CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2017
Cassazione n. 14524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e- t .524 ORDINANZA sul ricorso 17843/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controrilcorrenti - avverso la SENTENZA n. 1018/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'8/5/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza del 7/10/2010, per quanto ancora rileva, ha trasferito agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 50% ciascuno, la proprietà esclusiva dei tre appartamenti e dei due garage che [OSCURATO:PERSONA], madre degli stessi, con scrittura privata del 7/4/1982, si era impegnata a trasferire in loro favore. 1.2. Il tribunale, in particolare, all'esito di un giudizio nel quale sono volontariamente intervenuti [OSCURATO:PERSONA], figlio di Paolo, nonché, a sostegno delle ragioni della madre [OSCURATO:PERSONA], gli altri due figli della stessa, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che, in effetti„ [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a trasferire "gratuitamente" i predetti beni ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dando luogo al "tipico meccanismo del negozio fiduciario, con la particolarità che nel caso di specie era evidentemente intercorso un precedente pactum fiduciae tra la Barbetta ed il defunto marito" (e cioè [OSCURATO:PERSONA]„ deceduto il 9/4/1971 e omonimo rispetto al nipote interventore) "del quale la parti hanno operato un'implicita ricognizione". 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale. 2.2. Si sono, tra gli altri, costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame, nonché [OSCURATO:PERSONA], il quale ha aderito alle difese del padre. 2.3. Il giudizio, interrotto a seguito del decesso dell'appellante, è stato riassunto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della stessa. 3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 3.2. La corte, in particolare, dopo aver affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che, nella specie, si trattava d'interposizione reale non risultando dimostrata la partecipazione all'accordo simulatorio dei soggetti che vendettero gli immobili in questione alla Barbetta e che si trattava, pertanto, di beni realmente e non fittiziamente intestati a quest'ultima, la quale, tuttavia, con Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 pactum fiduciae del quale la scrittura privata costituiva al contempo ricognizione e conferma, si era impegnata a trasferirli ai figli, ha ritenuto: - innanzitutto, che la Barbetta, con una "dichiarazione tipicamente confessoria" a carattere stragiudiziale, aveva ammesso, nella scrittura in questione, di essere tenuta, appunto, a trasferire ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i beni in questione; - in secondo luogo, che la Barbetta si era impegnata ad intestare ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tali beni "in esecuzione dell'accordo fiduciario" con il marito "in virtù del quale la Barbetta era divenuta intestataria del complesso immobiliare per cui è causa": "e proprio con la scrittura privata in parola l'appellante si impegna a porre in essere tutte le attività giuridiche necessarie per dar esecuzione a tale accordo". 3.3. La corte d'appello, quindi, dopo aver stabilito che i beni in questione erano effettivamente di proprietà della Barbetta e che gli attori avevano agito (quanto meno) a norma dell'art. 2932 c.c., ha dichiaratamente condiviso la statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto che il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo ma anche in qualsiasi altra fattispecie nella quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o un fatto dai quali tale obbligo possa discendere ex lege. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/7/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 10/5/2017. Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 4.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso del 13/9/2017. 4.3. Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1351, 1418 e 2932 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda di esecuzione in Forma specifica proposta dagli attori senza considerare che la Barbetta si era obbligata a trasferire ai figli i beni indicati nella scrittura privata del 7/4/1982 a titolo gratuito e che tale obbligo non può che essere qualificato come un obbligo di donazione del tutto assimilabile ad un contratto preliminare di donazione che, però, a fronte dell'incompatibilità tra intento liberale e adempimento, è viziato da nullità, con la conseguente esclusione del rimedio previsto dall'art. 2932 c.c.. 6.1. Il motivo è, intanto, ammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in effetti, ritenuto che, in caso di mancata rilevazione ex officio della nullità di un contratto da parte del giudice di primo grado, la pronuncia che accolga la domanda di adempimento dello stesso, è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla relativa validità (Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv.). Il giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, ha, tuttavia, il potere (ed il dovere) di rilevare, d'ufficio, la nullità del Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 contratto trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c. (Cass. SU n. 7294 del 2017; C:ass. n. 19251 del 2018; Cass. n. 26495 del 2019). Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto vale anche in sede di legittimità sempre che, da un lato, siano acquisiti agli atti gli elementi e le circostanze che determinano la nullità, stante il divieto in detta sede di nuove indagini ed accertamenti di fatto, e, dall'altro, si tratti di una controversia in cui una delle parti intenda far valere diritti che presuppongono la validità del contratto (o di una clausola dello stesso) che, pertanto, configura un elemento costitutivo della pretesa (Cass. n. 2354 del 2003). La nullità del contratto, essendo rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, può essere, quindi, a fortiori invocata, per la prima volta, dalla parte istante con il relativo ricorso, sempre che sussistano le predette condizioni, e cioè che si tratti di controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del contratto, come quella volta all'adempimento dei relativi obblighi, e che la nullità del contratto dedotto sia rilevabile dall'accertamento in fatto svolto sullo stesso dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 21243 del 2019). 6.2. Il motivo è, tuttavia, infondato. La corte d'appello, in effetti, ha ritenuto, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA], "in esecuzione dell'accordo fiduciario" con il marito, "in virtù del quale la Barbetta era divenuta intestataria del complesso immobiliare per cui è causa", si era impegnata, "con la scrittura privata in parola", "a porre in essere tutte le attività giuridiche necessarie per dar esecuzione a tale accordo", e cioè ad intestare ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili che ne Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 sono stati l'oggetto, ed, in forza di tale accertamento, ha accolto la domanda con cui questi ultimi avevano chiesto, a norma dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifico dell'obbligazione traslativa così assunta. L'obbligo di trasferimento assunto dalla Barbetta nei confronti dei figli, alla luce dell'accertamento in fatto (rimasto del tutto incensurato) operato dal giudice di merito, non è, quindi, giuridicamente riconducibile ad una promessa (e cioè al contratto preliminare) di donazione, come pretende il ricorrente, avendo, piuttosto, come giustificazione causale, l'impegno assunto dalla stessa nell'accordo fiduciario a suo tempo stipulato con il marito. 6.3. Ed è, al riguardo, noto che le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver evidenziato che "il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato", hanno, tra l'altro, evidenziato le differenze che ("al di là della affinità legata al fatto che anche nel pactum fiduciae, come nell'obbligo nascente dal contratto preliminare, è ravvisabile un momento iniziale con funzione strumentale rispetto ad un momento finale") esistono tra tale figura ed il contratto preliminare, e cioè "la diversità degli assetti d'interessi perseguiti dall'una e dall'altra figura": "nel preliminare, infatti, l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale, e lo precede; nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 reale già prodotto, ma con formano in coerenza con l'interesse delle parti" nel senso, più precisamente, che "la prestazione traslativa stabilita nell'accordo fiduciario serve essenzialmente per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante". Ne consegue che, mentre "l'obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica", "diversamente, nell'atto di trasferimento del fiduciario - analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706, secondo comma, cod. civ.) - si ha un'ipotesi di pagamento traslativo, perché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina". Le differenze esistenti tra il contratto preliminare e il pactum fiduciae escludono, dunque, la possibilità di equiparare le due figure e, quindi, di ritenere che l'impegno al trasferimento assunto in sede fiduciaria abbia titolo in un contratto preliminare e, tanto meno, di ril:enere che tale impegno, in quanto privo di corrispettivo, abbia il carattere della promessa di donazione. 6.4. Né, del resto, l'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante o ad un terzo da lui indicato deriva dalla dichiarazione (unilaterale o, come nel caso di specie, bilaterale) ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento posto che "da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di i-/trasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale" (Cass. SU n. 6459 del 2020, in motiv.). 6.5. Quanto al resto, e cioè al collegamento tra la natura immobiliare del bene acquistato dal fiduciario e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento rimasto inadempiuto, non può che ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 5160 del 2012), secondo il quale tale rimedio "è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege", e, dunque, "la possibilità di ricorrere al meccanismo che l'art.2932 cod. civ. tipicamente configura per ottenere in forma specifica l'esecuzione dell'obbligo, che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum, di ritrasferire al fiduclante - o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità" (Cass. SU n. 6459 del 2020, in motiv.). 7. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2932 Ce' 1350 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dagli attori senza considerare che la scrittura privata del 7/4/1982 non contiene i requisiti richiesti ai fini della pronuncia prevista dall'art. 2932 c.c., e cioè l'esatta individuazione dell'immobile, Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 con l'indicazione dei confini e dei dati catasl:ali, e la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia richiesta dalla I. n. 47 del 1985. 8. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non risulta aver in alcun modo trattato le questioni che la censura ha esposto: ed è, invece, noto che i motivi del ricorso per cassazione non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse, come quelle in esame, postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). 8. Il ricorso (escluso ogni rilievo alle censure svolte solo in memoria) dev'essere, quindi, respinto. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 7.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2017 n. 17843, Sez. 2, CC del 5 aprile 2022 il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso a