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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1983

Cassazione n. 41181/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1983 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a risultare del tutto aspecifico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il sidenté

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1983 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a risultare del tutto aspecifico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il sidenté
Sentenza Cassazione n. 41181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris