con TotalErg per un corrispettivo minimo garantito di Euro 6.500 ed 5% sul fatturato, per il primo anno, 9.750 per il secondo e 13.000 Euro per il terzo anno; il 19.10.2016 aveva concluso un contratto locazione del locale Bar all'interno del distributore e, in data 10.5.2017, con [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e stipulato un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] spa (TotalERg) per un corrispettivo di Euro 16.000 annui; era emerso, tuttavia, che la Tarulli aveva redditi modesti e non risultava aver contratto mutui o prestiti per i lavori eseguiti mentre le agende sequestrate al Ferrara contenevano appunti su ditte e pagamenti ma anche il riferimento di somme riferibili ad attività di usura.

Il Tribunale ha inoltre ricostruito i rapporti tra il Ferrara ed il Paolino ripercorrendo le dichiarazioni della moglie di costui che, nel 2014, aveva conosciuto il Ferrara comprendendone il reale ruolo nella gestione del bar annesso alla stazione di servizio.

Il Tribunale, come accennato, alla luce delle dichiarazioni dell'Ansaldi e delle indagini patrimoniali svolte sia nei confronti del Ferrara che del Paolino, non aveva ritenuto i gravi indizi di colpevolezza per i fatti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica laddove nemmeno il contratto del 18.3.2015 poteva integrare una condotta estorsiva avendo la moglie del Paolino sostenuto, anzi, che si trattasse di un accordo "sponsorizzato" dal nonno (della Ansaldi) per garantire a costei di che vivere dopo che il marito, Paolino, aveva dilapidato due patrimoni al gioco e con gli stupefacenti.

Secondo il Tribunale non vi erano nemmeno elementi concreti per ritenere la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. nulla essendo emerso in ordine alle modalità delle pur insussistenti condotte.I giudici del riesame hanno invece condiviso le conclusioni cui era pervenuto il GIP quanto alla esistenza di elementi idonei a configurare il delitto di intestazione fraudolenta di beni e valori (cfr., pagg. 27 e ssgg. dell'ordinanza impugnata) considerando da un lato l'investimento necessario alla acquisizione ed alla ristrutturazione delle attività e, dall'altro, l'inesistenza di redditi in capo alla Tarulli (come ai figli del Ferrara).

Ritenuta dunque la componente oggettiva del delitto, il Tribunale ha sostenuto che " ... il Ferrara costituiva le dette attività commerciali in capo alla moglie ed alla sorella, come detto prive di redditi o con redditi esigui, impiegando capitali illeciti di cui aveva la disponibilità in ragione delle attività di abusivo esercizio del credito da lui svolte ed avendo la necessità di riciclare il denaro dalle stesse proveniente, oltre che di occultare la sua presenza all'interno delle indicate attività" (cfr., ivi, pag. 30).

Quanto alla specifica finalità richiesta dalla norma, ha spiegato che "... il Ferrara attraverso la detta interposizione fittizia intendeva sottrarre i suoi beni a possibile confisca di prevenzione ..." venendo in rilievo, sotto tale profilo "... la personalità del Ferrara che certamente, al di là di eventuali sue ulteriori appartenenze camorristiche risulta condannato per il reato di associazione mafiosa quindi, ben inserito in contesti illeciti e soprattutto a conoscenza dei meccanismi propri delle misure di prevenzione, cui vengono generalmente sottoposti soggetti dotati di tale tipo di personalità" (cfr., ivi).

2. Ebbene, tanto premesso, il primo motivo del ricorso è certamente inammissibile.

La difesa, infatti, ha incentrato la sua impugnazione sulla erroneità del provvedimento laddove sia il GIP che il Tribunale hanno concluso nel senso del carattere fittizio della intestazione delle attività di cui si è detto in capo ai familiari del Ferrara ed ha invece insistito sulla capacità patrimoniale della moglie (ed anche dei figli) dell'indagato in grado di acquisire e poi gestire tali attività non già come "prestanome" e con risorse del predetto; in definitiva, la difesa ha insistito sulla "reale" titolarità delle quote societarie e delle attività che invece si assumono fittiziamente intestate ai familiari dal Ferrara per sfuggire ad eventuali provvedimento ablatori in sede di prevenzione.

Se così è, allora, non si può che prendere atto del difetto di legittimazione del Ferrara ad impugnare il provvedimento poiché, proprio seguendo la impostazione difensiva, egli mai potrebbe essere il destinatario di una eventuale restituzione di quei beni che, in quanto "sostanzialmente" appartenenti ai suoi familiari, andrebbero semmai restituiti a costoro e non già al Ferrara che, come si detto, ne ha respinto con decisione la titolarità non solo formale ma anche reale.

Questa Corte ha infatti più volte ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277753; Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276545; Sez. 3, Sentenza n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ed altri, Rv. 271231; Sez. 2, Sentenza n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756; Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016, Plances, Rv. 266713; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato ha confermato il sequestro delle somme oggetto di attività di abusivo esercizio del credito da parte del Ferrara per complessivi Euro

10.500. Il Tribunale ha richiamato le intercettazioni che testimoniavano l'attività di prestito ancora in corso anche con la fattiva collaborazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta dalla conversazione di cui alla prog. 1495, del 21.2.2019, era andato a prelevare il padre in aeroporto aggiornandolo dello stato dei prestiti in atto.

Sono state inoltre riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di un prestito, senza interessi, che gli era stato concesso da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva tuttavia fatto presente che in ogni caso poteva pagare nelle mani del Ferrara tramite i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; altro destinatario di prestiti del Ferrara era stato tale [OSCURATO:PERSONA]; anche in tal caso il Tribunale si è fatto carico di vagliare la tesi difensiva segnalandone, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, la mancata coerenza con gli elementi acquisiti.

Ha pertanto ravvisato gli estremi oggettivi del delitto di cui all'art. 132 TUB rispetto ai quali la difesa ha sostenuto che non ricorresse, nel caso in esame, il profilo della "professionalità" nella attività erogazione del credito quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice.

È allora sufficiente ribadire quanto risulta dal provvedimento impugnato in ordine alla attività svolta dal Ferrara con il fattivo aiuto del figlio [OSCURATO:PERSONA] in tal senso deponendo la conversazione già in precedenza menzionata ed essendo appena il caso di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone (cfr., in questi termini, Sez. 5 - , Sentenza n. 25815 del 27/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279464; Sez. 5, Sentenza n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017, in cui la Corte ha spiegato che il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l'esercizio abituale, e non occasionale, di un'attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione; conf., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 18317 del 16/12/2016, Kienesberger ed altri, Rv. 269616; Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266164).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 19-27.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; v letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno, decidendo sul ricorso per riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale accoglimento del gravame, ha annullato il sequestro preventivo del GIP reso in data 1.7.2021 limitatamente al vincolo imposto, ai fini di confisca, in forma diretta o per equivalente, sulla somma di Euro 80.000 di cui ha ordinato il dissequestro e la immediata restituzione in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] delegando per l'esecuzione la PG operante ed ha invece confermato nel resto il provvedimento impugnato; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ferrara lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 512bis cod. pen. quanto ai capi 3), 4) e 5) della provvisoria incolpazione: rilevato che, a carico del Ferrara, erano stati esclusi gravi indizi di colpevolezza quanto ai fatti di cui ai capi 1) e 2) della incolpazione provvisoria nonché la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., segnaea che l'addebito recepito era stato quello di esercitare l'attività di impresa attraverso la fittizia intestazione in capo alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli e che, nel contempo, ciò non sarebbe stato possibile senza un capitale certo su cui poter contare; osserva, invece, che proprio l'esclusione della gravità indiziaria sui fatti di usura e di estorsione avrebbe dovuto imporre una rivisitazione delle incolpazioni di interposizione fittizia aventi ad oggetto le attività commerciali che, in tesi, ne sarebbero il frutto ed il profitto; richiama, in particolare, la documentazione allegata alla memoria difensiva circa la consistenza patrimoniale della Tarulli aggiungendo che nessun elemento fattuale giustificava la finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice poiché il Ferrara era stato attinto da una unica condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso nel 2000 e poi riabilitato; richiama l'errore e la confusione in cui è incorso il Tribunale tra la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che gestiva il bar "[OSCURATO:PERSONA]" senza sopportare alcuna spesa iniziale, sino all'apertura del nuovo bar "Gran caffè [OSCURATO:PERSONA]" gestito in forza di un contratto di affitto del tutto autonomo; aggiunge, ancora, che le spese per i lavori di ristrutturazione, come risulta dal libro dei cespiti, erano state spalmate nel tempo e la cui effettiva e reale consistenza risultava dalla CILA pure prodotta e non considerata; evidenzia, ancore, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'individuare la somma di Euro 6.500 quale canone per il Gran caffè [OSCURATO:PERSONA] e di 16.000 Euro per l'impianto di distribuzione carburanti riferito, in realtà, il primo al bar "[OSCURATO:PERSONA]" come canone minimo garantito e, la seconda, per il fitto del ramo d'azienda dell'impianto di autolavaggio; sottolinea come dalla documentazione prodotta risultasse che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita nel maggio del 2017 su indicazione della [OSCURATO:PERSONA] proprietaria delle attrezzature e degli impianti; sottolinea che anche per questi contratti non era prevista alcuna spesa o alcun investimento iniziali; rileva l'erroneità della affermazione secondo cui la Tarulli non potesse affrontare la fase di avviamento delle attività atteso che costei aveva lavorato nel 2011 alle dipendenze dei tale [OSCURATO:PERSONA] percependo una retribuzione di Euro 1.200 mensili per quattro anni; sottolinea come il provvedimento impugnato non avesse dato conto delle disponibilità acquisite dal figlio [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla attività "Peccati di Gola" sottolinea che il TdL non ha considerato il subentro nella stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non essendo la Tarulli laddove le uniche spese sostenute erano state quelle dell'acquisto delle quote per sostenere le quali era stato acquisito un finanziamento agevolato condizionato all'età del beneficiari; segnale che la Pore era stata acquistata con un contratto di leasing del 10.8.2018 dalla Tarulli con redditi di costei mentre l'importo iniziale era stato versato con il ricavato della vendita di una altra autovettura; 2.2 quanto al capo 6), violazione di legge con riferimento all'art. 132 TUB e difetto di motivazione: rileva che il TdL ha invece confermato la misura reale per il delitto di cui al capo 6) per il quale, peraltro, il PM non aveva avanzato richiesta di misura personale; sottolinea come i fatti ivi delineati fossero successivi all'inizio delle attività imprenditoriali della Tarulli non potendo perciò comprovarne la fittizia intestazione; evidenzia come il numero e la consistenza delle operazioni contestate dia contezza della assenza dell'elemento della "professionalità" e sistematicità che connota la figura delittuosa in esame nel caso di specie del tutto occasionale; segnala come il TdL abbia travisato la documentazione difensiva ed apoditticamente riferito al ricorrente anche il prestito erogato dal Cascella al Perrotta con conseguente illegittimità del sequestro dell'importo di Euro 10.500. