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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 36605/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rv„,_ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 20 maggio 2025 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con le quali egli è stato condannato per due violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesse la prima nel 2018 e, unitamente ad altri reati, nel 2023, e per violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commesse nel 2016 e fino al gennaio 2017, ritenendo insussistente l'unicità di disegno criminoso, per la forte distanza temporale dei vari delitti, ed essendo la mera omogeneità dei titoli di reato espressione di un'abitualità criminosa e di una scelta di vita; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere l'ordinanza motivato il rigetto dell'istanza solo sulla base della distanza dei reati nel tempo, criterio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è insufficiente per il diniego, e senza valutare che il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è stato ritenuto cessato al gennaio 2017 non per l'arresto del ricorrente ma per l'interruzione delle intercettazioni, per cui non può escludersi che, se le indagini fossero proseguite, sarebbe emersa la continuità quanto meno con il reato commesso nel 2018; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato, di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, della condotta di detenzione e cessione di analoghe sostanze tenuta nel primo caso a 14 mesi di distanza e nel secondo caso ad oltre sei anni di distanza, e ritenendo la nuova commissione di un reato analogo una mera espressione di una propensione a commettere quel tipo di delitto, ovvero di una scelta di vita, espressioni entrambe non compatibili con l'istituto della continuazione; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché generico, in quanto non indica alcun elemento, diverso dall'omogeneità dei titoli di reato, che dimostri la programmazione unitaria di tutti i reati sin dalla commissione del primo di essi, e pretende di superare il forte iato temporale con una ipotesi del tutto congetturale, di prosecuzione della condotta criminosa giudicata con la prima sentenza oltre il termine accertato dal giudice del merito, così chiedendo al c—,e7Z giudice dell'esecuzione una inammissibile rivalutazione di un fatto coperto dal giudicato in tutti i suoi elementi, compresa la sua durata nel tempo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rv„,_ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 20 maggio 2025 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con le quali egli è stato condannato per due violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesse la prima nel 2018 e, unitamente ad altri reati, nel 2023, e per violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commesse nel 2016 e fino al gennaio 2017, ritenendo insussistente l'unicità di disegno criminoso, per la forte distanza temporale dei vari delitti, ed essendo la mera omogeneità dei titoli di reato espressione di un'abitualità criminosa e di una scelta di vita; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere l'ordinanza motivato il rigetto dell'istanza solo sulla base della distanza dei reati nel tempo, criterio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è insufficiente per il diniego, e senza valutare che il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è stato ritenuto cessato al gennaio 2017 non per l'arresto del ricorrente ma per l'interruzione delle intercettazioni, per cui non può escludersi che, se le indagini fossero proseguite, sarebbe emersa la continuità quanto meno con il reato commesso nel 2018; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato, di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, della condotta di detenzione e cessione di analoghe sostanze tenuta nel primo caso a 14 mesi di distanza e nel secondo caso ad oltre sei anni di distanza, e ritenendo la nuova commissione di un reato analogo una mera espressione di una propensione a commettere quel tipo di delitto, ovvero di una scelta di vita, espressioni entrambe non compatibili con l'istituto della continuazione; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché generico, in quanto non indica alcun elemento, diverso dall'omogeneità dei titoli di reato, che dimostri la programmazione unitaria di tutti i reati sin dalla commissione del primo di essi, e pretende di superare il forte iato temporale con una ipotesi del tutto congetturale, di prosecuzione della condotta criminosa giudicata con la prima sentenza oltre il termine accertato dal giudice del merito, così chiedendo al c—,e7Z giudice dell'esecuzione una inammissibile rivalutazione di un fatto coperto dal giudicato in tutti i suoi elementi, compresa la sua durata nel tempo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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