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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23220/2026

Testo disponibile della fonte

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ne “diretta” del servizio ad una gestione “in concessione” con attostipulato nel maggio 1997. [OSCURATO:PERSONA] guida ponevano a C.S.E.A.

«precisi vincolid’adempimento su specifici programmi di attività, obblighi di rendicontazioneanche in relazione alla messa a disposizione del Consorzio, da parte delComune, dei Centri di formazione, all’utilizzo dei beni mobili in essi contenuti eal personale comunale transitato in C.S.E.A.» e la deliberazione del 21 ottobre1996 approvava l’erogazione dei contributi previsti in convenzione, impegnandole somme necessarie con imputazione ai corrispondenti capitoli di bilanciocomunale (sentenza, pp. 27-28).A parere dei giudici di appello, la successiva delibera comunale del 24 aprile2007 non aveva modificato il programma di attività già affidato a C.S.E.A. masi era limitata a rinnovare la precedente convenzione del 1997, a decorrere dal1° maggio 2007 e per la durata di altri dieci anni.

Anche nel 2007 l’ente pubblicoCittà di Torino aveva definito «il programma di attività e il sistema dicontribuzione destinato a C.S.E.A. per lo svolgimento di specifiche attività»rientranti nei compiti della pubblica amministrazione.5.

I ricorrenti hanno contestato la sovrapposizione della Convenzione del 2007a quella precedente e sostenuto la inidoneità della più recente Convenzione afondare un rapporto di servizio tra l’ente pubblico e la società partecipata.Tale rilievo trova pieno riscontro nei documenti allegati ai ricorsi in esame.5.1.

A differenza della Convenzione del 1997 con cui la Città di Torino avevaaffidato a C.S.E.A. nella veste di concessionaria «la gestione del pubblicoservizio di formazione professionale della Città di Torino», la Convenzione del2007 dà atto che, in attuazione del decentramento amministrativo di cui ald.lgs. 112 del 1998, la competenza amministrativa in materia di formazioneprofessionale è stata trasferita dal comune alla provincia e che quindi il Comunenon ha più competenza nella materia della formazione, ma ha interesse asupportare l’azione formativa ed a sostenere l’azione di CSEA, anche in ragionedella partecipazione che la Città ha in detta società.5.2. [OSCURATO:PERSONA] del 2007 non costituisce titolo di affidamento di un serviziopubblico e di sostegno finanziario assicurato alla società partecipata e ciòNumero registro generale 23090/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 23220/2026Data pubblicazione 14/07/2026impedisce di radicare una responsabilità erariale in capo alla società e, amaggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni (lettere c e d) relativiai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti e alle garanzie concesse dal’impiego per finalità diverse da quelle pubbliche cui erano destinati.5.3.

Deve parimenti escludersi la configurabilità di un danno erariale in relazioneagli emolumenti percepiti dagli amministratori e dai sindaci di C.S.E.A. (lett. a)e agli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare della stessa (lett. b2)poiché, data la distinta personalità di cui la società è dotata e la suaconseguente autonomia patrimoniale rispetto ai soci (e quindi rispetto all'entepubblico partecipante), i danni eventualmente causati dalla mala gestio degliorgani sociali o comunque da atti illeciti imputabili a suoi organi o a dipendentisi risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è unente soggetto alle regole di diritto privato, e non direttamente su quello delsocio pubblico.

Dovendosi ribadire che, secondo il richiamato orientamentogiurisprudenziale, il radicamento della giurisdizione contabile anche neiconfronti di amministratori di società partecipate e non in house, in tanto sigiustifica in quanto sia in discussione un danno subito direttamente dall'entepubblico.6.

Alle luce delle considerazioni svolte, deve quindi dichiararsi il difetto digiurisdizione della Corte dei conti e cassarsi senza rinvio la sentenza impugnatariguardo alle statuizioni relative ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto [OSCURATO:PERSONA].7.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ravvisandosi graviragioni nella complessità della questione posta, come confermato dal diversoesito dei giudizi di primo e secondo grado.

P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senzarinvio la sentenza impugnata riguardo alle statuizioni relative ai signori VitoMauro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Compensa le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23090/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 23220/2026Data pubblicazione 14/07/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne “diretta” del servizio ad una gestione “in concessione” con attostipulato nel maggio 1997. [OSCURATO:PERSONA] guida ponevano a C.S.E.A. «precisi vincolid’adempimento su specifici programmi di attività, obblighi di rendicontazioneanche in relazione alla messa a disposizione del Consorzio, da parte delComune, dei Centri di formazione, all’utilizzo dei beni mobili in essi contenuti eal personale comunale transitato in C.S.E.A.» e la deliberazione del 21 ottobre1996 approvava l’erogazione dei contributi previsti in convenzione, impegnandole somme necessarie con imputazione ai corrispondenti capitoli di bilanciocomunale (sentenza, pp. 27-28).A parere dei giudici di appello, la successiva delibera comunale del 24 aprile2007 non aveva modificato il programma di attività già affidato a C.S.E.A. masi era limitata a rinnovare la precedente convenzione del 1997, a decorrere dal1° maggio 2007 e per la durata di altri dieci anni. Anche nel 2007 l’ente pubblicoCittà di Torino aveva definito «il programma di attività e il sistema dicontribuzione destinato a C.S.E.A. per lo svolgimento di specifiche attività»rientranti nei compiti della pubblica amministrazione.5. I ricorrenti hanno contestato la sovrapposizione della Convenzione del 2007a quella precedente e sostenuto la inidoneità della più recente Convenzione afondare un rapporto di servizio tra l’ente pubblico e la società partecipata.Tale rilievo trova pieno riscontro nei documenti allegati ai ricorsi in esame.5.1. A differenza della Convenzione del 1997 con cui la Città di Torino avevaaffidato a C.S.E.A. nella veste di concessionaria «la gestione del pubblicoservizio di formazione professionale della Città di Torino», la Convenzione del2007 dà atto che, in attuazione del decentramento amministrativo di cui ald.lgs. 112 del 1998, la competenza amministrativa in materia di formazioneprofessionale è stata trasferita dal comune alla provincia e che quindi il Comunenon ha più competenza nella materia della formazione, ma ha interesse asupportare l’azione formativa ed a sostenere l’azione di CSEA, anche in ragionedella partecipazione che la Città ha in detta società.5.2. [OSCURATO:PERSONA] del 2007 non costituisce titolo di affidamento di un serviziopubblico e di sostegno finanziario assicurato alla società partecipata e ciòNumero registro generale 23090/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 23220/2026Data pubblicazione 14/07/2026impedisce di radicare una responsabilità erariale in capo alla società e, amaggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni (lettere c e d) relativiai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti e alle garanzie concesse dal’impiego per finalità diverse da quelle pubbliche cui erano destinati.5.3. Deve parimenti escludersi la configurabilità di un danno erariale in relazioneagli emolumenti percepiti dagli amministratori e dai sindaci di C.S.E.A. (lett. a)e agli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare della stessa (lett. b2)poiché, data la distinta personalità di cui la società è dotata e la suaconseguente autonomia patrimoniale rispetto ai soci (e quindi rispetto all'entepubblico partecipante), i danni eventualmente causati dalla mala gestio degliorgani sociali o comunque da atti illeciti imputabili a suoi organi o a dipendentisi risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è unente soggetto alle regole di diritto privato, e non direttamente su quello delsocio pubblico. Dovendosi ribadire che, secondo il richiamato orientamentogiurisprudenziale, il radicamento della giurisdizione contabile anche neiconfronti di amministratori di società partecipate e non in house, in tanto sigiustifica in quanto sia in discussione un danno subito direttamente dall'entepubblico.6. Alle luce delle considerazioni svolte, deve quindi dichiararsi il difetto digiurisdizione della Corte dei conti e cassarsi senza rinvio la sentenza impugnatariguardo alle statuizioni relative ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto [OSCURATO:PERSONA].7. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ravvisandosi graviragioni nella complessità della questione posta, come confermato dal diversoesito dei giudizi di primo e secondo grado. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senzarinvio la sentenza impugnata riguardo alle statuizioni relative ai signori VitoMauro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Compensa le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23090/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 23220/2026Data pubblicazione 14/07/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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