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per fatti di usura ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; per fatti di intestazione fraudolenta di beni in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ed aventi ad oggetto una serie di beni e società, al fine di eludere la adozione di provvedimenti di natura patrimoniale in materia di prevenzione; da ultimo, per il reato di cui all'art. 132 TUB per aver svolto attività di erogazione di credito senza la relativa autorizzazione. Il provvedimento impugnato ha ricostruito la vicenda a partire dalle indagini scaturite dal suicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'interno di un deposito annesso al distributore di carburanti ERG da costui gestito ed era in quel contesto che era emersa la figura del Ferrara nei cui confronti era stata avviata una attività di indagine che aveva portato gli inquirenti ad ipotizzare che il ricorrente si fosse in un primo momento imposto al Paolino, che versava in gravi problemi economici, con un contratto "capestro" di associazione in partecipazione e, quindi, mediante prestiti di denaro ad interessi usurari. Secondo gli inquirenti, quindi, il Ferrara - che pure risultava nullatenente - si sarebbe gradualmente impossessato delle attività del Paolino (già condotte dal suocero di costui) ovvero dell'impianto di distribuzione carburanti, del bar e della pasticceria annessi unitamente all'impianto di autolavaggio mediante la loro fittizia intestazione alla moglie, alla sorella cui sarebbe poi subentrata la figlia e, infine, al figlio.Il Tribunale ha spiegato che nei confronti del Ferrara (destinatario, nel 1996, di una misura cautelare per fatti di associazione a delinquere ex art. 416bis cod. pen., ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 DL 152 del 1991, ritenuto organico al clan [OSCURATO:PERSONA] operante negli anni '90 in Pagani) erano state evidenziate delle operazioni "extraconto" per Euro 252.410,85 nel corso del 2015 e per Euro 56.464,60 tra il tra il 4.1.2016 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'indagato, inoltre, era stato più volte controllato a bordo della PorYche Carrera intestata alla moglie di ed acquisita in leasing con contratto del 12.5.2017. Era altresì emerso che la moglie del Ferrara, [OSCURATO:PERSONA], dopo pochi mesi dal decesso del Paolino, aveva costituito una ditta individuale titolare del bar-rosticceria "La sosta" che, nel 2017, anche all'esito di ingenti lavori, era stata riaperta con il nome "[OSCURATO:PERSONA]"; la Tarulli aveva stipulato un contratto di affitto con TotalErg per un corrispettivo minimo garantito di Euro 6.500 ed 5% sul fatturato, per il primo anno, 9.750 per il secondo e 13.000 Euro per il terzo anno; il 19.10.2016 aveva concluso un contratto locazione del locale Bar all'interno del distributore e, in data 10.5.2017, con [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e stipulato un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] spa (TotalERg) per un corrispettivo di Euro 16.000 annui; era emerso, tuttavia, che la Tarulli aveva redditi modesti e non risultava aver contratto mutui o prestiti per i lavori eseguiti mentre le agende sequestrate al Ferrara contenevano appunti su ditte e pagamenti ma anche il riferimento di somme riferibili ad attività di usura. Il Tribunale ha inoltre ricostruito i rapporti tra il Ferrara ed il Paolino ripercorrendo le dichiarazioni della moglie di costui che, nel 2014, aveva conosciuto il Ferrara comprendendone il reale ruolo nella gestione del bar annesso alla stazione di servizio. Il Tribunale, come accennato, alla luce delle dichiarazioni dell'Ansaldi e delle indagini patrimoniali svolte sia nei confronti del Ferrara che del Paolino, non aveva ritenuto i gravi indizi di colpevolezza per i fatti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica laddove nemmeno il contratto del 18.3.2015 poteva integrare una condotta estorsiva avendo la moglie del Paolino sostenuto, anzi, che si trattasse di un accordo "sponsorizzato" dal nonno (della Ansaldi) per garantire a costei di che vivere dopo che il marito, Paolino, aveva dilapidato due patrimoni al gioco e con gli stupefacenti. Secondo il Tribunale non vi erano nemmeno elementi concreti per ritenere la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. nulla essendo emerso in ordine alle modalità delle pur insussistenti condotte.I giudici del riesame hanno invece condiviso le conclusioni cui era pervenuto il GIP quanto alla esistenza di elementi idonei a configurare il delitto di intestazione fraudolenta di beni e valori (cfr., pagg. 27 e ssgg. dell'ordinanza impugnata) considerando da un lato l'investimento necessario alla acquisizione ed alla ristrutturazione delle attività e, dall'altro, l'inesistenza di redditi in capo alla Tarulli (come ai figli del Ferrara). Ritenuta dunque la componente oggettiva del delitto, il Tribunale ha sostenuto che " ... il Ferrara costituiva le dette attività commerciali in capo alla moglie ed alla sorella, come detto prive di redditi o con redditi esigui, impiegando capitali illeciti di cui aveva la disponibilità in ragione delle attività di abusivo esercizio del credito da lui svolte ed avendo la necessità di riciclare il denaro dalle stesse proveniente, oltre che di occultare la sua presenza all'interno delle indicate attività" (cfr., ivi, pag. 30). Quanto alla specifica finalità richiesta dalla norma, ha spiegato che "... il Ferrara attraverso la detta interposizione fittizia intendeva sottrarre i suoi beni a possibile confisca di prevenzione ..." venendo in rilievo, sotto tale profilo "... la personalità del Ferrara che certamente, al di là di eventuali sue ulteriori appartenenze camorristiche risulta condannato per il reato di associazione mafiosa quindi, ben inserito in contesti illeciti e soprattutto a conoscenza dei meccanismi propri delle misure di prevenzione, cui vengono generalmente sottoposti soggetti dotati di tale tipo di personalità" (cfr., ivi). 2. Ebbene, tanto premesso, il primo motivo del ricorso è certamente inammissibile. La difesa, infatti, ha incentrato la sua impugnazione sulla erroneità del provvedimento laddove sia il GIP che il Tribunale hanno concluso nel senso del carattere fittizio della intestazione delle attività di cui si è detto in capo ai familiari del Ferrara ed ha invece insistito sulla capacità patrimoniale della moglie (ed anche dei figli) dell'indagato in grado di acquisire e poi gestire tali attività non già come "prestanome" e con risorse del predetto; in definitiva, la difesa ha insistito sulla "reale" titolarità delle quote societarie e delle attività che invece si assumono fittiziamente intestate ai familiari dal Ferrara per sfuggire ad eventuali provvedimento ablatori in sede di prevenzione. Se così è, allora, non si può che prendere atto del difetto di legittimazione del Ferrara ad impugnare il provvedimento poiché, proprio seguendo la impostazione difensiva, egli mai potrebbe essere il destinatario di una eventuale restituzione di quei beni che, in quanto "sostanzialmente" appartenenti ai suoi familiari, andrebbero semmai restituiti a costoro e non già al Ferrara che, come si detto, ne ha respinto con decisione la titolarità non solo formale ma anche reale. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277753; Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276545; Sez. 3, Sentenza n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ed altri, Rv. 271231; Sez. 2, Sentenza n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756; Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016, Plances, Rv. 266713; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha confermato il sequestro delle somme oggetto di attività di abusivo esercizio del credito da parte del Ferrara per complessivi Euro 10.500. Il Tribunale ha richiamato le intercettazioni che testimoniavano l'attività di prestito ancora in corso anche con la fattiva collaborazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta dalla conversazione di cui alla prog. 1495, del 21.2.2019, era andato a prelevare il padre in aeroporto aggiornandolo dello stato dei prestiti in atto. Sono state inoltre riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di un prestito, senza interessi, che gli era stato concesso da parte di tale [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva tuttavia fatto presente che in ogni caso poteva pagare nelle mani del Ferrara tramite i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; altro destinatario di prestiti del Ferrara era stato tale [OSCURATO:PERSONA]; anche in tal caso il Tribunale si è fatto carico di vagliare la tesi difensiva segnalandone, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, la mancata coerenza con gli elementi acquisiti. Ha pertanto ravvisato gli estremi oggettivi del delitto di cui all'art. 132 TUB rispetto ai quali la difesa ha sostenuto che non ricorresse, nel caso in esame, il profilo della "professionalità" nella attività erogazione del credito quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. È allora sufficiente ribadire quanto risulta dal provvedimento impugnato in ordine alla attività svolta dal Ferrara con il fattivo aiuto del figlio [OSCURATO:PERSONA] in tal senso deponendo la conversazione già in precedenza menzionata ed essendo appena il caso di richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone (cfr., in questi termini, Sez. 5 - , Sentenza n. 25815 del 27/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279464; Sez. 5, Sentenza n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017, in cui la Corte ha spiegato che il carattere di professionalità, necessario per la configurabilità del reato, non implica che la condotta debba essere di natura lucrativa o improntata a criteri di economicità, ma esige solo l'esercizio abituale, e non occasionale, di un'attività rientrante tra quelle per cui è richiesta apposita autorizzazione; conf., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 18317 del 16/12/2016, Kienesberger ed altri, Rv. 269616; Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266164). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
Sentenza Cassazione n. 19327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris