CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delloStato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – CAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- intimata -Numero registro generale 425/2021Numero sezionale 3104/2022Numero di raccolta generale 14115/2022Data pubblicazione 04/05/2022avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria n. 602/02/20, depositata in data 30/09/2020 e notificata indata 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:- la società contribuente ricorreva avverso la cartella dipagamento notificatale per dazi doganali relativiall’importazione di veicoli a motore e relativi pezzi di ricambiodestinati a persone con handicap motorio, in ordine ai qualil’Amministrazione contestava la classificazione doganaleesigendo l’aliquota del 20%;- la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnatadall’ente impositore;- con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello;- ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Dogane con atto affidato aun solo motivo; la società è rimasta qui intimata;Considerato che:- l’unico motivo di ricorso deduce la violazione/falsa applicazionedelle regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata e del reg. CE n. 718 del 2009, in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenutoadeguatamente motivato l’atto impugnato;- il motivo è inammissibile;- invero, la CTR ha accertato in fatto la sussistenza dei requisitifattuali idonei a giustificare l’applicazione della diversa aliquotaindicata dalla società contribuente, in quanto “anche alla lucedei documenti relativi all’importazione emerge, con evidenza,come i veicoli de quo” (recte de quibus) “siano classificati comedispositivi medicali” (pag. 9 penultimo periodo della sentenzaCons. Est. Roberto Succio2 di 4Numero registro generale 425/2021Numero sezionale 3104/2022Numero di raccolta generale 14115/2022Data pubblicazione 04/05/2022impugnata); in particolare la CTR ha anche verificato come“…gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alleesigenze di persone portatrici di handicap. Infatti, trattasi diveicoli di larghezza inferiore a cm. 80 con due serie di ruoteaderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alledisabilità” (pag. 9 e 10);- a fronte di tale accertamento, congruamente motivato, il mezzotende non a criticare l’interpretazione normativa seguita dallaCTR, ma a rimettere in discussione tale verifica in fatto, erisulta quindi inammissibile;- come è noto (tra le molte si rimanda per tutte a Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017) con il ricorso percassazione la parte non può rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa insede di legittimità;- conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile;- non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancatacostituzione dell’intimata società contribuente;- non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” delcontributo unificato, in quanto parte soccombente è l’Agenziadelle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, ammessa a prenotazione a debito; P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 marzo 2022.Il PresidenteLucio NapolitanoCons. Est. Roberto Succio3 di 4Numero registro generale 425/2021Numero sezionale 3104/2022Numero di raccolta generale 14115/2022Data pubblicazione 04/05/2022Cons. Est. Roberto Succio4 di 4