CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. ssa Irene AMBROSI Consiglier a A d. 18 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24582 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24582del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H09 F158D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S19 B519M) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E28 H501S) Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dia Bruni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P54 F880T) -controricorrenti- nonché -resistente- [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4566/2021, pubblicata in data 15 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], nonché degli altri enti pubblici indicati in epigrafe, contestando i crediti iscritti a ruolo da questi ultimi (aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da infra- zioni al codice della strada), oggetto di cartelle di pagamento a suo dire mai validamente notificate. La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resistono,con distinti controricors i, l’Agenzia delle Entrate Ri- scossione, [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.la ricorrente,i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché ilComune di Anzio. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ragioni della decisione 1.È irregolare la costituzione del C omune di Anzio , che non ha tempestivamente notificato il controricorso e si è limitato a de- positare una memoriaai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista dell’adunanza camerale, con allegata procura difensiva. Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte,«nell’am- bito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del decreto-leggen. 168 del 2016, con- vertitocon modificazioni dalla l egge n. 196 del 2016 e con rife- rimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successiva- mente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la tratta- zione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regoledel rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale re- cupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23921del 29/10/2020, Rv. 659281 –02; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 10813del 18/04/2019, Rv. 653584 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 17030del 16/06/2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 34791del 17/11/2021, Rv. 663181 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4428del 11/02/2022, Rv. 663779 – 01). Il controricorso del Comune di Anzio deve , quindi , dichiararsi inammissibilee non potrà tenersi conto né della sua memoria , né dei documenti alla stessa allegati, trattandosi di attività di- fensiva non valida. 2.I motivi del ricorso hanno ad oggetto il merito della decisione impugnata. Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Non occorre dar conto dello specifico contenuto degli stessi, in quanto risultano in realtà assorbenti di ogni altra questione le considerazioni che seguono. Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nella specie, non vi sono dubbi (emerge chiaramente sia dal ricorso che dalla stessa sentenza impugnata) che la ricorrente abbia contestato crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle di pagamento, a distanza di anni dalla emissione di queste ultime, in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo, tra l’altro, che le predette cartelle non sarebbero mai state va- lidamente notificate. Non risulta peraltro allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie. Va quindi rilevato il difetto di interesse ad agire, come confor- mato dalla disciplina normativa sopravvenuta, in relazione all’oggetto delle domande proposte, rigettate in sede di merito e coltivate nella presente sede, cioè quelle aventi ad oggetto i crediti diversi da quelli ritenuti prescritti in primo grado (essen- dosi invece formato il giudicato interno sull’accoglimento Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 dell’opposizione, in relazione ai crediti per i quali è stata dichia- rata la prescrizione dal giudice di pace, in mancanza di impu- gnazione), il che impone di cassare senza rinvio la decisione impugnata (con conseguente caducazione di ogni ulteriore de- cisione di merito emessa nel corso del giudizio), in relazione a tali domande, dovendosi rilevare e dichiarare che per quanto riguarda le stesse, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., il processo non può essere proseguito per difetto di interesse. È opportuno precisare che –con riguardo ai crediti per i quali è stata esclusa la prescrizione e alle relative domande, diversa- mente da quelle relative ai crediti per i quali l’opposizione è stata accolta e non vi è stata alcuna impugnazione delle parti soccombenti – il rilievo del difetto di interesse ad agire, come conformato dalla disciplina normativa sopravvenuta, non può ritenersi impedito daalcun giudicato interno. In primo luogo, non vi è in proposito alcuna espressa statui- zione nella sentenza impugnata nella presente sede: ed è ap- pena il caso di precisare che di certo non potrebbe ritenersi idoneo a configurare una siffatta statuizione il passaggio della motivazione in cui il tribunale precisa che oggetto dell’impugna- zione non era l’estratto di ruolo, ma l’omessa e/o irregolare no- tifica delle cartelle esattoriali. Né potrebbe, d’altronde, ritenersi sussistente un giudicato “im- plicito” sulla sussistenza dell’interesse ad agire necessario ai fini della prosecuzione del presente giudizio, solo per avere il tribu- nale esaminato nel merito le domande proposte, in quanto l’av- venuta impugnazione nella presente sede della relativa deci- sione tiene aperta ogni questione, anche quelle rilevabili di uf- ficio come l’esistenza e la persistenza dell’interesse ad agire, in relazione a dette domande, quanto meno in mancanza di una espressa pronuncia sulla specifica questione relativa al predetto interesse,come conformato dalla disposizione sopravvenuta di Ric. n. 24582/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 cui all’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, che non sia stata oggetto di impugnazione. A tal fine deve anche considerarsi che la nuova formulazione del richiamato art. 12, nella specie sopravvenuta alla decisione impugnata, ha escluso espressamente la possibilità di impu- gnare, in mancanza dell’interesse qualificato corrispondente alle speciali fattispecie specificamente previste, oltre che l’estratto di ruolo, anche «la cartella di pagamento che si as- sume invalidamente notificata», che è esattamente quanto av- venuto nella specie. 3. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non può essere proseguito. Le spese dell’interogiudizio possono essere integralmente com- pensate, costituendo ragione idonea a tal fine la sopravve- nienza normativa in corso di causa. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la se