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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04623/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12822/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ogni loro qualità, anche ereditaria,[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 63; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1 212 /26/15 della CTR del Piemonte , depositatain data 16/11 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nellapubblica udienza del 13 dicembre2024 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8, convertito in legge n. 136 del 201 8 ; essi hanno pagato gli importi previsti ai fini della definizione agevolata della presente controversia; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12822/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ogni loro qualità, anche ereditaria,[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 63; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1 212 /26/15 della CTR del Piemonte , depositatain data 16/11 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nellapubblica udienza del 13 dicembre2024 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8, convertito in legge n. 136 del 201 8 ; essi hanno pagato gli importi previsti ai fini della definizione agevolata della presente controversia; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Rom
Sentenza Cassazione n. 04623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris