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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09264/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO€e-alMee-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 della Corte di appello di Milano, che ha rigettato il ricorso ex art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 10 dicembre 2020, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. citato, aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due.

2. Il lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 26 maggio 2021.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini W:13051MT° IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO€e-alMee-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 della Corte di appello di Milano, che ha rigettato il ricorso ex art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 10 dicembre 2020, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. citato, aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. 2. Il lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 26 maggio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini W:13051MT° IN C
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