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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14224/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro - ritenuta l'applicabilità dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato de plano la inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, a seguito dell'emissione a suo carico di un ordine di carcerazione, l'affidamento al servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare.

1.1. Tale decisione è stata assunta per non avere l'istante dichiarato o eletto domicilio all'atto della proposizione dell'istanza, come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., 678, commi 1 e 1-ter,cod. proc. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen.

Evidenzia in particolare il ricorrente come impropriamente sia stato adottato provvedimento di inammissibilità de plano, fuori dei casi in cui tale tipologia di decisione è tassativamente consentita.

Il condannato aveva infatti espressamente indicato - nelle istanze di cui sopra - la propria residenza anagrafica in Corigliano.

2.2. Con il secondo motivo viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., 161 cod. proc. pen. e 157 cod. proc. pen.

Segnala il ricorrente come nell'istanza ex art. 656 cod. proc. pen., ritualmente e tempestivamente depositata, vi fosse l'espressa indicazione della residenza anagrafica, quale luogo in cui eventualmente scontare la misura della detenzione domiciliare richiesta in via subordinata e nel quale, peraltro, sono sempre state rimesse tutte le comunicazioni attinenti al procedimento "de quo". 2 t

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo condivisibile la prima delle due doglianze sopra riassunte.

4. Con successiva memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis,e 666, comma 2, cod. proc. pen.

Ha inoltre denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., 161 e 157 cod. pen. ed ha così insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01).

3. L'art. 677 comma 2-bis, cod. proc. pen. prescrive testualmente che l'istanza del condannato che - come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte - non sia detenuto, irreperibile o latitante, deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata dal difensore; tale previsione è sanzionata con la inammissibilità.

Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo.

Trattasi infine di obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile).

4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata nel senso di ammetterne la legittimità (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti,Rv. 246720 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).

5. Giova allora precisare che l'istanza, indirizzata al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., contenente la domanda di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, è stata correttamente dichiarata inammissibile a mezzo del provvedimento gravato, stante la carenza dei requisiti postulati (mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro - ritenuta l'applicabilità dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato de plano la inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, a seguito dell'emissione a suo carico di un ordine di carcerazione, l'affidamento al servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare. 1.1. Tale decisione è stata assunta per non avere l'istante dichiarato o eletto domicilio all'atto della proposizione dell'istanza, come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., 678, commi 1 e 1-ter,cod. proc. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia in particolare il ricorrente come impropriamente sia stato adottato provvedimento di inammissibilità de plano, fuori dei casi in cui tale tipologia di decisione è tassativamente consentita. Il condannato aveva infatti espressamente indicato - nelle istanze di cui sopra - la propria residenza anagrafica in Corigliano. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., 161 cod. proc. pen. e 157 cod. proc. pen. Segnala il ricorrente come nell'istanza ex art. 656 cod. proc. pen., ritualmente e tempestivamente depositata, vi fosse l'espressa indicazione della residenza anagrafica, quale luogo in cui eventualmente scontare la misura della detenzione domiciliare richiesta in via subordinata e nel quale, peraltro, sono sempre state rimesse tutte le comunicazioni attinenti al procedimento "de quo". 2 t 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo condivisibile la prima delle due doglianze sopra riassunte. 4. Con successiva memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis,e 666, comma 2, cod. proc. pen. Ha inoltre denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., 161 e 157 cod. pen. ed ha così insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01). 3. L'art. 677 comma 2-bis, cod. proc. pen. prescrive testualmente che l'istanza del condannato che - come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte - non sia detenuto, irreperibile o latitante, deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata dal difensore; tale previsione è sanzionata con la inammissibilità. Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo. Trattasi infine di obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile). 4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata nel senso di ammetterne la legittimità (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti,Rv. 246720 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.). 5. Giova allora precisare che l'istanza, indirizzata al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., contenente la domanda di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, è stata correttamente dichiarata inammissibile a mezzo del provvedimento gravato, stante la carenza dei requisiti postulati (mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 14224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris